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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 27695/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato5 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3312/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00005 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -2- n. 5/2020 (1415) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 70 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza della precedente sentenza n. 2756/5/17, emessa dalla medesima CTR il 22 giugno 2017 e passata in giudicato, secondo la quale spettava al contribuente il rimborso della somma di C 17.500,00, oltre interessi; la CTR aveva dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per far luogo all'applicazione della precedente sentenza ed aveva nominato un commissario ad acta per dare attuazione agli adempimenti amministrativi necessari; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto le norme sopra citate, dettate in tema di rimborsi IRPEF dovuti ai soggetti che, come il contribuente, risiedevano nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, avevano stabilito che, qualora l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedessero i limiti della spesa autorizzata, pari ad C 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i rimborsi sarebbero stati eseguiti applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute e che, a seguito dell'esaurimento delle somme stanziate, non si i sarebbe proceduto all'esecuzione di ulteriori rimborsi; numerose pronunce della Corte di Cassazione avevano stabilito che tale ius superveniens doveva trovare applicazione in sede di giudizio di ottemperanza per tutti i giudizi in corso; la sentenza impugnata doveva quindi essere riformata con una pronuncia o di questa Corte o del giudice del rinvio, che circoscrivesse espressamente la condanna dell'ufficio ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro i limiti di cui all'art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014; che l'intimato si è costituito con controricorso; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.; P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato5 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3312/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00005 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- n. 5/2020 (1415) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 70 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza della precedente sentenza n. 2756/5/17, emessa dalla medesima CTR il 22 giugno 2017 e passata in giudicato, secondo la quale spettava al contribuente il rimborso della somma di C 17.500,00, oltre interessi; la CTR aveva dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per far luogo all'applicazione della precedente sentenza ed aveva nominato un commissario ad acta per dare attuazione agli adempimenti amministrativi necessari; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto le norme sopra citate, dettate in tema di rimborsi IRPEF dovuti ai soggetti che, come il contribuente, risiedevano nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, avevano stabilito che, qualora l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedessero i limiti della spesa autorizzata, pari ad C 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i rimborsi sarebbero stati eseguiti applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute e che, a seguito dell'esaurimento delle somme stanziate, non si i sarebbe proceduto all'esecuzione di ulteriori rimborsi; numerose pronunce della Corte di Cassazione avevano stabilito che tale ius superveniens doveva trovare applicazione in sede di giudizio di ottemperanza per tutti i giudizi in corso; la sentenza impugnata doveva quindi essere riformata con una pronuncia o di questa Corte o del giudice del rinvio, che circoscrivesse espressamente la condanna dell'ufficio ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro i limiti di cui all'art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014; che l'intimato si è costituito con controricorso; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.; P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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