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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09014/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 9 aprile 2022, nei confronti di rieLtarifaintitt [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, il primo con ruolo verticistico, il secondo, genero del primo, con ruolo di fiduciario dei capi del sodalizio e latore degli ordini di costoro agli imprenditori contigui al clan, nonché alla sua componente militare.

2. Il Tribunale del riesame richiamava, in premessa, gli esiti delle più recenti attività investigative di contrasto del fenomeno di stampo mafioso nel territorio di Napoli e riflesse in atti, da cui emergeva la persistente presenza della consorteria denominata clan Moccia, ben radicata nel panorama delinquenziale della provincia di Napoli, originariamente federato al più esteso cartello camorristico denominato '[OSCURATO:PERSONA]', poi organizzatosi in una articolazione territoriale facente capo ai Moccia di Afragola, operante appunto in Afragola, Casoria, Cardito, Caivani, Frattamaggiore e in altre località limitrofe.

Riteneva, dunque, che dette indagini avessero accertato la protrazione, da parte della consorteria, delle attività illecite nei settori tradizionalmente connessi al radicamento sul territorio delle associazioni di stampo mafioso fino all'anno 2019.

3. Passando all'analisi della specifica posizione processuale di ciascuno degli indagati, il giudice della cautela riteneva sussistenti i gravi indizi, costituiti per entrambi da conversazioni telefoniche dal contenuto inequivoco e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cinquegrana e Punzio.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], all'analisi critica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, seguiva nel provvedimento l'indicazione degli elementi di riscontro, costituiti da conversazioni (p. 13 e s.) che consentivano di cristallizzare il dato della perdurante partecipazione dell'indagato nel sodalizio.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erano passati in rassegna alcuni episodi confermativi dell'organico inserimento dell'indagato nell'associazione criminale e, segnatamente, la vicenda dell'intervento presso i proprietari del ristorante Shinto (p. 29), l'intermediazione nella richiesta di autorizzazione e aiuto economico per l'acquisizione di un'attività commerciale da parte di Pasquale brio (genero del sodale [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 29), nonché erano valorizzati i contatti con alcune figure apicali del sodalizio.

Per tale via, il Tribunale del riesame, concludeva nel senso della sicura sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi di entrambi i ricorrenti e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche per la porzione di tempo oggetto della contestazione provvisoria e, segnatamente, dalla metà del 2015 fino al 2019.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, e articola un unico motivo di ricorso.

4.1. Lamenta la difesa in primo luogo la mancata risposta del Tribunale del riesame alla censura in punto di genericità delle propalazioni accusatorie dei collaboratori, carenti sotto il profilo dell'indicazione temporale delle condotte delittuose nel periodo oggetto di contestazione.

La difesa assume che il materiale posto a fondamento di tale ultimo provvedimento cautelare riguardi, in realtà, la pregressa attività illecita di [OSCURATO:PERSONA], poiché tutti i collaboratori di giustizia menzionati nel provvedimento impugnato convergono unicamente nell'indicarlo quale partecipe al sodalizio, senza precisarne il periodo.

Giusta la tesi difensiva, non vi sarebbe dunque prova della perdurante appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio per la porzione di condotta in contestazione.

4.2. Contesta inoltre l'errata valorizzazione, quale riscontro alle propalazioni dei collaboratori, delle intercettazioni che evidenzierebbero elementi del tutto insignificanti sotto il profilo indiziario, perché giustificabili con il pregresso coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vita dell'associazione, quindi per nulla utili a fondare l'attuale appartenenza al clan.

Talune di queste intercettazioni - aggiunge la difesa - non sono mai state confermate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ne sarebbe stato protagonista indiretto.

5. Ricorre per cassazione altresì [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, affidandolo a un unico, articolato motivo di ricorso.

La difesa lamenta una disamina del materiale indiziario parziale e preconcetta, che ha trascurato il dato, invece rilevante, della mancanza di propalazioni dei collaboratori di giustizia a carico del ricorrente, il cui ruolo potrebbe essere, al più, considerato estemporaneo, ove non inesistente, e certamente slegato dall'operatività del sodalizio.

La vicinanza ovvero la contiguità al gruppo sono state erroneamente scambiate per partecipazione al sodalizio.

Sotto questo profilo la difesa contesta: i) la patente di indizio assegnata all'incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2016; il) l'interpretazione in chiave accusatoria della vicenda relativa al ristorante Shinto, nella quale sono state neglette le osservazioni difensive che rendevano ragione del fatto che il ricorrente avesse agito per proprio conto e non quale longa manus del clan Moccia; iii) l'ulteriore errata lettura del 9 febbraio 2017 nella quale [OSCURATO:PERSONA] confiderebbe a [OSCURATO:PERSONA] di essersi incontrato con Salvatore di Lauro, appartenente al clan di camorra [OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 4 ottobre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

7. Con memoria di replica in data 10 ottobre cui ha allegato 'l'interrogatorio in forma riassuntiva reso il 7 luglio 2022 da [OSCURATO:PERSONA], nonché con integrazione alla memoria, con la quale si ne ha allegato la trascrizione integrale, la difesa è tornata sui motivi svolti nel ricorso per l'accoglimento dei quali ha insistito alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, rigettato.

2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.

2.1. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Si è anche precisato che la richiesta di riesame - mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalhitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).

2.2. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Collegio come, nelle valutazioni del Tribunale, non si riscontri alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, essendo le conclusioni assunte del tutto congrue e prive d'illogicità manifesta.

3. Esaminato nella chiave così indicata, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rivela, nel suo complesso, infondato, oltre che, per la parte inerente alle contestazioni di merito, volto a sollecitare una rivalutazione non ammissibile.

È appena il caso di osservare come non colga nel segno il ricorso nella parte in cui censura l'ordinanza in punto di mancata risposta alle contestazioni di genericità delle propalazioni accusatorie, carenti della indicazione temporale delle condotte delittuose riferibili a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo oggetto di contestazione nell'addebito provvisorio.

Tale doglianza non si confronta con l'articolata motivazione (p. 11 e s.) del provvedimento che - sulla scorta del materiale investigativo complessivamente vagliato - ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente per il periodo in contestazione e, comunque, quanto meno fino al 2017, epoca in cui tanto il collaboratore Cinquegrana che il collaboratore Puzio, lo collocano quale soggetto attivo nel clan con il quale non ha mai reciso i legami.

I giudici del riesame hanno, poi, valorizzato ulteriori emergenze istruttorie, reputandole - con motivazione non manifestamente illogica - chiaro indice della protrazione della condotta partecipativa in epoca certamente successiva a quella oggetto delle precedenti contestazioni e condanne.

Si tratta, in particolare, della conversazione del 9 gennaio 2017 che descrive rapporti conflittuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per questioni riguardanti il sodalizio criminale; ovvero quella del 30 agosto 2016 tra Credendino e [OSCURATO:PERSONA] che, a quella data, pongono [OSCURATO:PERSONA] ai vertici dell'associazione, unitamente ai fratelli Moccia; e, ancora, quella del 23 febbraio 2017 tra Avverso e Amabile nella quale si faceva, ancora una volta, riferimento ai vertici del clan indicando [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli Moccia.

Del pari infondate le censure contenute nella seconda parte dell'unico motivo di ricorso, relative a presunti travisamenti della provvista indiziaria.

Com'è noto, l'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito.

Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice a quo (nella specie il Tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati.

E' stato infatti più volte ribadito che.

«In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e , a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).

L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa.Alle richiamate pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo.

Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura.

4. Del pariPnfondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. In via preliminare deve evidenziarsi che non si può utilizzare l'interrogatorio allegato alle memorie di replica.

L'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309, comma quinto, cod. proc. peri.) e degli ulteriori elementi «addotti dalle parti nel corso dell'udienza» (art. 309, comma nono, cod. proc. pen.), anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini, RV. 275982; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255308).

4.2. Nel merito, anche con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, valutando criticamente il contenuto delle conversazioni captate, ha ritenuto acclarata la sussistenza della gravità indiziaria inerente al reato associativo, sottolineando che la compenetrazione del soggetto nell'organizzazione mafiosa non doveva riconnettersi necessariamente all'assegnazione di uno specifico compito o al rapporto con determinati associati, essendo peraltro emerso che [OSCURATO:PERSONA] agiva nella piena consapevolezza dei fini camorristici perseguiti dai sodali con cui si relazionava ed era a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], come detto uomo di prim'ordine del clan Moccia.

È in questa articolata prospettiva che i giudici della cautela hanno, per altro verso, considerato irrilevante il fatto che dell'indagato non avesse parlato alcuno dei collaboratori di giustizia e, con argomenti scevri da cadute logiche, hanno ritenuto che la provvista indiziaria integrasse la messa a disposizione delle sue energie criminali in favore del sodalizio, del quale si faceva portavoce, custodendone i segreti e condividendone le strategie.

Sul punto, ricordato il condiviso assunto in base al quale la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01), la posizione esplicitata dal Tribunale in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] si accorda in modo coerente con l'ulteriore principio espresso in sede di legittimità, secondo cui la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso è a forma libera e può realizzarsi con modalità e contenuti diversi, anche indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, essendo sufficiente che egli, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 - 01).

Il complesso delle condotte ritenute ascrivibili, in modo non episodico, a [OSCURATO:PERSONA], per l'arco temporale sondato in ordine al reato associativo, costituisce una base fattuale di riferimento tale da rendere adeguata e non illogica la motivazione resa dai giudici del riesame: l'iter logico-giuridico espresso nell'ordinanza impugnata - per il livello richiesto nel procedimento cautelare che si esita - non si è, quindi, discostato dal principio di diritto secondo cui, per l'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che un mero status di appartenenza - un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende ,parte al consorzio associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la sua partecipazione alla consorteria, in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione, va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, sempre in relazione allo specifico periodo temporale di cui all'imputazione (v., oltre ai richiami che precedono, Sez.

U, n. 33748 dei 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, e, fra le successive, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 01; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, non mass.; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839 - 01).

La richiamata prospettazione difensiva di segno contrario non riesce a contrastare l'analizzato approdo e - lì dove è volta a dedurre l'indebita enfatizzazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto, soprattutto captativi, che hanno composto il succitato quadro indiziario - sottende, a fronte dell'adeguata e coerente base giustificativa esposta nell'ordinanza, la sollecitazione a compiere una rivalutazione di merito del quadro stesso non consentita in questa sede.

5. Alla reiezione dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 9 aprile 2022, nei confronti di rieLtarifaintitt [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, il primo con ruolo verticistico, il secondo, genero del primo, con ruolo di fiduciario dei capi del sodalizio e latore degli ordini di costoro agli imprenditori contigui al clan, nonché alla sua componente militare. 2. Il Tribunale del riesame richiamava, in premessa, gli esiti delle più recenti attività investigative di contrasto del fenomeno di stampo mafioso nel territorio di Napoli e riflesse in atti, da cui emergeva la persistente presenza della consorteria denominata clan Moccia, ben radicata nel panorama delinquenziale della provincia di Napoli, originariamente federato al più esteso cartello camorristico denominato '[OSCURATO:PERSONA]', poi organizzatosi in una articolazione territoriale facente capo ai Moccia di Afragola, operante appunto in Afragola, Casoria, Cardito, Caivani, Frattamaggiore e in altre località limitrofe. Riteneva, dunque, che dette indagini avessero accertato la protrazione, da parte della consorteria, delle attività illecite nei settori tradizionalmente connessi al radicamento sul territorio delle associazioni di stampo mafioso fino all'anno 2019. 3. Passando all'analisi della specifica posizione processuale di ciascuno degli indagati, il giudice della cautela riteneva sussistenti i gravi indizi, costituiti per entrambi da conversazioni telefoniche dal contenuto inequivoco e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cinquegrana e Punzio. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], all'analisi critica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, seguiva nel provvedimento l'indicazione degli elementi di riscontro, costituiti da conversazioni (p. 13 e s.) che consentivano di cristallizzare il dato della perdurante partecipazione dell'indagato nel sodalizio. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erano passati in rassegna alcuni episodi confermativi dell'organico inserimento dell'indagato nell'associazione criminale e, segnatamente, la vicenda dell'intervento presso i proprietari del ristorante Shinto (p. 29), l'intermediazione nella richiesta di autorizzazione e aiuto economico per l'acquisizione di un'attività commerciale da parte di Pasquale brio (genero del sodale [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 29), nonché erano valorizzati i contatti con alcune figure apicali del sodalizio. Per tale via, il Tribunale del riesame, concludeva nel senso della sicura sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi di entrambi i ricorrenti e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche per la porzione di tempo oggetto della contestazione provvisoria e, segnatamente, dalla metà del 2015 fino al 2019. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, e articola un unico motivo di ricorso. 4.1. Lamenta la difesa in primo luogo la mancata risposta del Tribunale del riesame alla censura in punto di genericità delle propalazioni accusatorie dei collaboratori, carenti sotto il profilo dell'indicazione temporale delle condotte delittuose nel periodo oggetto di contestazione. La difesa assume che il materiale posto a fondamento di tale ultimo provvedimento cautelare riguardi, in realtà, la pregressa attività illecita di [OSCURATO:PERSONA], poiché tutti i collaboratori di giustizia menzionati nel provvedimento impugnato convergono unicamente nell'indicarlo quale partecipe al sodalizio, senza precisarne il periodo. Giusta la tesi difensiva, non vi sarebbe dunque prova della perdurante appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio per la porzione di condotta in contestazione. 4.2. Contesta inoltre l'errata valorizzazione, quale riscontro alle propalazioni dei collaboratori, delle intercettazioni che evidenzierebbero elementi del tutto insignificanti sotto il profilo indiziario, perché giustificabili con il pregresso coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vita dell'associazione, quindi per nulla utili a fondare l'attuale appartenenza al clan. Talune di queste intercettazioni - aggiunge la difesa - non sono mai state confermate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ne sarebbe stato protagonista indiretto. 5. Ricorre per cassazione altresì [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, affidandolo a un unico, articolato motivo di ricorso. La difesa lamenta una disamina del materiale indiziario parziale e preconcetta, che ha trascurato il dato, invece rilevante, della mancanza di propalazioni dei collaboratori di giustizia a carico del ricorrente, il cui ruolo potrebbe essere, al più, considerato estemporaneo, ove non inesistente, e certamente slegato dall'operatività del sodalizio. La vicinanza ovvero la contiguità al gruppo sono state erroneamente scambiate per partecipazione al sodalizio. Sotto questo profilo la difesa contesta: i) la patente di indizio assegnata all'incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2016; il) l'interpretazione in chiave accusatoria della vicenda relativa al ristorante Shinto, nella quale sono state neglette le osservazioni difensive che rendevano ragione del fatto che il ricorrente avesse agito per proprio conto e non quale longa manus del clan Moccia; iii) l'ulteriore errata lettura del 9 febbraio 2017 nella quale [OSCURATO:PERSONA] confiderebbe a [OSCURATO:PERSONA] di essersi incontrato con Salvatore di Lauro, appartenente al clan di camorra [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 4 ottobre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 7. Con memoria di replica in data 10 ottobre cui ha allegato 'l'interrogatorio in forma riassuntiva reso il 7 luglio 2022 da [OSCURATO:PERSONA], nonché con integrazione alla memoria, con la quale si ne ha allegato la trascrizione integrale, la difesa è tornata sui motivi svolti nel ricorso per l'accoglimento dei quali ha insistito alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. 2.1. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame - mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalhitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 2.2. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Collegio come, nelle valutazioni del Tribunale, non si riscontri alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, essendo le conclusioni assunte del tutto congrue e prive d'illogicità manifesta. 3. Esaminato nella chiave così indicata, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rivela, nel suo complesso, infondato, oltre che, per la parte inerente alle contestazioni di merito, volto a sollecitare una rivalutazione non ammissibile. È appena il caso di osservare come non colga nel segno il ricorso nella parte in cui censura l'ordinanza in punto di mancata risposta alle contestazioni di genericità delle propalazioni accusatorie, carenti della indicazione temporale delle condotte delittuose riferibili a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo oggetto di contestazione nell'addebito provvisorio. Tale doglianza non si confronta con l'articolata motivazione (p. 11 e s.) del provvedimento che - sulla scorta del materiale investigativo complessivamente vagliato - ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente per il periodo in contestazione e, comunque, quanto meno fino al 2017, epoca in cui tanto il collaboratore Cinquegrana che il collaboratore Puzio, lo collocano quale soggetto attivo nel clan con il quale non ha mai reciso i legami. I giudici del riesame hanno, poi, valorizzato ulteriori emergenze istruttorie, reputandole - con motivazione non manifestamente illogica - chiaro indice della protrazione della condotta partecipativa in epoca certamente successiva a quella oggetto delle precedenti contestazioni e condanne. Si tratta, in particolare, della conversazione del 9 gennaio 2017 che descrive rapporti conflittuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per questioni riguardanti il sodalizio criminale; ovvero quella del 30 agosto 2016 tra Credendino e [OSCURATO:PERSONA] che, a quella data, pongono [OSCURATO:PERSONA] ai vertici dell'associazione, unitamente ai fratelli Moccia; e, ancora, quella del 23 febbraio 2017 tra Avverso e Amabile nella quale si faceva, ancora una volta, riferimento ai vertici del clan indicando [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli Moccia. Del pari infondate le censure contenute nella seconda parte dell'unico motivo di ricorso, relative a presunti travisamenti della provvista indiziaria. Com'è noto, l'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice a quo (nella specie il Tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati. E' stato infatti più volte ribadito che. «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e , a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa.Alle richiamate pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 4. Del pariPnfondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. In via preliminare deve evidenziarsi che non si può utilizzare l'interrogatorio allegato alle memorie di replica. L'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309, comma quinto, cod. proc. peri.) e degli ulteriori elementi «addotti dalle parti nel corso dell'udienza» (art. 309, comma nono, cod. proc. pen.), anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini, RV. 275982; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255308). 4.2. Nel merito, anche con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, valutando criticamente il contenuto delle conversazioni captate, ha ritenuto acclarata la sussistenza della gravità indiziaria inerente al reato associativo, sottolineando che la compenetrazione del soggetto nell'organizzazione mafiosa non doveva riconnettersi necessariamente all'assegnazione di uno specifico compito o al rapporto con determinati associati, essendo peraltro emerso che [OSCURATO:PERSONA] agiva nella piena consapevolezza dei fini camorristici perseguiti dai sodali con cui si relazionava ed era a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], come detto uomo di prim'ordine del clan Moccia. È in questa articolata prospettiva che i giudici della cautela hanno, per altro verso, considerato irrilevante il fatto che dell'indagato non avesse parlato alcuno dei collaboratori di giustizia e, con argomenti scevri da cadute logiche, hanno ritenuto che la provvista indiziaria integrasse la messa a disposizione delle sue energie criminali in favore del sodalizio, del quale si faceva portavoce, custodendone i segreti e condividendone le strategie. Sul punto, ricordato il condiviso assunto in base al quale la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01), la posizione esplicitata dal Tribunale in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] si accorda in modo coerente con l'ulteriore principio espresso in sede di legittimità, secondo cui la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso è a forma libera e può realizzarsi con modalità e contenuti diversi, anche indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, essendo sufficiente che egli, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 - 01). Il complesso delle condotte ritenute ascrivibili, in modo non episodico, a [OSCURATO:PERSONA], per l'arco temporale sondato in ordine al reato associativo, costituisce una base fattuale di riferimento tale da rendere adeguata e non illogica la motivazione resa dai giudici del riesame: l'iter logico-giuridico espresso nell'ordinanza impugnata - per il livello richiesto nel procedimento cautelare che si esita - non si è, quindi, discostato dal principio di diritto secondo cui, per l'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che un mero status di appartenenza - un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende ,parte al consorzio associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la sua partecipazione alla consorteria, in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione, va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, sempre in relazione allo specifico periodo temporale di cui all'imputazione (v., oltre ai richiami che precedono, Sez. U, n. 33748 dei 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, e, fra le successive, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 01; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, non mass.; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839 - 01). La richiamata prospettazione difensiva di segno contrario non riesce a contrastare l'analizzato approdo e - lì dove è volta a dedurre l'indebita enfatizzazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto, soprattutto captativi, che hanno composto il succitato quadro indiziario - sottende, a fronte dell'adeguata e coerente base giustificativa esposta nell'ordinanza, la sollecitazione a compiere una rivalutazione di merito del quadro stesso non consentita in questa sede. 5. Alla reiezione dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro
Sentenza Cassazione n. 09014/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris