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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13297/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Ragusa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, fatto commesso il 7/3/2013.

A motivi di ricorso lamenta erronea interpretazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Si duole della confisca facoltativa della somma di euro 240,00 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.

Tale somma, si legge nel ricorso, non poteva considerarsi profitto del reato, mancando la prova di un nesso di pertinenzialità tra la condotta ascritta al ricorrente e la somma in questione.

Avendo la cessione a terzi, in concorso con altri, riguardato un quantitativo di hashish ceduto al prezzo di euro 25,00, la confisca avrebbe dovuto essere limitata a tale somma.

Con memoria tempestivamente depositata la difesa invoca la estinzione del reato per intervenuta prescrizione; in subordine chiede che il ricorso sia trasmesso in sezione per la trattazione ordinaria.

Osserva preliminarmente la Corte come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso della imputata.

La questione sulla restituzione anche parziale delle somme potrà essere devoluta al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Ragusa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, fatto commesso il 7/3/2013. A motivi di ricorso lamenta erronea interpretazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Si duole della confisca facoltativa della somma di euro 240,00 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Tale somma, si legge nel ricorso, non poteva considerarsi profitto del reato, mancando la prova di un nesso di pertinenzialità tra la condotta ascritta al ricorrente e la somma in questione. Avendo la cessione a terzi, in concorso con altri, riguardato un quantitativo di hashish ceduto al prezzo di euro 25,00, la confisca avrebbe dovuto essere limitata a tale somma. Con memoria tempestivamente depositata la difesa invoca la estinzione del reato per intervenuta prescrizione; in subordine chiede che il ricorso sia trasmesso in sezione per la trattazione ordinaria. Osserva preliminarmente la Corte come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso della imputata. La questione sulla restituzione anche parziale delle somme potrà essere devoluta al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 13297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris