CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parin,ricorrente;nei confronti diAlberto D’Angelo,intimato;avverso la sentenza n. 2119/2024 emessa dalla Corte di appello di Venezia il 3dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5960/2025Numero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 19195/2026Data pubblicazione 11/06/20261. - La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Vicenza,avverso al decreto n. 1234/2022 con il quale le era stato ingiunto di pagare, infavore del Sig. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, la complessiva somma di €. 24.678,00 oltreaccessori a titolo di compensi per la svolta attività di amministratore della societàopponente.Il Tribunale di Vicenza accoglieva l’opposizione e liquidava le spese di lite afavore di [OSCURATO:SOCIETA]., limitate alle sole prime due fasi di causa: di studio eintroduttiva.A seguito dell’appello proposto dalla società, la Corte d’Appello di Venezia,in parziale riforma della sentenza gravata: 1) condannava il Sig. [OSCURATO:PERSONA]Angeloalla «rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di lite, liquidate in euro3.387,00.=, per compensi professionali, di cui euro 1.696,00.=, per le fasi distudio ed introduttiva, euro 840,00.= per la fase di trattazione ed euro 851,00.=per la fase decisoria, oltre ad euro 145,50.= per esborsi, nonché oltre accessoridovuti per legge»; 2) condannava il predetto Sig. [OSCURATO:PERSONA]Angelo a «a pagarein favore dell’appellante [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite del presente grado di appelloche si liquidano in euro 1.701,00.= per compensi professionali ed euro 172,00.=per esborsi, oltre accessori di legge».2. - La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidato adun motivo. Rimaneva intimato [OSCURATO:PERSONA]Angelo.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La [OSCURATO:SOCIETA]ha anche depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONELa proposta di definizione evidenzia quanto segue: «l’unico motivo diricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.m.n. 55 del 2014, è inammissibile; a fronte del valore della causa, indicato in euro3.381,00, la liquidazione dei compensi dovuti per il giudizio di appello, pari aeuro 1.701,00, si colloca oltre i valori minimi di tariffa (euro 1.458,00); laricorrente fa questione del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando, comeNumero registro generale 5960/2025Numero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 19195/2026Data pubblicazione 11/06/2026si è visto, la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di normegiuridiche: ma in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m.n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazionesecondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compensotra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con appositamotivazione (Cass. 7 gennaio 2021, n. 89); in altri termini, l'esercizio del poterediscrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto asindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella(Cass. 5 maggio 2022, n. 14198; Cass. 13 luglio 2021, n. 19989)».Obbietta la ricorrente in memoria illustrativa che «come già evidenziato nelricorso (p. 3 e ss.), era la stessa Corte d’Appello a dichiarare espressamente, ap. 8, riga 19^, della sentenza impugnata, che i compensi di lite andavanoliquidati ai valori medi previsti dai parametri forensi: “le spese del presente gradodebbono seguire la soccombenza dell’appellato e vanno liquidate considerate lecompensi professionali medi”. La Corte veneziana, nell’esercizio del suo poterediscrezionale, dichiarava dovuti i compensi ai valori medi tariffari; a quel punto,nel dispositivo di sentenza, procedendo alla liquidazione, essa era tenuta adcompensi non corrispondenti ai medi del tariffario, ma erroneamente inferiori».Tuttavia, il rilievo non coglie nel segno in quanto qui il motivo è costituitodalla «violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, D.M. Giustizia 10.03.2014,n. 55, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appelloerrato nella liquidazione dei compensi di difesa posti a carico del soccombentenel secondo grado di giudizio»: e questo vizio evidentemente non c’è, perché laliquidazione è compresa tra i minimi e i massimi, né rileva alcunché che laliquidazione sia stata effettuata dalla corte d’appello «in applicazione deicompensi professionali medi», cosa che evidenzia la memoria, perché ciòpotrebbe semmai eventualmente comportare un vizio motivazionale dicontraddittorietà, non certo una violazione di legge nei termini denunciati.Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.Nessuna decisione si impone sulle spese del presente giudizio attesa lacircostanza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA]Angelo è rimasto intimato.Numero registro generale 5960/2025Numero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 19195/2026Data pubblicazione 11/06/2026Tuttavia, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., deve essere, comunque, applicato - comeprevisto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma noninferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 5.000,00. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]