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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 00218/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi G. BIRRITTERI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di HARA Hamza volto a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata da quell'ufficio in data 9 ottobre 2020, divenuta irrevocabile in data 25 dicembre 2020, per nullità della stessa e del conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal pubblico ministero in data 4 febbraio 2021, nonché la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la detta sentenza a causa della omessa traduzione.

2. Ricorre HARA Hamza, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 143 cod. proc. pen., 6 CEDU, 111 Cost., e il vizio della motivazione perché: - la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è stata accertata dalla stessa autorità giudiziaria che aveva, infatti, disposto la traduzione dell'ordinanza cautelare applicatagli in data 20 marzo 2017 per i fatti per cui si procede, sicché non rilevano le diverse valutazioni in proposito compiute dal giudice dell'esecuzione; - la mancata traduzione della sentenza è equiparata alla mancata effettiva conoscenza contemplata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444), che consente la restituzione nel termine per impugnare la sentenza; - è irrilevante che la questione della mancata traduzione della sentenza sia stata posta dal difensore e non personalmente dal condannato poiché l'incidente di esecuzione e la richiesta di restituzione nel termine si poggiano proprio sulla mancata conoscenza della lingua italiana e dunque della sentenza di condanna che non è stata impugnata a causa della indicata violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Va premesso che il ricorso abbandona la questione — che era stata pure agitata con l'incidente di esecuzione — della nullità dell'ordine di carcerazione per mancata traduzione, sicché il tema è estraneo al devolutum, concentrando le proprie doglianze sulla nullità della sentenza per omessa traduzione ovvero sulla ammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la detta sentenza sempre a causa della omessa traduzione.

2. Ciò premesso, è utile ricordare che, a norma dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen.: «Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione ...».

D'altra parte, l'art. 648 cod. proc. pen. stabilisce che «1.

Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla ... ».

Deve, dunque, rilevarsi che l'omessa traduzione del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dalla sentenza di condanna, non determina la nullità di essa, poiché la traduzione della sentenza, adempimento pure previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., è un atto accessorio che deve essere compiuto da parte di un soggetto terzo rispetto al giudice e per giunta in un momento successivo alla pronuncia e al deposito della motivazione, la cui eventuale mancanza non può produrre effetti a ritroso sull'atto presupposto, né impedisce il passaggio in giudicato della statuizione di condanna, non essendo tale ipotesi prevista come ostativa alla irrevocabilità formale della decisione giudiziaria.

Del resto, non è prevista una siffatta causa di nullità della sentenza, sicché è infondata la relativa deduzione difensiva.

2.1. L'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. era, pertanto, infondato poiché la verifica dei requisiti formali di eseguibilità del titolo, rimessa al giudice dell'esecuzione, prescinde dalla diversa questione dell'eventuale tempestività di una impugnazione tardiva dell'imputato alloglotta; ma di ciò si dirà esaminando la questione ex art. 175 cod. proc. pen. 2.2.

Piuttosto, l'omessa traduzione può rilevare sui termini di impugnazione, fermo restando che la attestazione di irrevocabilità è legittimamente apposta quando sono decorsi i termini legali per proporla, come è avvenuto nel caso di specie.3.

Il codice processuale regola i rapporti tra l'incidente di esecuzione e la richiesta di restituzione nel termine stabilendo, all'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., che: «Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione.

In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8».

3.1. Il giudice dell'esecuzione, legittimamente investito della domanda restitutoria — che ove proposta in via autonoma sarebbe stata di competenza del giudice dell'impugnazione ex art. 175, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen. —, ha respinto anche la richiesta di restituzione nel termine giudicandola infondata e, in particolare, ritenendo inammissibile l'operato disconoscimento della lingua italiana fatto dal difensore, ritenendolo atto personalissimo di esclusiva competenza dell'imputato alloglotta (Sez. 2, Sentenza n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327).

3.2. Ebbene, va anzitutto condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza sul presupposto della nullità della stessa per mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta, in quanto trattasi di motivo estraneo al modello procedimentale previsto dall'art. 175 cod. proc. pen» (Sez. 6, n. 16164 del 19/02/2013, S., Rv. 254903), poiché ciò che rileva, secondo la richiamata disposizione, è unicamente la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, quali elementi impedienti all'esercizio di un diritto, di un potere o di una facoltà sottoposto a un termine di decadenza, ma non certo la mancata traduzione della sentenza.

3.3. In proposito va, del resto, evidenziato, che il condannato non deduce di non essere stato a conoscenza del procedimento a suo carico — circostanza che semmai rileverebbe ex art. 629-bis cod. proc. pen. trattandosi di un giudizio celebrato sotto il vigore del processo in assenza — tant'è che esso aveva preso avvio dall'arresto in flagranza e dall'applicazione della misura cautelare coercitiva 7/r/ proprio in relazione ai fatti e alle imputazioni per i quali poi è stata pronunciata la sentenza di condanna.

3.4. Il giudice dell'esecuzione ha, comunque, esaminato nel merito la fondatezza dell'allegazione difensiva concernente la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, affermando che HARA Hamza, all'epoca dei fatti, conosceva certamente la lingua processuale, nonostante il GIP avesse effettuato l'udienza di convalida dell'arresto con la presenza e l'assistenza di un interprete ed avesse poi disposto la traduzione dell'ordinanza cautelare.

Il giudizio di fatto, compiuto dal giudice investito della domanda restitutoria di cui all'art. 175 cod. proc. pen., è solidamente ancorato a non contestati elementi: la residenza in Italia dal 2009; la titolarità di una carta di d'identità italiana fin dal 2009; l'attestazione, sottoscritta dall'interessato negli atti processuali che lo riguardano (verbale di arresto e verbale di perquisizione), della piena conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «in tema di traduzione degli atti, l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva.

Fattispecie in cui l'imputato, nella fase delle indagini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro» (Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri, Rv. 269505; si vedano anche Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv. 262101; Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479).

3.5. Se ne deve dedurre che, indipendentemente dalla traduzione di un atto processuale che sia stata disposta nel corso delle indagini preliminari o nel giudizio, spetta al giudice di verificare, costantemente e anche in maniera postuma in sede esecutiva, sulla base di specifici elementi di fatto, anche derivanti dall'attività di polizia giudiziaria e dal comportamento dell'imputato, la effettiva conoscenza della lingua processuale dell'imputato straniero.

Il giudice dell'esecuzione si è attenuto ai canoni processuali stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e ha positivamente accertato, sulla base degli indicati non contestati elementi di fatto, che l'imputato conosceva la lingua processuale, sicché ogni questione relativa alla mancata traduzione della sentenza di condanna deve ritenersi infondata e comunque irrilevante nel procedimento ex art. 175 cod. proc. pen. nel quale ci si dolga unicamente di tale formale omissione, peraltro non dovuta in ragione della conoscenza della lingua italiana.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi G. BIRRITTERI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di HARA Hamza volto a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata da quell'ufficio in data 9 ottobre 2020, divenuta irrevocabile in data 25 dicembre 2020, per nullità della stessa e del conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal pubblico ministero in data 4 febbraio 2021, nonché la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la detta sentenza a causa della omessa traduzione. 2. Ricorre HARA Hamza, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 143 cod. proc. pen., 6 CEDU, 111 Cost., e il vizio della motivazione perché: - la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è stata accertata dalla stessa autorità giudiziaria che aveva, infatti, disposto la traduzione dell'ordinanza cautelare applicatagli in data 20 marzo 2017 per i fatti per cui si procede, sicché non rilevano le diverse valutazioni in proposito compiute dal giudice dell'esecuzione; - la mancata traduzione della sentenza è equiparata alla mancata effettiva conoscenza contemplata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444), che consente la restituzione nel termine per impugnare la sentenza; - è irrilevante che la questione della mancata traduzione della sentenza sia stata posta dal difensore e non personalmente dal condannato poiché l'incidente di esecuzione e la richiesta di restituzione nel termine si poggiano proprio sulla mancata conoscenza della lingua italiana e dunque della sentenza di condanna che non è stata impugnata a causa della indicata violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che il ricorso abbandona la questione — che era stata pure agitata con l'incidente di esecuzione — della nullità dell'ordine di carcerazione per mancata traduzione, sicché il tema è estraneo al devolutum, concentrando le proprie doglianze sulla nullità della sentenza per omessa traduzione ovvero sulla ammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la detta sentenza sempre a causa della omessa traduzione. 2. Ciò premesso, è utile ricordare che, a norma dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen.: «Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione ...». D'altra parte, l'art. 648 cod. proc. pen. stabilisce che «1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla ... ». Deve, dunque, rilevarsi che l'omessa traduzione del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dalla sentenza di condanna, non determina la nullità di essa, poiché la traduzione della sentenza, adempimento pure previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., è un atto accessorio che deve essere compiuto da parte di un soggetto terzo rispetto al giudice e per giunta in un momento successivo alla pronuncia e al deposito della motivazione, la cui eventuale mancanza non può produrre effetti a ritroso sull'atto presupposto, né impedisce il passaggio in giudicato della statuizione di condanna, non essendo tale ipotesi prevista come ostativa alla irrevocabilità formale della decisione giudiziaria. Del resto, non è prevista una siffatta causa di nullità della sentenza, sicché è infondata la relativa deduzione difensiva. 2.1. L'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. era, pertanto, infondato poiché la verifica dei requisiti formali di eseguibilità del titolo, rimessa al giudice dell'esecuzione, prescinde dalla diversa questione dell'eventuale tempestività di una impugnazione tardiva dell'imputato alloglotta; ma di ciò si dirà esaminando la questione ex art. 175 cod. proc. pen. 2.2. Piuttosto, l'omessa traduzione può rilevare sui termini di impugnazione, fermo restando che la attestazione di irrevocabilità è legittimamente apposta quando sono decorsi i termini legali per proporla, come è avvenuto nel caso di specie.3. Il codice processuale regola i rapporti tra l'incidente di esecuzione e la richiesta di restituzione nel termine stabilendo, all'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., che: «Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8». 3.1. Il giudice dell'esecuzione, legittimamente investito della domanda restitutoria — che ove proposta in via autonoma sarebbe stata di competenza del giudice dell'impugnazione ex art. 175, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen. —, ha respinto anche la richiesta di restituzione nel termine giudicandola infondata e, in particolare, ritenendo inammissibile l'operato disconoscimento della lingua italiana fatto dal difensore, ritenendolo atto personalissimo di esclusiva competenza dell'imputato alloglotta (Sez. 2, Sentenza n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327). 3.2. Ebbene, va anzitutto condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza sul presupposto della nullità della stessa per mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta, in quanto trattasi di motivo estraneo al modello procedimentale previsto dall'art. 175 cod. proc. pen» (Sez. 6, n. 16164 del 19/02/2013, S., Rv. 254903), poiché ciò che rileva, secondo la richiamata disposizione, è unicamente la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, quali elementi impedienti all'esercizio di un diritto, di un potere o di una facoltà sottoposto a un termine di decadenza, ma non certo la mancata traduzione della sentenza. 3.3. In proposito va, del resto, evidenziato, che il condannato non deduce di non essere stato a conoscenza del procedimento a suo carico — circostanza che semmai rileverebbe ex art. 629-bis cod. proc. pen. trattandosi di un giudizio celebrato sotto il vigore del processo in assenza — tant'è che esso aveva preso avvio dall'arresto in flagranza e dall'applicazione della misura cautelare coercitiva 7/r/ proprio in relazione ai fatti e alle imputazioni per i quali poi è stata pronunciata la sentenza di condanna. 3.4. Il giudice dell'esecuzione ha, comunque, esaminato nel merito la fondatezza dell'allegazione difensiva concernente la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, affermando che HARA Hamza, all'epoca dei fatti, conosceva certamente la lingua processuale, nonostante il GIP avesse effettuato l'udienza di convalida dell'arresto con la presenza e l'assistenza di un interprete ed avesse poi disposto la traduzione dell'ordinanza cautelare. Il giudizio di fatto, compiuto dal giudice investito della domanda restitutoria di cui all'art. 175 cod. proc. pen., è solidamente ancorato a non contestati elementi: la residenza in Italia dal 2009; la titolarità di una carta di d'identità italiana fin dal 2009; l'attestazione, sottoscritta dall'interessato negli atti processuali che lo riguardano (verbale di arresto e verbale di perquisizione), della piena conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta. Del resto, la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «in tema di traduzione degli atti, l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva. Fattispecie in cui l'imputato, nella fase delle indagini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro» (Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri, Rv. 269505; si vedano anche Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv. 262101; Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479). 3.5. Se ne deve dedurre che, indipendentemente dalla traduzione di un atto processuale che sia stata disposta nel corso delle indagini preliminari o nel giudizio, spetta al giudice di verificare, costantemente e anche in maniera postuma in sede esecutiva, sulla base di specifici elementi di fatto, anche derivanti dall'attività di polizia giudiziaria e dal comportamento dell'imputato, la effettiva conoscenza della lingua processuale dell'imputato straniero. Il giudice dell'esecuzione si è attenuto ai canoni processuali stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e ha positivamente accertato, sulla base degli indicati non contestati elementi di fatto, che l'imputato conosceva la lingua processuale, sicché ogni questione relativa alla mancata traduzione della sentenza di condanna deve ritenersi infondata e comunque irrilevante nel procedimento ex art. 175 cod. proc. pen. nel quale ci si dolga unicamente di tale formale omissione, peraltro non dovuta in ragione della conoscenza della lingua italiana. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il
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