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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 09007/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 16979/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23833/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di conferma disposta dalla Corte di appello di Napoli, in relazione alla sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 544 ter c.p. e 334 comma 2 c.p. è inammissibile.

Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine all'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. in relazione all'art. 108 c.p., per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si osserva che più che adeguato e' il giudizio del giudice sulla impossibilità di una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione da altri reati fondata sulla sussistenza di precedenti condanne, laddove la difesa incorre in una censura sul punto generica allorquando lamenta che non si specificano quali esse sarebbero senza tuttavia eccepire, piuttosto e con allegazioni la eventuale loro inesistenza.

E invece indugia in una personale rivalutazione di elementi ritenuti favorevoli, inammissibile in questa sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo esso riguarda il vizio di motivazione in relazione agli artt. 544 commi 1 e 3 c.p. e 334 comma 2 c.p. con riguardo anche alla mancata considerazione dei motivi di gravame quanto alla impossibilità di esigere, in sintesi, una condotta diversa da quella penalmente ascritta in ragione della intervenuta pandemia.

Anche in proposito appare adeguata la motivazione che evidenzia la possibilità in concreto, per il ricorrente, di deroghe al divieto allora [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9007/2026 Roma, lì, 09/03/2026 vigente di spostamenti, così da ridimensionare la tesi di un pericolo assoluto impeditivo degli spostamenti attraverso cui si sarebbe potuta evitare la condotta ascritta prendendo cura degli animali pur collocati altrove.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 16979/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23833/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di conferma disposta dalla Corte di appello di Napoli, in relazione alla sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 544 ter c.p. e 334 comma 2 c.p. è inammissibile. Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine all'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. in relazione all'art. 108 c.p., per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si osserva che più che adeguato e' il giudizio del giudice sulla impossibilità di una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione da altri reati fondata sulla sussistenza di precedenti condanne, laddove la difesa incorre in una censura sul punto generica allorquando lamenta che non si specificano quali esse sarebbero senza tuttavia eccepire, piuttosto e con allegazioni la eventuale loro inesistenza. E invece indugia in una personale rivalutazione di elementi ritenuti favorevoli, inammissibile in questa sede di legittimità. Quanto al secondo motivo esso riguarda il vizio di motivazione in relazione agli artt. 544 commi 1 e 3 c.p. e 334 comma 2 c.p. con riguardo anche alla mancata considerazione dei motivi di gravame quanto alla impossibilità di esigere, in sintesi, una condotta diversa da quella penalmente ascritta in ragione della intervenuta pandemia. Anche in proposito appare adeguata la motivazione che evidenzia la possibilità in concreto, per il ricorrente, di deroghe al divieto allora [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9007/2026 Roma, lì, 09/03/2026 vigente di spostamenti, così da ridimensionare la tesi di un pericolo assoluto impeditivo degli spostamenti attraverso cui si sarebbe potuta evitare la condotta ascritta prendendo cura degli animali pur collocati altrove. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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