CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio, per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 settembre 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza dal Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Sostiene che la pronuncia di condanna si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) contenute nella denuncia acquisita, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità della donna. Sostiene il ricorrente che le ricerche effettuate in dibattimento per tentare di reperire la persona offesa non sarebbero state accurate e inoltre i giudici di merito non avrebbero valutato la possibilità che la donna si fosse sottratta volontariamente alla sottoposizione all'escussione dibattimentale nel contraddittorio tra le parti. In ogni caso, in mancanza di altri elementi, a parere del ricorrente, il solo contenuto della denuncia della persona offesa non sarebbe stato sufficiente a fondare una pronuncia di condanna. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Sostiene che, nel caso in esame, non potrebbe ritenersi integrato il reato di furto in abitazione, bensì quello di furto semplice (semmai in concorso con i reati previsti dagli artt. 610 e 612 cod. pen.), atteso che l'imputato sarebbe entrato nell'abitazione della persona offesa col consenso di quest'ultima, come si desumerebbe dalla denuncia. Mancherebbe il nesso finalistico tra l'introduzione nell'abitazione e la condotta furtiva. L'imputato, infatti, sarebbe entrato in casa della persona offesa solo per discutere con la persona offesa, con la quale intratteneva una relazione sentimentale. Si sarebbe, poi, impossessato delle chiavi, del passaporto e del telefono cellulare della donna solo per il verificarsi di un'occasione sopraggiunta, costituita dal fatto che la persona offesa si era momentaneamente allontanata dal luogo dove i due si trovavano. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per prescrizione del reato. 4. Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. La critica formulata rispetto all'impegno profuso dal giudice di merito nella ricerca della persona offesa è priva, nel caso di specie, dei necessari requisiti di ammissibilità. Deve, invero, ribadirsi che, a fronte di un accertamento di irreperibilità (nel caso in esame, ripetuto anche nel corso del giudizio di appello), è onere del ricorrente indicare in termini specifici - e non con le modalità generiche ed assertive del ricorso - quali altre, concrete ricerche avrebbero potuto essere compiute nel momento in cui si trattava di trovare la teste. La tesi prospettata dal ricorrente, secondo la quale la persona offesa si sarebbe sottratta volontariamente alla sottoposizione all'escussione dibattimentale, è una mera ipotesi astratta, priva di qualsiasi elemento concreto idoneo a sostenerla. Va, infine, rilevato che, dalla sentenza di appello, emerge che il giudizio di responsabilità si è basato oltre che sulla querela sporta dalla persona offesa, anche sull'annotazione di servizio degli agenti della Questura di Caltanissetta, acquisita col consenso delle parti. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, essendo basato su una diversa ricostruzione dei fatti. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/0411997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017„ Patalano). Deve essere solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione relative alla qualificazione giuridica del fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). 2. La richiesta del Procuratore generale di annullare la sentenza senza rinvio, per prescrizione del reato, non può essere accolta, essendo il ricorso inammissibile ed essendo il termine di prescrizione decorso solo dopo la pronuncia della sentenza di appello.Il termine massimo di prescrizione previsto per il reato in questione (pari a sette anni e sei mesi) - calcolando il periodo di sospensione ex art. 159 cod. pen. (pari a 49 giorni) - risulta decorso il 22 gennaio 2022 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza di appello (emessa il 30 settembre 2021). Il reato per il quale è intervenuta condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. peri. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro