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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 25593/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 1° ottobre 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato perché proposta in difetto di valida procura speciale e perché tardiva.

2. Il ricorrente sostiene di aver proposto sia istanza di restituzione nel termine che di rescissione del giudicato ed eccepisce la violazione dl legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione agli art. 122, 175, coMml 1, 2, 2-bis, 6, come introdotto dalla legge 21 febbraio 2005, n. 17, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 626-bis, 656, comma 5, ultima parte, cod. proc. peti.

Contesta la decisione della Corte di appello sia con riferimento alla genericità del mandato sia con riferimento alla tardività dell'impugnazione, osservando in particolare che non poteva dirsi decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione che risultava privo dell'avvertimento di poter chiedere la rescissione del giudicato o la restituzione del termine. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è nel complesso infondato.

Non mette conto esaminare la questione della regolarità del mandato difensivo perché è decisiva e di immediata evidenza la tardività del ricorso introduttivo, proposto il 5 settembre 2024, dopo i trenta giorni dalla conoscenza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal P.m. in data 13 marzo 2017, termine stabilito dalla legge a pena di inammissibilità sia in caso di restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. sia in caso dl• rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.

Il ricorrente ha dunque sostenuto che il predetto termine non era decorso in assenza dell'avvertimento di legge di poter presentare l'istanza di restituzione nel termine o la rescissione del giudicato.

Sennonché, all'epoca della notifica dell'ordine di esecuzione in carcere, come detto 13 marzo 2017, non era previsto tale avvertimento dall'art. 656 cod. proc. pen., essendo stato introdotto al comma 3, dall'art. 2, comma 1, lett. cc), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, e al comma 5, in caso di sospensione dell'ordine di esecuzione in presenza dei requisiti di legge, dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, rigettato.

Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 9 gennaio 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 1° ottobre 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato perché proposta in difetto di valida procura speciale e perché tardiva. 2. Il ricorrente sostiene di aver proposto sia istanza di restituzione nel termine che di rescissione del giudicato ed eccepisce la violazione dl legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione agli art. 122, 175, coMml 1, 2, 2-bis, 6, come introdotto dalla legge 21 febbraio 2005, n. 17, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 626-bis, 656, comma 5, ultima parte, cod. proc. peti. Contesta la decisione della Corte di appello sia con riferimento alla genericità del mandato sia con riferimento alla tardività dell'impugnazione, osservando in particolare che non poteva dirsi decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione che risultava privo dell'avvertimento di poter chiedere la rescissione del giudicato o la restituzione del termine. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Non mette conto esaminare la questione della regolarità del mandato difensivo perché è decisiva e di immediata evidenza la tardività del ricorso introduttivo, proposto il 5 settembre 2024, dopo i trenta giorni dalla conoscenza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal P.m. in data 13 marzo 2017, termine stabilito dalla legge a pena di inammissibilità sia in caso di restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. sia in caso dl• rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Il ricorrente ha dunque sostenuto che il predetto termine non era decorso in assenza dell'avvertimento di legge di poter presentare l'istanza di restituzione nel termine o la rescissione del giudicato. Sennonché, all'epoca della notifica dell'ordine di esecuzione in carcere, come detto 13 marzo 2017, non era previsto tale avvertimento dall'art. 656 cod. proc. pen., essendo stato introdotto al comma 3, dall'art. 2, comma 1, lett. cc), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, e al comma 5, in caso di sospensione dell'ordine di esecuzione in presenza dei requisiti di legge, dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 9 gennaio 2025 Il Consigliere est
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