CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Bergamo ha applicato al ricorrente con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 22.000,00 di multa e disposto la confisca ai sensi dell'art. 85 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 dell'appartamento sito in Martinengo via Pinetti n. 8, nonché dell'autovettura targata BT083NH e della somma di denaro di euro 3.100,00 in sequestro, per il reato di cui agli artt.73 e 80, comma 2, d.P.R. n.309/90, per la detenzione a fini di spaccio di kg. 35 di sostanza stupefacente del tipo hashish e di g. 9,69 di cocaina (fatti commessi in data 25 settembre 2019). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un unico motivo che di seguito si sintetizza. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla disposta confisca di un immobile del valore di 13 mila euro, sul presupposto erroneo che il denaro utilizzato per il suo acquisto potesse ritenersi provento e/o profitto del reato. Si obietta che nel caso di specie è palmare che non si verte nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 240 cod. pen. perché manca la prova della correlazione dell'immobile confiscato con il prezzo, il profitto o il provento del reato. Si censura anche l'erronea applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 per l'insussistenza del duplice presupposto del collegamento immediato e diretto tra il bene oggetto di confisca ed il reato, nonché della sproporzione tra il bene e le somme di lecita provenienza nella disponibilità del ricorrente, considerato che il prezzo della vendita sarebbe stato pagato con un assegno circolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo. Va premesso che in tema di patteggiannento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, hanno affermato che dopo la novella della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., entrata in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è proponibile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. se la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile nei soli limiti di cui al novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Nel caso in esame è agevole rilevare che nella sentenza impugnata la confisca, non oggetto dell'accordo delle parti, è stata motivata non già sul presupposto che l'immobile confiscato costituisse profitto del reato ma ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 che richiama l'art. 240-bis cod. pen. Ed invero, ove non venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca non solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen., comma 1, ma anche ai sensi dell'art. 12-sexies d. I. n. 306 del 1992, che prevede la confisca del denaro e di altri beni e/o utilità possedute dal condannato in ragione della sproporzione rispetto al reddito da questi dichiarato o all'attività economica dal medesimo esercitata, trattandosi di reato compreso nell'elencazione contenuta in tale articolo di legge speciale (ora trasfuso negli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. 309/90). L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). Tuttavia, nel caso che ci occupa, trattandosi di sequestro disposto ai sensi dell'art. 85-bis del [OSCURATO:PERSONA] degli stupefacenti, è irrilevante la mancanza di un nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto dell'accusa e l'immobile in sequestro. Inoltre non è neppure vera la circostanza che sia stato pagato il prezzo con un assegno circolare. in realtà dai documenti allegati risulta che è stato pagato per 9 mila euro con due vaglia postali e solo per 4 mila euro con un assegno circolare di cui è ignota comunque l'origine e provenienza della relativa provvista. Inoltre, i redditi indicati nella documentazione allegata sono stati valutati come irrisori dal Tribunale che ha motivato compiutamente al riguardo evidenziando anche la incapienza dei redditi rispetto ad un ipotetico accumulo di somme esuberanti rispetto alle necessità di mantenimento del proprio nucleo familiare, mentre il ricorrente nulla ha dedotto nello specifico per sostenere la proporzionalità dell'acquisto con detti redditi, considerato anche il suo stato di disoccupazione negli anni 2018-2019 e l'epoca dell'acquisto dell'immobile in data 9 gennaio 2019. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec