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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 09321/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27406/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia, sez. di PALERMO n.1430/2017, depositata i l 11/04/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre contro l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione ([OSCURATO:PERSONA]) per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 14301/14/17 dep. 11 aprile 2016, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irpeg anno 1976, in considerazione delle ritenute d’acconto subite e dell’acconto versato, ha accolto l’appello della contribuente.

La CTP aveva rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio.

La CTR richiamato l’art. 2 comma 58 l. 350/2003, non condividendo l’interpretazione data dai primi giudici all’art. 2 comma 58 l. 350 del 2003, ritenuta in contrasto con la lettera della norma e il principio di certezza dei rapporti giuridici ha ritenuto non proponibile da parte dell’AF l’eccezione di prescrizione, riconoscendo il diritto al rimborso.

Ricorre con quattro motivi l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nell'adunanza camerale del 15 marzo 2023, in causa analoga fra le stesse parti (causa RG 17935/16 Ag. entrate c. [OSCURATO:PERSONA]), è stata resa ordinanza interlocutoria di rimessione degli atti alla P.P. per l'eventuale assegnazione alle SU affinché si valuti se debba trovare conferma o debba invece superarsi il principio espresso da Cass.

SU 7 febbraio 2007, n.2787, richiamato dalla giurisprudenza sezionale successiva, secondo cui l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 non ha carattere precettivo, ma contiene un mero "invito" agli uffici a non eccepire la prescrizione, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice, alla stregua della sopravvenienza di Corte costituzionale n. 112 del 29 maggio 2013, non considerata dai precedenti successivi a detta data.

Preso atto che le altre cause analoghe pendenti tra le stesse parti sono state rinviate a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della P.Pres. (in relazione all’ordinanza di rimessione nella causa RG 17935/16 Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA])).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della P. Pres. al fine della rimessione della causa alle Sezioni Unite dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27406/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia, sez. di PALERMO n.1430/2017, depositata i l 11/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre contro l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione ([OSCURATO:PERSONA]) per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 14301/14/17 dep. 11 aprile 2016, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irpeg anno 1976, in considerazione delle ritenute d’acconto subite e dell’acconto versato, ha accolto l’appello della contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio. La CTR richiamato l’art. 2 comma 58 l. 350/2003, non condividendo l’interpretazione data dai primi giudici all’art. 2 comma 58 l. 350 del 2003, ritenuta in contrasto con la lettera della norma e il principio di certezza dei rapporti giuridici ha ritenuto non proponibile da parte dell’AF l’eccezione di prescrizione, riconoscendo il diritto al rimborso. Ricorre con quattro motivi l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nell'adunanza camerale del 15 marzo 2023, in causa analoga fra le stesse parti (causa RG 17935/16 Ag. entrate c. [OSCURATO:PERSONA]), è stata resa ordinanza interlocutoria di rimessione degli atti alla P.P. per l'eventuale assegnazione alle SU affinché si valuti se debba trovare conferma o debba invece superarsi il principio espresso da Cass. SU 7 febbraio 2007, n.2787, richiamato dalla giurisprudenza sezionale successiva, secondo cui l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 non ha carattere precettivo, ma contiene un mero "invito" agli uffici a non eccepire la prescrizione, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice, alla stregua della sopravvenienza di Corte costituzionale n. 112 del 29 maggio 2013, non considerata dai precedenti successivi a detta data. Preso atto che le altre cause analoghe pendenti tra le stesse parti sono state rinviate a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della P.Pres. (in relazione all’ordinanza di rimessione nella causa RG 17935/16 Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA])). P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della P. Pres. al fine della rimessione della causa alle Sezioni Unite dec
Sentenza Cassazione n. 09321/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris