Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05020/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta aggravante della connessione teleologica in ordine al delitto di lesioni è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che, proprio le lesioni avvenute attimi prima, deponevano per la unitarietà del contesto che faceva ritenere che la resistenza a pubblico ufficiale fosse finalizzata a conseguire l'impunità in merito al precedente delitto, motivazione in fatto logica e completa che non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta aggravante della connessione teleologica in ordine al delitto di lesioni è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che, proprio le lesioni avvenute attimi prima, deponevano per la unitarietà del contesto che faceva ritenere che la resistenza a pubblico ufficiale fosse finalizzata a conseguire l'impunità in merito al precedente delitto, motivazione in fatto logica e completa che non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0
Sentenza Cassazione n. 05020/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris