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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34651/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la pena base fosse stata determinata nel minimo e, aumentata secondo la previsione legale per la contestata recidiva, quantificata a seguito di minimali aumenti per la continuazione, espressamente condividendo la ritenuta congruità della stessa per come apprezzata dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la pena base fosse stata determinata nel minimo e, aumentata secondo la previsione legale per la contestata recidiva, quantificata a seguito di minimali aumenti per la continuazione, espressamente condividendo la ritenuta congruità della stessa per come apprezzata dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/
Sentenza Cassazione n. 34651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris