CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso in proprio ex art.86 c.p.c.,-già ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore-già intimato-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen.27759/2025 depositata il 17/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21094/2025Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 13979/2026Data pubblicazione 13/05/2026Giovannino Rossi ha instato per la correzione dell’ordinanza di questaCorte n.27759/2025, depositata il 17.10.2025, che assume affetta daerrore materiale per non aver considerato nella liquidazione delleanticipazioni -riconosciute per € 200,00-, le spese effettivamentesostenute e documentate, comprendenti il CU in base al valore dellacausa, pari a € 196,00, il CU integrativo pari a € 200,00 e i diritti forfettaridi notifica, pari a € 27,00, per un totale di € 423,00;rilevato che per l’adunanza fissata a seguito della richiesta dicorrezione materiale il Ministero della Giustizia, pur ritualmente avvisato,non ha depositato memoria;rilevato che l’errore preteso dal ricorrente non sussiste, perché:-le spese per il contributo unificato atti giudiziari non rientrano nelleanticipazioni riconosciute dal Giudice, poiché esse costituiscono un'obbligazione "ex lege" gravante sulla parte soccombente per effettodella condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione daparte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente,l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato,senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, delprovvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche insede esecutiva, con la corrispondente ricevuta -cfr. Cass.n.18828/2015, alla quale sono conformi Cass. n. 18529/2019 e, direcente, Cass. n. 25611/2025-;-la liquidazione delle anticipazioni operata dalla Corte è frutto dicorrezione dell’errore materiale;Rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteVincenzo Picaro