CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: CITTA' [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo tt "101•14%, leo clfribia- /$44744-ara- i •„:- - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con un unico atto, a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio colposo in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. All'imputata, quale dirigente del servizio viabilità della Provincia di Torino, era mosso il rimprovero di avere, per colpa generica e colpa specifica, omesso di predisporre su un tratto della SP61 barriere idonee ad evitare che un veicolo privo di controllo precipitasse nel burrone posto a lato della strada, altresì omettendo di prevedere un limite di velocità in quel tratto di strada diverso da quello di 90 km/h, stabilito in termini generali dal codice della strada. A causa di tali inadempienze si sarebbe verificato il decesso di [OSCURATO:PERSONA] il quale, percorrendo, in data 13/01/14, l'anzidetta strada provinciale, dopo avere completato una curva a destra, perdeva il controllo del proprio veicolo, invadeva e oltrepassava la corsia opposta e, scavalcato il muretto di contenimento, precipitava nel burrone. 3. 1 ricorsi si fondano su due motivi. Con il primo, si deducono contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale, nonché il travisamento della consulenza tecnica del pubblico ministero. Con il secondo, si eccepisce la violazione o falsa applicazione dell'art 14, comma 1, cod. strada. 4.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. 1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili, poiché, in data 19/04/22, è pervenuta in cancelleria rinuncia agli stessi, sottoscritta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori speciali delle anzidette parti civili. 6. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquecento. Così deciso il 3 maggio 2022 Il Consigliere es