CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2017
Cassazione n. 37882/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1507/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 172, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3321/2017 depositata il 26/06/2017, R.G. n. 3582/2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma, respinta la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio "Le ville di [OSCURATO:PERSONA]" e condannato quest'ultimo al pagamento delle somme in dispositivo indicate per i titoli di cui in motivazione; 2. la statuizione di accoglimento è stata fondata sulla considerazione che lo Scalvini aveva prestato la propria attività in favore del Condominio (dapprima, fino all'ottobre 2009, quale sostituto degli altri quattro portieri in ipotesi di riposi, ferie, permessi e ogni altra assenza degli stessi e, successivamente, con mansioni di manutenzione ordinaria) sulla base di un rapporto di fatto, sorto prima della relativa formalizzazione mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un periodo eccedente i 30 giorni continuativi; tale attività, vista la sua durata, non poteva che essere disciplinata o da un contratto a progetto o da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze sostitutive, entrambi richiedenti la forma scritta anteriore alla concreta instaurazione del rapporto; il difetto di tale requisito comportava, ai sensi dell'art. 69, comma 1, d. Igs.n. 276/2003, che il rapporto dovesse essere considerato di natura subordinata a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione e la condanna del Condominio alle differenze retributive ed al risarcimento del danno; la statuizione risarcitoria, unica ancora rilevante, è stata fondata sulla ritenuta continuità giuridica del rapporto di lavoro e sulla esistenza di un formale atto di messa in mora da parte dello Scalvini; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Condominio "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" con atto inoltrato per la notifica a mezzo posta il 27.12.2017, sulla base di tre motivi; gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] hanno ciascuno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva; 4. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o <<error in procedendo>> in relazione agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e all'art. 116 cod. proc. civ., con riferimento al disconoscimento da parte dello Scalvini dei contratti e delle ricevute di pagamento prodotte in sede di costituzione in giudizio di primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C . Premesso che lo Scalvini aveva disconosciuto per la prima volta la propria firma su alcuni dei contratti e delle ricevute prodotte dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. solo alla seconda udienza del giudizio di primo grado, udienza alla quale la prima era stata rinviata al fine di consentire l'esame della comparsa di intervento di terzi, e premesso altresì che la società in accomandita [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la decadenza dal disconoscimento, ribadisce la tardività del detto disconoscimento non trovando riscontro nell'ordinanza a verbale l'accoglimento della richiesta del ricorrente di differimento dell'udienza inizialmente fissata con salvezza dei diritti di prima udienza; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 61 e 69 d. Igs. n. 276/2003, e agli artt. 2222 e 2697 cod. civ. nonché all'art. 116 cod. proc. civ.; censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto doversi ipso iure ricomprendere nell'ambito della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative dettata dagli artt. 61 e sgg. d. Igs. n. 276/2003 le ipotesi di prestazioni occasionali che abbiano comportato il superamento dei limiti annuali di durata (trenta giorni) e di compenso (€ 5.000,00) stabiliti dall'art. 61, comma 2, d. Igs cit., ben potendo in tali ipotesi configurarsi un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. sottratto quindi alla disciplina delle collaborazioni a progetto; 3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all' art. 69 d. Igs. n. 276/2003 e all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, censurando la sentenza impugnata per averla condannata al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 1 giugno 2010 sino alla data della sentenza; sostiene, infatti, che il regime risarcitorio è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, applicabile a tutte le le ipotesi di conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 4. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza delle censure articolate alle effettive ragioni della decisione le quali prescindono dalla autenticità o meno della documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] avendo attribuito rilievo assorbente alla circostanza che, comunque, i contratti prodotti, dei quali l'interessato aveva (tardivamente, secondo l'odierna ricorrente) disconosciuto la firma, erano successivi all'instaurazione, di fatto, del rapporto di lavoro (sentenza, pag. 2 in fine); 5. il secondo motivo di ricorso è pure inammissibile. La questione della configurabilità di un contratto d'opera in relazione alle prestazioni rese in favore del Condominio dallo Scalvini non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito che si è, invece, specificamente confrontata con la deduzione difensiva del Condominio in ordine alla qualificazione come «occasionale» della collaborazione in questione (sentenza, pag. 4, in fine) ; in conseguenza, posto che tale questione implicava la necessità di un accertamento di fatto relativo al contenuto del contratto inter partes con specifico riferimento alla individuazione dell'obbligazione di risultato alla quale, in tesi, si sarebbe obbligato lo Scalvini, parte ricorrente, per non incorrere in violazione del divieto di novum, avrebbe dovuto dimostrare in termini autosufficienti la rituale e tempestiva deduzione di tale questione nelle fasi di merito (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 5430/2018, Cass. n. 23675/2013), come, viceversa, non avvenuto; 5.1. la decisione impugnata risulta pertanto conforme a diritto laddove ha escluso il carattere occasionale della prestazione resa dallo Scalvini in favore del Condominio per difetto delle condizioni a tal fine prescritte dal comma 2 dell'art. 61 d. Igs. n. 376/2003, nel testo applicabile ratione temporis; 6. il terzo motivo di ricorso è fondato; 6.1. occorre premettere che dalla ricostruzione fattuale alla base della sentenza di appello emerge che il rapporto - di fatto - instaurato con il Condominio, aveva i caratteri tipici della subordinazione, come desumibile dall'accertamento relativo all'attività di sostituzione dei portieri assenti, con connesso obbligo di reperibilità, svolta, per periodi di tempo determinati, nella prima fase del rapporto, secondo la medesima qualificazione in tal senso operata dal giudice di merito (sentenza, pag. 5), laddove l'assenza del progetto in relazione al formale contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi degli artt. 61 e sgg. d. Igs. n. 276/2003, avrebbe, in ipotesi, potuto rilevare solo nel rapporto con la parte formalmente stipulante tali contratti di collaborazione la quale, per come pacifico, era la società [OSCURATO:PERSONA] e non il Condominio; 6.2. da tanto deriva che, vertendosi in un'ipotesi di conversione di contratto a tempo determinato (per assenza del requisito della forma scritta antecedente all'instaurazione del rapporto) trova applicazione il regime risarcitorio dettato dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 il quale, come chiarito da questa Corte «contiene una formulazione unitaria, indistinta e generale di "casi" di "conversione del contratto a tempo determinato" senza alcuna specificazione normativa di riferimento, né aggiunta di ulteriori elementi selettivi» (Cass. n. 24100/2019) essendo a tal fine sufficiente, per indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato in diritto vivente, la necessità (e, al tempo stesso, la sufficienza) di verificare, per l'inclusione nell'art. 32, quinto comma, legge n. 183/2010 della fattispecie in controversia, la sussistenza delle due sole condizioni rappresentate dalla natura a tempo determinato del contratto di lavoro e dalla presenza di un fenomeno di conversione (Cass, n. 15753/2019, Cass. n. 8148/2018, Cass. n. 24887/2017, Cass. n. 13404/2013); 6.3. in base alle considerazioni che precedono sussiste il denunziato errore di diritto ascritto al giudice di appello e pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, si impone la cassazione con rinvio della decisione per il riesame della domanda risarcitoria alla luce del principio sopra enunciato; 7. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il primo e il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini d