CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controLa [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione giudiziaria-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Torino in [OSCURATO:PERSONA] n. 12/2021 – RG ESn. 20/2024, depositato il 04/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. — [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione al passivodell’amministrazione giudiziaria ex l. n. 159 del 2011 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diun credito vantato a titolo di caparra confirmatoria (versata al momentodella sottoscrizione del preliminare di compravendita) e di cauzione.Numero registro generale 253/2025Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 21663/2026Data pubblicazione 25/06/20261.1. — L’Amministratore giudiziario ha accolto solo parzialmente ladomanda, a causa della compensazione di parte del credito con uncontrocredito vantato dalla società.1.2. — Il creditore ha proposto ricorso in opposizione ex art. 59,d.lgs. n. 159 del 2011.1.3.— Il Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato inepigrafe, ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, in quanto,a fronte di una comunicazione dello stato passivo pacificamente avvenutain data 3 luglio 2024, il ricorso era stato depositato il 3 settembre 2024,dunque il 31° giorno, computando la sospensione feriale dei termini dall’1al 31 agosto.2. — Avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria. L’Amministrazionegiudiziaria intimata non svolge difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si lamenta l’omessa valutazione di unfatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), poiché dalle ricevutetelematiche prodotte unitamente al ricorso per cassazione emergerebbeche il deposito telematico dell’atto di opposizione è stato effettuato in data2 settembre 2024 (nel rispetto del termine di trenta giorni previstodall’art. 59, comma 6, d. lgs. n. 159/2011), mentre la data del 3settembre 2024, indicata dal Tribunale, corrisponde al momento in cui laCancelleria ha accettato il deposito (“Codice esito: 2”), momento peròirrilevante ai fini del computo della tempestività, dovendosi fareriferimento a quello della generazione della ricevuta di accettazione delsistema (“Codice esito: 1”), avvenuta pacificamente il 2 settembre 2024.2.2. — Con il secondo motivo si deduce un error in iudicando perillegittimità della compensazione operata dall’Amministrazione giudiziaria,pur dandosi atto che la pronuncia di inammissibilità ha impedito altribunale di esaminare il merito dell’opposizione.Numero registro generale 253/2025Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 21663/2026Data pubblicazione 25/06/20263. — Il primo motivo è inammissibile, con conseguenteassorbimento del secondo.3.1. — L’inammissibilità della prima censura deriva dal fatto che lastessa veicola sostanzialmente un vizio revocatorio.Invero, dalla lettura del provvedimento impugnato non emerge alcunchésulle modalità del deposito telematico del ricorso in opposizione e suicodici dei messaggi di rito che lo hanno caratterizzato: il tribunale si èlimitato a dare atto della tardività del deposito.Non vi è stata dunque una pronunzia su punto controverso.Di qui la non percorribilità della denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5), c.p.c., poiché il motivo involge un fatto - oltre tutto solo processuale- che non è stato oggetto di discussione tra le parti.3.2. — Stante la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione nonvi è spazio per il positivo esame del secondo motivo, trattandosi diquestione sulla quale il tribunale non si è pronunciato.4. — Segue l’inammissibilità del ricorso senza statuizione sullespese, in assenza di difese della procedura intimata. Sussistono ipresupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidente