CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04301/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e, di conseguenza, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia ex art. 589 cod. proc. pen., non può il giudice di appello prenderli in considerazione; che, nella specie, trattandosi di censure inerenti la responsabilità, già oggetto di rinuncia in appello a seguito di sentenza di concordato, i giudici del merito hanno correttamente omesso di pronunciarsi sul punto, non incorrendo in alcuna violazione deducibile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla rinuncia ai motivi in punto di responsabilità); che con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] il ricorso appare confuso, le deduzioni appaiono generiche e quindi inammissibili, considerando che non si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado dal momento che, trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale; ritenuto in particolare che la Corte d’appello con le osservazioni fatte a pag. 5, dopo aver rilevato la scarsa specificità dell’impugnazione, ha sottolineato la rilevanza delle dichiarazioni dell’imputato e del suo riconoscimento da parte del teste; considerato pertanto che tutti i dieci motivi proposti appaiono reiterativi e non proponibili in sede di legittimità rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026