CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38495/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTENZA Suiricorsi propost i da : 1. [OSCURATO:PERSONA] DHORInata in Albania il 28 giugno 1984 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 novembre 1984 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 ottobre 1988 avversola sentenza resa il 14 novembre 2024 dalla C orte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P ubblico ministero in persona del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] C ristina Masetti che , nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], associandosi alle richieste del Procuratore generale , ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello , d ecidendo su rinvio della S esta sezione della Corte Suprema di Cassazione,che con sentenza del 26 ottobre 2022, per quel che qui rileva,aveva escluso la contestata aggravante di cui all'art. 80 , comma 2 , d.P.R. n.309/1990 in relazione al reato di cui al capo 5 e , nei confronti del solo B ibo Dhori,aveva annullato l’affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 13, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, riformando la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del T ribunale di Firenze , tenendo conto delle attenuanti generiche così come riconosciute dalla Corte di appello di Firenze il 13 luglio 2021,con pronunzia irrevocabile sul punto. Ai tre imputati viene addebitato di avere partecipato ad una associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, facente capo a [OSCURATO:PERSONA],e di avere consumato una serie di reati fine aventi ad oggetto significativi carichi di sostanza stupefacente. 2.Avverso detta pronunzia hannoproposto ricorso i tre imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA], con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono un unico articolato motivo : v iolazione degli art t . 81 e 133 cod.pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena. I ricorrenti premettono che il G iudice per le indagini preliminari a veva condannatoBibo Dhori alla pena finale di anniquindici di reclusione , tenendo conto della diminuente del rito e calcola ndo sulla pena base di anni venti di reclusione , per il più grave reato associativo,un aumento complessivo di anni due e mesi sei di reclusione per la riconosciuta continuazione con gli altri capi,in particolare di mesi sei di reclusione per il capo 5 e di giorni quindicidi reclusione per il capo 13, con successiva diminuzione per il rito abbreviato;[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena finale di anni otto di reclusione,determinati partendo dalla pena base per il reato associativo di anni dieci di reclusione, aumentataper la continuazione di complessivi anni due di reclusione e , in particolare,di mesi nove di reclusione per il reato contestato al capo 5 , poi ridott i per il rito. La Corte di appello con sentenza del 13 luglio 2021 aveva riformatola sentenza, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando la penaa lui inflitta in relazione al reato a ssociativo . La Corte di cassazione ha annulla to la sentenza nei confronti del solo Dh ori in relazione al capo 13e limitatamente all'aggravante di cui all'art. 8 0 , comma 2 , d .P.R. n. 309/1990contestata in ordine al reato di detenzione illecita di cui al capo 5. La Corte di appello in sede di rinvio, dovendo procedere all ’esclusione di una parte dell'aumento sanzionatorio applicato per il reato contestato al capo 5, in ragione dell’eliminazione dell’aggravantenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e dell'aumento per il reato satellite di cui al capo 13 nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] , ha rideterminato la pena riducendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dimesitre di reclusione l'aumento complessivo per i reati in continuazione,prima di applicare la riduzione del rito. Lamentano i ricorrent i che la nuova determinazione della pena non sarebbe sorretta da adeguata motivazione,poiché il giudice di prime cure aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] un aumento sanzionatorio di mesi sei di reclusione per il capo 5 , considerata l'aggravante di cui all'art.80 d . P . R . n. 309/ 19 90 , e di giorni quindici di reclusione per il capo 13e la Corte in sede di rinvio h a operato una riduzione complessiva di mesi tre di reclusione; n ei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una riduzione per l’esclusione dell’aggravante di mesi quattro di reclusione; venuta meno l'aggravante , il Collegio avrebbe dovuto effettuare una complessiva rivalutazione della gravità del reato,tenendo conto del venir meno di un elemento che incideva sensibilmente sull a gravità della vicenda,sicchè non vi è coerenza logica tra il venir meno di un'aggravante e la riduzione minima dell'aumento per la continuazione.In ragione di questa anomalia, i due imputati hanno riportato condanne moltopesanti, nonostante in particolare [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto incensurato e fosse stata esclusa l'aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e concesse lecircostanze attenuanti generiche . 4. [OSCURATO:PERSONA],condannato per il reato associativo e in relazione a sei reati fine, ha dedottoviolazione degli artt. 627 , comma 3 , e 597 , comma 4 , cod. proc. pen. e dell'art.80, secondo comma , d .P.R. n. 309/ 19 90 poiché nel caso di specie , in seguito all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione e al mandato rescissorio di rideterminare la pena inflitta,una volta esclusa l'aggravante già ritenuta in relazione al reato contestato al capo 5, la Corte di rinvionon avrebbe dovuto fare riferimento alla precedente sentenza annullata, ma alla sentenza di primo grado in cui si stabiliva l'aumento sanzionatorio per il reato contestato al capo 5 nella misura di mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] che l'aggravante comporta un aggravio della pena che va dalla metà a due terzi a fronte di una pena pari a mesi sei di reclusione la diminuzione della medesima pena avrebbe dovutonon essere inferiore a tre mesi né superiore a quattro, mentre nel caso di specie è stata determinata in mesi due e giorni quindicidi reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 1.1.Il motivo di ricorso formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale , chiamata in sede di rinvio a rideterminare la pena, ha effettuato un calcolo del tutto coerente e logico con le statuizioni già formulate dalla sentenza di primo grado e dalla prima sentenza di appello, che è stata annullata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n.309/1990 in relazione al reato satellite contestato al capo 5 della rubrica. Non va trascurato che i due ricorrenti sono stati entrambi condannati per il più grave reato associativo, [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore, e per diversi reati fine di traffico di sostanze stupefacenti e l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità in relazione ad uno dei tanti reati satellite, che continua ad essere aggravato anche dalla transnazionalità, incide in modo quasi irrilevante sulla complessiva gravità della condotta loro ascritta. I ricorrenti invocano una rivalutazione della pena complessiva inflitta , senza considerare che la stessa è stata determinata nel minimo edittale in relazione al reato associativo e che il mandato rescindente indicava e attribuiva alla Corte di merito il compito di rideterminare la pena solo alla luce dell'esclusione dell'aggravante contestata per il reato satellite; la sentenza impugnata risulta rispettosa dei limiti del tema devoluto e ha rivalutato correttamente l’aumento sanzionatorio in seguito all’esclusione dell’aggravante per il reato satellite addebitato al capo 5, nonché in relazione all’esclusione del reto di cui al capo 13 nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. L’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché il delitto contestato al capo 5, come già anticipato, risultacomunque aggravato dalla transnazionalità della condotta ai sensi dell'art. 61-bis cod.pen. e questa aggravante ad effetto speciale prevede un aumento della pena da un terzo alla metà e , in seguito all’ esclus ione di quella prevista dall’art. 80 d. P.R. n. 309/1990, estende la sua rilevanza, non trovando più applicazione il limite previsto dall’art. 63,quarto comma, cod. pen. , che regola l’ ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale. Ne consegue chela riduzione della pena di quattro mesi di reclusione, in misura di poco inferiore alla metà dell'aumento sanzionatorio previsto per il reatodi cui al capo 5 (mesi nove di reclusione),risulta essere molto benevola nei confronti dell'imputato, in quanto la condotta addebitatagli continua ad essere aggravata dalla transnazionalità. 2.Per le ragioni sin qui esaminate i ricors i devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenti statuizioni. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Roma 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]