CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32572/2026
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![OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 32572 -26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 13(z114 /2x)e- 6MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13304/2026 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguehte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Catania il 10/2/2026, che ha confermato la sua responsabilità in ordine al delitto di cessione di hashish e di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina; letta la memoria con cui il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, è generico poiché non si confronta con la articolata ed esaustiva motivazione resa dalla Corte di merito la quale ha esposto e valorizzato diversi elementi di fatto, sintomatici della destinazione illecita della sostanza stupefacente di vario tipo detenuta, valorizzando anche le dichiarazioni di uno degli acquirenti, il quale ammetteva di avere poco prima acquistato una dose di hashish dall'odierno ricorrente; ritenuto che il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato poiché la pena è stata determinata e condivisa dai giudici di merito facendo riferimento alla quantità e alla eterogeneità delle sostanze detenute e alla personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne irrevocabili per gravi reati a partire dall'anno 2005, senza soluzione di continuità, a riprova di una pervicace inclinazione al delitto e di una spiccata pericolosità sociale, che giustifica un trattamento sanzionatorio più rigoroso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] "LL- DFPOzzD ,[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pen3ie O 1 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lente