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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28713/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• R.G. n. 38463/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata informazione del processo in esame all'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore di fiducia nel diverso processo nell'ambito del quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, dalla cui violazione è derivato l'odierna imputazione di evasione; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• R.G. n. 38463/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata informazione del processo in esame all'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore di fiducia nel diverso processo nell'ambito del quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, dalla cui violazione è derivato l'odierna imputazione di evasione; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28713/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris