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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19346/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, Il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Lette le memorie delkavvocato Giuseppe TRIOLO, nelkinteresse del ricorrente, con le quali insiste nei motivi di ricorso e conclude per Laccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella ste43 città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, nella qualità di sottoufficiale della Guardia di Finanza, di accesso abusivo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza (anagrafe tributaria) per esigenze non connesse ai doveri istituzionali (art. 615 ter co. 2 n. 1 cod. pen.), e di rivelazione di informazioni coperte da segreto ( art. 326 cod.pen.), condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, e con la riduzione per il rito, alla pena di giustizia, dichiarata condizionalmente sospesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi.

2.1. Erronea applicazione degli artt. 266 -267 - 270 cod. proc. pen. in relazione all'art. 15 Cost. e correlati vizi della motivazione in merito alla utilizzabilità delle intercettazioni.

In particolare, il provvedimento di convalida delle intercettazioni adottato dal GIP del Tribunale di Belluno con decreto del 19 ottobre 2015, e i successivi provvedimenti di proroga delle stesse, sarebbero illegittimi per assenza dei presupposti.

Posto che il procedimento a carico del ricorrente ha avuto inizio dalle indagini effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, nell'ambito del quale erano state autorizzate intercettazioni sull'utenza del [OSCURATO:PERSONA]; che, in tale contesto, veniva intercettata una conversazione con il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca maresciallo capo della G.d.F. della locale compagnia di Belluno, nel corso della quale questi aveva chiesto un prestito al [OSCURATO:PERSONA]; sul presupposto che la richiesta di danaro potesse costituire un corrispettivo per le informazioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto all'indagato [OSCURATO:PERSONA] circa l'andamento della indagini in corso a suo carico, veniva richiesta l'autorizzazione alle intercettazioni a carico di due utenze in uso al Mastandrea, in relazione ai reati di cui agli artt. 326 e 615 ter cod. pen.

Per í fatti così ipotizzati, le intercettazioni non davano alcun riscontro, mentre il [OSCURATO:PERSONA] veniva rinviato a giudizio per avere fatto accesso al registro dell'anagrafe tributaria per fare accertamenti non correlati ai doveri di ufficio, comunicandone i risultati a un amico.

Si sostiene che, all'atto della autorizzazione delle intercettazioni, i gravi indizi fossero correlati a una ipotesi investigativa rivelatasi priva di fondamento; che l'intercettazione non fosse indispensabile in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era già sottoposto a intercettazione delle sue utenze su cui sarebbero avvenute le conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]; che neppure sussisteva, per le stesse ragioni, l'urgenza di attivare nuove intercettazioni.

In ogni caso, le intercettazioni sono state disposte in altro procedimento, e non sussisterebbero le condizioni di legge ( art. 270 cod. proc. pen.) secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza ( Sez.

Un. n. 51/2020, Cavallo), dal momento che i reati per cui si procede non ammettono l'uso delle intercettazioni.

La stessa scelta del rito abbreviato non comporta una incondizionata rinuncia ai vizi degli atti di prova.

2.2. Erronea applicazione degli artt. 210 e 351 cod. proc. pen. in merito alla utilizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, quale soggetto che chiese al ricorrente di introdursi nel sistema informatico, avrebbe dovuto essere sentito, con le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen., in quanto ab initio indiziato del reato di cui all'art. 326 cod. pen., con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle sue dichiarazioni non assistite dalle garanzie di legge ( Sez.

Un. n. 1282 del 09/10/1996, Carpanelli).

2.3. Erronea applicazione dell'art. 326 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla carenza dell'elemento oggettivo, dal momento che le notizie rivelate dal [OSCURATO:PERSONA] non avevano né la caratteristica della 'notizia di ufficio' né, soprattutto, quella della 'segretezza'.

Inoltre, si sottolinea come non vi sia stata alcuna lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, dal momento che le informazioni rivelate dal [OSCURATO:PERSONA], relative alla proprietà di due autoveicoli, avrebbero potuto essere ottenute tramite accesso al portale ACI.

2.4. Erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., avendo la Corte di appello negato la lieve entità del fatto in presenza di due soli accessi illeciti e, quindi, in assenza di condotta abituale e senza operare una valutazione globale del fatto ai fini della sua concreta offensività.

3. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato due memorie integrative con le quali, anche replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste nel riportarsi ai motivi di ricorso concludendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo sulla legittimità delle intercettazioni è manifestamente infondato.

Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, le intercettazioni utilizzate come prova nel presente procedimento sono state disposte, ab inítitio, nell'ambito proprio di questo stesso procedimento; invero, un diverso procedimento esisteva all'origine della vicenda - quello che aveva riguardo ai reati fiscali ascritti presuntivamente al [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al servizio intercettívo - e nell'ambito di tale iniziale procedimento, a seguito dell'emersione del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, e specificamente delle ipotesi di reato di cui agli art 326 e 615-ter cod. pen. , il Pubblico Ministero disponeva la apertura di un nuovo procedimento (cioè il presente), iscritto nel Registro delle notizie di reato per i predetti reati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che sottoponeva, con procedura d'urgenza, ad intercettazioni, poi convalidate dal Gip. 1.1.1 presupposti di fatto che hanno portato all'emersione degli elementi del reato per cui venne disposta l'iscrizione, a carico del [OSCURATO:PERSONA], giustificando la apertura del relativo procedimento, sono illustrati dalla sentenza impugnata a pag.

VII ( secondo la numerazione in calce alla pagina), in cui la Corte d'appello ha dato conto della natura del colloquio, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, per la particolare confidenza tra i due, e la immediata disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a conferire il prestito richiesto, esso "palesasse l'esistenza di un rapporto personale non limitato al semplice mutuo di somme, , tenendo in particolar modo da conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA], con la ricezione della notifica della richiesta di proroga delle indagini a suo carico, era venuto a conoscenza di una parte dell'attività investigativa in corso, tale da rendere altamente verosimile il sospetto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse prestato a fornire notizie riservate".

1.3. Poiché le intercettazioni a carico del ricorrente sono state disposte, come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, esattamente nel nuovo procedimento aperto a carico del [OSCURATO:PERSONA], sulla base della circostanza emersa nel primo procedimento, all'evidenza, neppure si pone il dedotto problema di utilizzo di intercettazioni in "diverso procedimento": le intercettazioni sono state disposte, ab initio, nell'ambito del procedimento iscritto a carico del [OSCURATO:PERSONA], per i medesimi titoli di reato per cui poi è stato disposto il rinvio a giudizio, ovvero, per le fattispecie di cui agli artt. agli art 326 c.p. e 615-ter cod. pen..

Non assume alcuna rilevanza, infatti, ai fini della unicità del procedimento, la circostanza che, poi, non essendo stata riscontrata, dal servizio captativo, la concreta fattispecie ipotizzata, nulla avendo il ricorrente rivelato al [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle indagini a suo carico, ma essendo, invece, emersa una rivelazione in favore di un terzo soggetto, ovvero fatti storici che integrano lo stesso titolo di reato, il presente procedimento sia stato trasferito per competenza a Venezia, dove - evidentemente - assumeva formalmente un nuovo numero di registro delle notizie di reato, ma si tratta sempre del medesimo procedimento, per gli stessi reati nell'ambito del quale sono state disposte le intercettazioni.

D'altro canto, deve rilevarsi come, nell'economia della decisione, il contenuto della iniziale intercettazione, quella che ha dato il via al presente procedimento, non assume alcuna rilevanza né utilizzazione da parte della Corte di appello; essa cioè, non risulta in alcun modo utilizzata.

1.4. Con riguardo, poi, alla doglianza incentrata sul requisito della indispensabilità della misura, la sentenza impugnata ha puntualmente replicato, richiamando la motivazione del G.i.p. circa i presupposti dei gravi indizi e della necessità, nonché dell'urgenza delle intercettazioni ( cfr. pag.

VII).

Invero, come si è già evidenziato, riporta la sentenza impugnata che il Gip aveva sottolineato come, per quanto il primo incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto emergere il reato ipotizzato, per il quale l'intercettazione era stata disposta, i rapporti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] facevano, tuttavia, legittimamente ritenere che vi potessero essere ulteriori conversazioni rivelatrici dei reati ipotizzati, come in effetti, poi, è avvenuto, anche se non nell'ambito del rapporto del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA].

La valutazione del G.I.P. risulta pienamente condivisa dalla Corte di appello, che ha ritenuto la motivazione "priva di formule di stile" e "coerente alle evidenze", avendo il G.I.P.

"concluso per riconoscere il grave quadro indiziario escludendo al contempo e di conseguenza che l'ipotesi investigativa potesse essere meramente esplorativa", e come "lo strumento tecnico di indagine fosse l'unico in quel momento utilizzabile al fine di accertare il concreto contesto dei fatti e dovendosi considerare che i contatti tra i due conoscenti avvenivano principalmente per telefono", altresì annotando come "a tal fine a nulla potendo evidentemente in quel momento risultare specificamente utili le intercettazioni in corso nei confronti del solo Go/in nel diverso e precedente procedimento acceso per altri reati".

Non manca neppure una specifica valutazione del profilo dell'urgenza ( pg.

IX).

Con tali argomenti la Difesa ricorrente omette di confrontarsi, formulando, sul punto, una doglianza del tutto generica.

Va ricordato, peraltro, che il giudizio sull'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini è questione di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Rv. 227708; conf.

Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 274900) che, nella specie, non si ravvisa.

2. Non ha alcun pregio neppure il secondo motivo, peraltro, genericamente formulato.

Il principio invocato in ricorso, infatti, ovvero la inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto essere sentito, con le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen., potrebbe effettivamente venire in rilievo se il terzo, beneficiario della rivelazione, fosse risultato essere l'istigatore della persona qualificata all'accesso nel sistema e alla rivelazione delle notizie.

Nondimeno, la sentenza impugnata non contiene una chiara descrizione della dinamica dei fatti che hanno coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere semplicemente il beneficiario delle informazioni rivelate dal ricorrente, senza che emergano con maggiore puntualità le connotazioni del suo ruolo, né esso - nei termini di cui si è detto - è rivelato dal ricorso, cosicchè, alla fine, si apprende semplicemente che il [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal [OSCURATO:PERSONA] notizie riservate, senza che si possa affermare che egli l'abbia in qualche modo istigato.

La doglianza si risolve, quindi, in una petizione di principio, che non declina né la decisività né la effettiva rilevanza della questione.

3. Anche il terzo motivo è del tutto infondato.

Invero, secondo la costante ermeneusi di questa Corte, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tale norma prevede che «l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio.

Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.» Il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende, dunque, non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. (Sez. 6 n. 39312 del 01/07/2022, Rv. 283941).

Pertanto, in tale contesto normativo, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, ha affermato che la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (così, Sez. 6, n. 19216 del 04/11/2016 (dep. 2017 ) Rv. 269776; Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016,Rv. 267274; Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, Rv. 263590; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Rv. 254593).

Come ha specificato la Corte di appello, nel caso di specie, l'accesso ai registri in questione è correlato all'esistenza di un specifico profilo e di una password personale conferiti per esclusive ragioni di servizio al [OSCURATO:PERSONA] per accedere alle banche date consultate; entrambi i registri non sono liberamente consultabili dal pubblico, essendo previste determinate formalità di registrazione e abilitazione per il relativo accesso, dovendo, altresì aggiungersi, che in alcuni casi vengono in rilievo operazioni a pagamento.

Pertanto, attraverso la condotta del ricorrente, i beneficiari hanno ottenuto informazioni che, altrimenti, avrebbero potuto ottenere solo affrontando una procedura specifica, talora anche sopportando oneri economici, e quindi, in questo senso, si tratta, certamente, di informazioni protette.

4. Il quarto motivo risulta reiterativo di doglianza già espressa dinanzi alla Corte di appello e da questa congruamente affrontata, evidenziando come le caratteristiche dei fatti portino ad escludere la connotazione lieve della condotta.

Ha, infatti, condiviso il Giudice a quo la valutazione di quello di prime cure, circa la natura abituale della condotta, in quanto reiterata accedendo a due diversi sistemi protetti, e con trasmissione a privati delle notizie che dovevano rimanere segrete, in tal modo, esprimendo un complessivo giudizio di disvalore del fatto, che lo rende incompatibile con il riconoscimento dell'istituto.

Secondo le coordinate delineate nella giurisprudenza di questa Corte, occorre avere riguardo - ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, perchè non è in questione la conformità al tipo ( la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.( Sez.

U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicchè i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi ( infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod.pen. nella parte del primo comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le , ) modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare t--" ;) tenuità. ( Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).

La motivazione spesa in sentenza costituisce espressione di sintesi della compiuta valutazione, anche implicita, degli elementi indicati, ed essa risulta, pertanto, adeguata. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, Il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le memorie delkavvocato Giuseppe TRIOLO, nelkinteresse del ricorrente, con le quali insiste nei motivi di ricorso e conclude per Laccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella ste43 città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, nella qualità di sottoufficiale della Guardia di Finanza, di accesso abusivo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza (anagrafe tributaria) per esigenze non connesse ai doveri istituzionali (art. 615 ter co. 2 n. 1 cod. pen.), e di rivelazione di informazioni coperte da segreto ( art. 326 cod.pen.), condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, e con la riduzione per il rito, alla pena di giustizia, dichiarata condizionalmente sospesa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Erronea applicazione degli artt. 266 -267 - 270 cod. proc. pen. in relazione all'art. 15 Cost. e correlati vizi della motivazione in merito alla utilizzabilità delle intercettazioni. In particolare, il provvedimento di convalida delle intercettazioni adottato dal GIP del Tribunale di Belluno con decreto del 19 ottobre 2015, e i successivi provvedimenti di proroga delle stesse, sarebbero illegittimi per assenza dei presupposti. Posto che il procedimento a carico del ricorrente ha avuto inizio dalle indagini effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, nell'ambito del quale erano state autorizzate intercettazioni sull'utenza del [OSCURATO:PERSONA]; che, in tale contesto, veniva intercettata una conversazione con il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca maresciallo capo della G.d.F. della locale compagnia di Belluno, nel corso della quale questi aveva chiesto un prestito al [OSCURATO:PERSONA]; sul presupposto che la richiesta di danaro potesse costituire un corrispettivo per le informazioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto all'indagato [OSCURATO:PERSONA] circa l'andamento della indagini in corso a suo carico, veniva richiesta l'autorizzazione alle intercettazioni a carico di due utenze in uso al Mastandrea, in relazione ai reati di cui agli artt. 326 e 615 ter cod. pen. Per í fatti così ipotizzati, le intercettazioni non davano alcun riscontro, mentre il [OSCURATO:PERSONA] veniva rinviato a giudizio per avere fatto accesso al registro dell'anagrafe tributaria per fare accertamenti non correlati ai doveri di ufficio, comunicandone i risultati a un amico. Si sostiene che, all'atto della autorizzazione delle intercettazioni, i gravi indizi fossero correlati a una ipotesi investigativa rivelatasi priva di fondamento; che l'intercettazione non fosse indispensabile in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era già sottoposto a intercettazione delle sue utenze su cui sarebbero avvenute le conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]; che neppure sussisteva, per le stesse ragioni, l'urgenza di attivare nuove intercettazioni. In ogni caso, le intercettazioni sono state disposte in altro procedimento, e non sussisterebbero le condizioni di legge ( art. 270 cod. proc. pen.) secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza ( Sez. Un. n. 51/2020, Cavallo), dal momento che i reati per cui si procede non ammettono l'uso delle intercettazioni. La stessa scelta del rito abbreviato non comporta una incondizionata rinuncia ai vizi degli atti di prova. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 210 e 351 cod. proc. pen. in merito alla utilizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, quale soggetto che chiese al ricorrente di introdursi nel sistema informatico, avrebbe dovuto essere sentito, con le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen., in quanto ab initio indiziato del reato di cui all'art. 326 cod. pen., con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle sue dichiarazioni non assistite dalle garanzie di legge ( Sez. Un. n. 1282 del 09/10/1996, Carpanelli). 2.3. Erronea applicazione dell'art. 326 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla carenza dell'elemento oggettivo, dal momento che le notizie rivelate dal [OSCURATO:PERSONA] non avevano né la caratteristica della 'notizia di ufficio' né, soprattutto, quella della 'segretezza'. Inoltre, si sottolinea come non vi sia stata alcuna lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, dal momento che le informazioni rivelate dal [OSCURATO:PERSONA], relative alla proprietà di due autoveicoli, avrebbero potuto essere ottenute tramite accesso al portale ACI. 2.4. Erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., avendo la Corte di appello negato la lieve entità del fatto in presenza di due soli accessi illeciti e, quindi, in assenza di condotta abituale e senza operare una valutazione globale del fatto ai fini della sua concreta offensività. 3. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato due memorie integrative con le quali, anche replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste nel riportarsi ai motivi di ricorso concludendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo sulla legittimità delle intercettazioni è manifestamente infondato. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, le intercettazioni utilizzate come prova nel presente procedimento sono state disposte, ab inítitio, nell'ambito proprio di questo stesso procedimento; invero, un diverso procedimento esisteva all'origine della vicenda - quello che aveva riguardo ai reati fiscali ascritti presuntivamente al [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al servizio intercettívo - e nell'ambito di tale iniziale procedimento, a seguito dell'emersione del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, e specificamente delle ipotesi di reato di cui agli art 326 e 615-ter cod. pen. , il Pubblico Ministero disponeva la apertura di un nuovo procedimento (cioè il presente), iscritto nel Registro delle notizie di reato per i predetti reati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che sottoponeva, con procedura d'urgenza, ad intercettazioni, poi convalidate dal Gip. 1.1.1 presupposti di fatto che hanno portato all'emersione degli elementi del reato per cui venne disposta l'iscrizione, a carico del [OSCURATO:PERSONA], giustificando la apertura del relativo procedimento, sono illustrati dalla sentenza impugnata a pag. VII ( secondo la numerazione in calce alla pagina), in cui la Corte d'appello ha dato conto della natura del colloquio, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, per la particolare confidenza tra i due, e la immediata disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a conferire il prestito richiesto, esso "palesasse l'esistenza di un rapporto personale non limitato al semplice mutuo di somme, , tenendo in particolar modo da conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA], con la ricezione della notifica della richiesta di proroga delle indagini a suo carico, era venuto a conoscenza di una parte dell'attività investigativa in corso, tale da rendere altamente verosimile il sospetto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse prestato a fornire notizie riservate". 1.3. Poiché le intercettazioni a carico del ricorrente sono state disposte, come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, esattamente nel nuovo procedimento aperto a carico del [OSCURATO:PERSONA], sulla base della circostanza emersa nel primo procedimento, all'evidenza, neppure si pone il dedotto problema di utilizzo di intercettazioni in "diverso procedimento": le intercettazioni sono state disposte, ab initio, nell'ambito del procedimento iscritto a carico del [OSCURATO:PERSONA], per i medesimi titoli di reato per cui poi è stato disposto il rinvio a giudizio, ovvero, per le fattispecie di cui agli artt. agli art 326 c.p. e 615-ter cod. pen.. Non assume alcuna rilevanza, infatti, ai fini della unicità del procedimento, la circostanza che, poi, non essendo stata riscontrata, dal servizio captativo, la concreta fattispecie ipotizzata, nulla avendo il ricorrente rivelato al [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle indagini a suo carico, ma essendo, invece, emersa una rivelazione in favore di un terzo soggetto, ovvero fatti storici che integrano lo stesso titolo di reato, il presente procedimento sia stato trasferito per competenza a Venezia, dove - evidentemente - assumeva formalmente un nuovo numero di registro delle notizie di reato, ma si tratta sempre del medesimo procedimento, per gli stessi reati nell'ambito del quale sono state disposte le intercettazioni. D'altro canto, deve rilevarsi come, nell'economia della decisione, il contenuto della iniziale intercettazione, quella che ha dato il via al presente procedimento, non assume alcuna rilevanza né utilizzazione da parte della Corte di appello; essa cioè, non risulta in alcun modo utilizzata. 1.4. Con riguardo, poi, alla doglianza incentrata sul requisito della indispensabilità della misura, la sentenza impugnata ha puntualmente replicato, richiamando la motivazione del G.i.p. circa i presupposti dei gravi indizi e della necessità, nonché dell'urgenza delle intercettazioni ( cfr. pag. VII). Invero, come si è già evidenziato, riporta la sentenza impugnata che il Gip aveva sottolineato come, per quanto il primo incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto emergere il reato ipotizzato, per il quale l'intercettazione era stata disposta, i rapporti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] facevano, tuttavia, legittimamente ritenere che vi potessero essere ulteriori conversazioni rivelatrici dei reati ipotizzati, come in effetti, poi, è avvenuto, anche se non nell'ambito del rapporto del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione del G.I.P. risulta pienamente condivisa dalla Corte di appello, che ha ritenuto la motivazione "priva di formule di stile" e "coerente alle evidenze", avendo il G.I.P. "concluso per riconoscere il grave quadro indiziario escludendo al contempo e di conseguenza che l'ipotesi investigativa potesse essere meramente esplorativa", e come "lo strumento tecnico di indagine fosse l'unico in quel momento utilizzabile al fine di accertare il concreto contesto dei fatti e dovendosi considerare che i contatti tra i due conoscenti avvenivano principalmente per telefono", altresì annotando come "a tal fine a nulla potendo evidentemente in quel momento risultare specificamente utili le intercettazioni in corso nei confronti del solo Go/in nel diverso e precedente procedimento acceso per altri reati". Non manca neppure una specifica valutazione del profilo dell'urgenza ( pg. IX). Con tali argomenti la Difesa ricorrente omette di confrontarsi, formulando, sul punto, una doglianza del tutto generica. Va ricordato, peraltro, che il giudizio sull'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini è questione di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Rv. 227708; conf. Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 274900) che, nella specie, non si ravvisa. 2. Non ha alcun pregio neppure il secondo motivo, peraltro, genericamente formulato. Il principio invocato in ricorso, infatti, ovvero la inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto essere sentito, con le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen., potrebbe effettivamente venire in rilievo se il terzo, beneficiario della rivelazione, fosse risultato essere l'istigatore della persona qualificata all'accesso nel sistema e alla rivelazione delle notizie. Nondimeno, la sentenza impugnata non contiene una chiara descrizione della dinamica dei fatti che hanno coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere semplicemente il beneficiario delle informazioni rivelate dal ricorrente, senza che emergano con maggiore puntualità le connotazioni del suo ruolo, né esso - nei termini di cui si è detto - è rivelato dal ricorso, cosicchè, alla fine, si apprende semplicemente che il [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal [OSCURATO:PERSONA] notizie riservate, senza che si possa affermare che egli l'abbia in qualche modo istigato. La doglianza si risolve, quindi, in una petizione di principio, che non declina né la decisività né la effettiva rilevanza della questione. 3. Anche il terzo motivo è del tutto infondato. Invero, secondo la costante ermeneusi di questa Corte, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale norma prevede che «l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.» Il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende, dunque, non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. (Sez. 6 n. 39312 del 01/07/2022, Rv. 283941). Pertanto, in tale contesto normativo, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, ha affermato che la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (così, Sez. 6, n. 19216 del 04/11/2016 (dep. 2017 ) Rv. 269776; Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016,Rv. 267274; Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, Rv. 263590; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Rv. 254593). Come ha specificato la Corte di appello, nel caso di specie, l'accesso ai registri in questione è correlato all'esistenza di un specifico profilo e di una password personale conferiti per esclusive ragioni di servizio al [OSCURATO:PERSONA] per accedere alle banche date consultate; entrambi i registri non sono liberamente consultabili dal pubblico, essendo previste determinate formalità di registrazione e abilitazione per il relativo accesso, dovendo, altresì aggiungersi, che in alcuni casi vengono in rilievo operazioni a pagamento. Pertanto, attraverso la condotta del ricorrente, i beneficiari hanno ottenuto informazioni che, altrimenti, avrebbero potuto ottenere solo affrontando una procedura specifica, talora anche sopportando oneri economici, e quindi, in questo senso, si tratta, certamente, di informazioni protette. 4. Il quarto motivo risulta reiterativo di doglianza già espressa dinanzi alla Corte di appello e da questa congruamente affrontata, evidenziando come le caratteristiche dei fatti portino ad escludere la connotazione lieve della condotta. Ha, infatti, condiviso il Giudice a quo la valutazione di quello di prime cure, circa la natura abituale della condotta, in quanto reiterata accedendo a due diversi sistemi protetti, e con trasmissione a privati delle notizie che dovevano rimanere segrete, in tal modo, esprimendo un complessivo giudizio di disvalore del fatto, che lo rende incompatibile con il riconoscimento dell'istituto. Secondo le coordinate delineate nella giurisprudenza di questa Corte, occorre avere riguardo - ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, perchè non è in questione la conformità al tipo ( la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.( Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicchè i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi ( infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod.pen. nella parte del primo comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le , ) modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare t--" ;) tenuità. ( Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). La motivazione spesa in sentenza costituisce espressione di sintesi della compiuta valutazione, anche implicita, degli elementi indicati, ed essa risulta, pertanto, adeguata. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond
Sentenza Cassazione n. 19346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris