CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 31225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11504-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, nella sua qualità di procuratore della mandante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1255/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo la propria qualità di creditrice, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo declaratoria di simulazione o in subordine di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. degli atti compravendita di data 6 luglio 209 e 13 maggio 2010, nonché dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale di data 31 marzo 2012. Il Tribunale adito accolse l’azione revocatoria. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 20 settembre 2019 la Corte d’appello di Genova rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che con riferimento all’atto del 6 luglio 2009 era ravvisabile l’eventus damni, stante la sufficienza dell’aggravamento del pericolo di incapienza dei beni del debitore e dovendo considerare il complessivo disegno di sottrazione dell’intero patrimonio immobiliare alla garanzia del credito (complessivamente il credito di parte attrice ammontava a circa Euro 220.000,00) alla luce degli atti compiuti nel breve arco di tempo compreso fra il 2009 ed il 2012. Aggiunse che per la configurabilità della scientia damni era sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e delterzo acquirente, del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria doValue s.p.a. nella qualità di procuratore della mandante [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionario del credito di [OSCURATO:PERSONA]. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria. Considerato che: Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2729 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’atto di vendita in favore della figlia Martina di data 6 luglio 2009 è antecedente il sorgere delle obbligazioni di garanzia in capo al venditore [OSCURATO:PERSONA] (la fideiussione risaliva al 21 settembre 2009) e che non risulta offerta alcuna prova di dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. Aggiunge che il collegamento fra i diversi atti doveva essere provato dall’attrice sulla base di elementi certi. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2729 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, sempre con riferimento all’atto del 6 luglio 2009, che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere a conoscenza dell’esistenza di debiti del venditore, trattandosi di atto antecedente il sorgere del credito per il quale era necessaria la prova della collusione fra debitore e terzo. Aggiunge che dopo la prima alienazione il patrimonio del debitore era sufficiente a soddisfare i crediti diBanca Carige. E’ intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con adesione della controparte. Ne segue l’estinzione del giudizio di legittimità. Non si deve provvedere sulle spese stante l’adesione alla rinuncia. Poiché vi è estinzione a seguito di rinuncia, non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis