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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03240/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, limitatamente all'omessa pronuncia sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. proc. pen.

Hf [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 novembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - ha condannato gli imputati alla pena di 2.000,00 euro di ammenda e al pagamento delle spese processuali per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 83, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001.

A,3\

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per Cassazione chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 83, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, e l'inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., e la mancanza della motivazione.

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe travisato le deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], laddove ha ritenuto acclarata l'esistenza di plurime difformità - che avrebbero riguardato anche aspetti strutturali - rispetto alla CILA prodotta il 12 ottobre 2017.

Il Tribunale avrebbe altresì omesso di osservare il disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo di motivare le sentenze a pena di nullità, perché il riferimento alla realizzazione di interventi riguardanti "anche aspetti strutturali" non terrebbe in debito conto le altre emergenze probatorie.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, quanto alla causa di non punibilità prevista dalla disposizione.

3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 26 settembre 2022, la difesa insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono parzialmente fondati.

1.1. Il primo motivo di censura - essenzialmente riferito alla motivazione circa la prova della sussistenza delle difformità strutturali delle opere edilizie oggetto di imputazione - è infondato.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - la quale richiama stralci delle L, testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], Liberto, Torcivia - la motivazione fornita dal Tribunale sul punto deve essere ritenuta pienamente adeguata, perché fa riferimento a quanto riportato da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, circa il fatto che le difformità delle opere edilizie riguardavano anche aspetti strutturali; conclusioni ribadite anche da Liberto, della polizia municipale, intervenuto al sopralluogo.

Tale ricostruzione trova conferma nei documenti in atti, da cui emerge con chiarezza anche l'effettuazione di parziale demolizione di pareti portanti.

E lo stesso Tribunale evidenzia come i rilievi svolti da Torcivia, tecnico di parte, siano smentite dal complesso del quadro istruttorio.

Nel riportare brani delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e Liberto, dai quali sembra emergere che gli stessi non abbiano compiuto accertamenti diretti, la difesa omette di ricordare che essi riferiscono quanto appreso dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta è stato sentito e ha confermato di avere constatato l'esistenza di modifiche strutturali, chiaramente evidenti anche sulla base della documentazione fotografica richiamata dal Tribunale.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Dalle stesse conclusioni delle parti riassunte nella sentenza impugnata emerge come gli imputati avessero effettivamente richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto, tuttavia, non vi è alcuna risposta da parte del Tribunale e, pertanto, la sentenza d'appello risulta affetta da una assoluta mancanza di motivazione.

2. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto - con libertà di esito - al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi devono essere rigettati nel resto, con dichiarazione di irrevocabilità, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., della parte di sentenza relativa all'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta nel resto i ricorsi.

Dichiara irrevocabile la parte di sentenza relativa all'af

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, limitatamente all'omessa pronuncia sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. proc. pen. Hf [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 novembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - ha condannato gli imputati alla pena di 2.000,00 euro di ammenda e al pagamento delle spese processuali per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 83, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001. A,3\ 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per Cassazione chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 83, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, e l'inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., e la mancanza della motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe travisato le deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], laddove ha ritenuto acclarata l'esistenza di plurime difformità - che avrebbero riguardato anche aspetti strutturali - rispetto alla CILA prodotta il 12 ottobre 2017. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di osservare il disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo di motivare le sentenze a pena di nullità, perché il riferimento alla realizzazione di interventi riguardanti "anche aspetti strutturali" non terrebbe in debito conto le altre emergenze probatorie. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, quanto alla causa di non punibilità prevista dalla disposizione. 3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 26 settembre 2022, la difesa insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 1.1. Il primo motivo di censura - essenzialmente riferito alla motivazione circa la prova della sussistenza delle difformità strutturali delle opere edilizie oggetto di imputazione - è infondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - la quale richiama stralci delle L, testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], Liberto, Torcivia - la motivazione fornita dal Tribunale sul punto deve essere ritenuta pienamente adeguata, perché fa riferimento a quanto riportato da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, circa il fatto che le difformità delle opere edilizie riguardavano anche aspetti strutturali; conclusioni ribadite anche da Liberto, della polizia municipale, intervenuto al sopralluogo. Tale ricostruzione trova conferma nei documenti in atti, da cui emerge con chiarezza anche l'effettuazione di parziale demolizione di pareti portanti. E lo stesso Tribunale evidenzia come i rilievi svolti da Torcivia, tecnico di parte, siano smentite dal complesso del quadro istruttorio. Nel riportare brani delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e Liberto, dai quali sembra emergere che gli stessi non abbiano compiuto accertamenti diretti, la difesa omette di ricordare che essi riferiscono quanto appreso dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta è stato sentito e ha confermato di avere constatato l'esistenza di modifiche strutturali, chiaramente evidenti anche sulla base della documentazione fotografica richiamata dal Tribunale. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Dalle stesse conclusioni delle parti riassunte nella sentenza impugnata emerge come gli imputati avessero effettivamente richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, tuttavia, non vi è alcuna risposta da parte del Tribunale e, pertanto, la sentenza d'appello risulta affetta da una assoluta mancanza di motivazione. 2. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto - con libertà di esito - al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi devono essere rigettati nel resto, con dichiarazione di irrevocabilità, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., della parte di sentenza relativa all'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara irrevocabile la parte di sentenza relativa all'af
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