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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38895/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Liid4hl - Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo <-1' '1"n4,0 i tkc udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] La quale deposita nota di deposito e nota spese Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capo G) per intervenuta prescrizione quanto ai fatti commessi sino al 09/02/2015, rideterminando in conseguenza la pena finale, per avere ridotto l'aumento per la continuazione interna; ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capo E).

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati a mezzo di un medesimo difensore che, con un unico atto, solleva i seguenti motivi:

2.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale motivato in merito alla dedotta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], forte consumatore di eroina, corroborata dal fatto che egli veniva sentito a sommarie informazioni dopo aver acquistato e consumato 10 euro di eroina.

Elli aveva dichiarato che "i pusher non sono sempre gli stessi cambiano in continuazione".

La Corte di appello ritiene sufficiente a fondare la penale responsabiità del Mansouri il riconoscimento fotografico effettuato dal teste;

2.2. Violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la difesa, con atto di appello, aveva osservato che le cessioni alla Borello, per come contestate, non fossero precisamente collocabili nel tempo (stante l'ampio periodo individuato dall'imputazione).

In mancanza di prova certa sulla data di consumazione, deve essere dichiarata l'estinzione del reato, ascritto al Nourzine, per prescrizione;

2.3. Intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione per i reati rispettivamente ascritti agli imputati (per [OSCURATO:PERSONA], nel settembre 2022; per [OSCURATO:PERSONA], nel gennaio 2023). [OSCURATO:PERSONA], non essendo state le cessioni dallo stesso effettuate alla Borello collocate in preciso arco temporale, trova applicazione il comma 2 dell'art. 531 cod. proc. pen., a mente del quale il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere anche A quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato (cfr. Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2010, Ilacqua e altro, Rv. 246229, secondo cui, in tema di prescrizione, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, sì che il reato va ritenuto consumato alla data più risalente).

Deve rilevarsi che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata.

È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.

Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Liid4hl - Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo <-1' '1"n4,0 i tkc udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] La quale deposita nota di deposito e nota spese Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capo G) per intervenuta prescrizione quanto ai fatti commessi sino al 09/02/2015, rideterminando in conseguenza la pena finale, per avere ridotto l'aumento per la continuazione interna; ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capo E). 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati a mezzo di un medesimo difensore che, con un unico atto, solleva i seguenti motivi: 2.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale motivato in merito alla dedotta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], forte consumatore di eroina, corroborata dal fatto che egli veniva sentito a sommarie informazioni dopo aver acquistato e consumato 10 euro di eroina. Elli aveva dichiarato che "i pusher non sono sempre gli stessi cambiano in continuazione". La Corte di appello ritiene sufficiente a fondare la penale responsabiità del Mansouri il riconoscimento fotografico effettuato dal teste; 2.2. Violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la difesa, con atto di appello, aveva osservato che le cessioni alla Borello, per come contestate, non fossero precisamente collocabili nel tempo (stante l'ampio periodo individuato dall'imputazione). In mancanza di prova certa sulla data di consumazione, deve essere dichiarata l'estinzione del reato, ascritto al Nourzine, per prescrizione; 2.3. Intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione per i reati rispettivamente ascritti agli imputati (per [OSCURATO:PERSONA], nel settembre 2022; per [OSCURATO:PERSONA], nel gennaio 2023). [OSCURATO:PERSONA], non essendo state le cessioni dallo stesso effettuate alla Borello collocate in preciso arco temporale, trova applicazione il comma 2 dell'art. 531 cod. proc. pen., a mente del quale il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere anche A quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato (cfr. Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2010, Ilacqua e altro, Rv. 246229, secondo cui, in tema di prescrizione, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, sì che il reato va ritenuto consumato alla data più risalente). Deve rilevarsi che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata. È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così decis