Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 351/1987
ECLI:IT:COST:1987:351
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - Con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 (notificata il 13 e
comunicata il 31 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U.
n. 8/1.ss. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 717 R.O. 1985) nel
processo tra [OSCURATO:PERSONA] e altro e l'INAIL, il Pretore di Ancona
ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in
cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa
apprestata per le malattie professionali nel settore della industria.
1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta procura speciale
2 settembre 1985 per dott. [OSCURATO:PERSONA] coadiutore temporaneo, giusta
delibera del Consiglio notarile di Roma in data 16 luglio 1985, della
dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] affermando con atto depositato il 17 marzo 1986 la
irrilevanza e la manifesta infondatezza della proposta questione; per
il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura
generale dello Stato argomentando e concludendo con atto 18 marzo
1986 depositato lo stesso 18 per l'inammissibilità e comunque per la
infondatezza della questione.
2.1. - Con ordinanza emessa il 22 aprile 1986 (comunicata il 13 e
notificata il 19 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U.
n. 45/1. ss. del 17 settembre 1986 e iscritta al n. 453 R.O. 1986)
nel processo tra [OSCURATO:PERSONA] e l'INAIL il Pretore di Macerata ha
giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in
cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa
apprestata per le malattie professionali nel settore dell'industria.
2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti giusta procura speciale
30 settembre 1985 per notar [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rep. n. 37898, per
l'INAIL gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
affermando con deduzioni depositate il 6 ottobre 1986 la irrilevanza
e la manifesta infondatezza della questione; è intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello
Stato argomentando e concludendo con atto 7 ottobre 1986, depositato
il 30 settembre 1986 per l'inammissibilità e comunque per la non
fondatezza della questione.
3. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.
4.1. - L'identità obiettiva impone la riunione dei due incidenti
ai fini di unitaria deliberazione.
4.2. - La questione di costituzionalità degli artt. 209 e 249
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non estendono al
settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie
professionali nel settore della industria per contrasto con l'art. 3,
implica la impostazione e la risoluzione di delicati problemi
tecnici, organizzativi ed economico-finanziari e pertanto non può
essere risolta da questa Corte, ma va affidata alle cure dell'INAIL e
degli organi amministrativi dello Stato, e poi al Parlamento (in tali
sensi a proposito dei dipendenti della Corte dei Conti,C. cost. 17
giugno 1987, n. 230).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 717/1981 e 453/1986, dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per
contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie
professionali) nella parte in cui non estendono al settore agricolo
la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel
settore dell'industria, sollevata con ordinanze 26 giugno 1985 del
Pretore di Ancona (n. 717/1985) e 22 aprile 1986 del Pretore di
Macerata (n. 453/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI