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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07254/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in cui sono parti civili ORLANDO LUIGIAe [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni dieci,mesi sette, gg. sedici di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per un episodio criminoso dal quale erano scaturite le contestazioni di rapina esequestro di personaaggravati , porto d’armi, minaccia e furto aggravato di un telefono cellulare.

2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha formulato i seguentimotivi. 2.1 Violazione dell'art 24 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 178 , lett.c, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 , lett . b , cod . proc . pen . poiché non è statoconsentito all'imputato di estrarre copie o visionare gli atti del processo.

Successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, non è stato consento alla difesa dell’imputato di estrare copia di due CD contenenti tabulati telefonici, tracciati GPS e copia delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza che hanno consentito l’individuazione dell’imputato come presunto autore dei reati, né è stato consentito all’imputato di prendere visione della documentazione medesima.

Da ciò la violazione del diritto di difesa dell’imputato. 2.2 Violazione dell'art. 530 cod.proc. pen ., in combinato disposto con l'art . 192 cod.proc. pen . , vizio censurabile ex art . 606 lett . b ed e , cod . proc . pen . , poiché la Corte non ha correttamente applicato la legge penale ed ha emesso una motivazione viziata in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per i fatti oggetto dell'imputazione. 2.3 Violazione dell'art.605 cod.pen., in combinato disposto con l'art . 192 cod . proc. pen.,vizio censurabile ex art. 606 , lett . b ed e , cod. proc . pen ., poiché la Corte ha errato nell'applicazione della legge penale ed ha offerto una motivazione viziata in ordine al mancato assorbimento del capo a)della rubrica in quello di cui al capo e). 2.4 violazione dell'art 99 cod.pen., in combinato disposto con l'art . 133 cod . pen ., vizio censurabile ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., poiché la Corte ha violato la legge penale edha offerto una motivazione viziat a in ordine al la mancata disapplicazione della contestata recidiva. 2.4 violazione dell'art. 62 biscod. pen ., vizio censurabile ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., poiché la Corte ha errato nell’applicazione della legge penale ed h a offertouna motivazione viziata in ordine al mancat o riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4 violazione dell'art. 81 e 133cod. pen., vizio censurabile ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., poiché la Corte non ha correttamente applicatala legge penale ed ha omesso di motivarein ordine al trattamento sanzionatorio e all’aumento applicato per la ritenuta continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso va rigettato perché adduce motivi che sono nel complesso infondati, talora ai limiti dell’inammissibilità.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Innanzi tutto, non è dato comprendere, né la difesa dell’imputato lo esplica, in cosa la violazione del diritto di difesa che si lamenta, si sarebbe sostanziata.

Infatti, la semplice scansione cronologica dei successivi passaggi (istanze, risposte, accessi, verifiche) contenuta nel ricorso, non attesta alcun pregiudizio alle prerogative difensionali dell’imputato.

Occorre sottolineare che , nel momento in cui l ’asserita violazione si sarebbe consumata, [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato dalla Corte d’appello con sentenza che confermava la pronuncia di primo grado, sicché risulta errato il riferimento giurisprudenziale al precedente (Sez. 2, n. 16134 del 17/04/2025, Venosa,Rv. 287854 –01) ove si riconosceva il diritto de l nuovo difensore , nominato dopo la proposizione del gravame,a prendere visione degli atti processuali e la conseguente violazione del diritto al contradditorio ( ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. ), con pregiudizio al la predisposizione di un'efficace difesa,quando si verifichi l'omessa risposta, da parte della cancelleria, alla richiesta di accesso agli atti o la trasmissione tardiva o incompleta delle copie degli attirichieste.

Nel caso odierno, innanzi tutto, il difensore istante non era né subentrante, né si affiancava ad un precedente difensore, risultando officiato della difesa dell’imputato fin dall’origine del procedimento.

Pertanto, il patrimonio di facoltà professionali da esercitare nel corso dell’intero processo (tra le quali rientra sicuramente l’accesso agli atti e la richiesta di copie – facoltà, quest’ultima, eventualmente condizionata ad un onere selettivo da parte del difensore: Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Caruso, Rv. 287381 –01) era rimasto inconcusso e d aveva consentito, a pieno, l’esercizio del diritto al contraddittorio, che certamente includeva la visionee l’esame degli atti nel rispetto del canone di diligenza proprio del difensore.

E, soprattutto, nel caso citato dalla difesa, a differenza dall’odierno, la mancata risposta, o la parziale o ritardata risposta, era anteriore, e non posteriore alla pronuncia della sentenza di appello, così che, coniugandosi la impossibilità o difficoltà nella acquisizione ed esame degli atti, da parte del professionista, alla novità dell’incarico professionale, il difensore era stato effettivamente posto nella condizione di giungere alla discussione del caso in appello defedato nella conoscenza dei fatti, anche sul piano processuale,e deprivato dell’unico strumento per acquisirne la conoscenza.

Nel caso concreto, tutto ciò non si è verificato, né si è chiarito, come detto, quale pregiudizio concreto si sianei fatti prodotto, tenuto conto del già avvenuto esaurimento della fase di merito con la pronuncia della Corte d’appello e dei limiti alla deduzione del travisamento della provanel giudizio di legittimità in caso di ‘doppia conforme’ ( Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 –01).

3. Il secondo motivo, innanzi tutto, nonostante la sua formale intestazione e la considerazione iniziale sui limiti dell’indagine sul fatto in Cassazione(pg. 5), si risolve nellarichiesta di rivalutazione degli elementi che hanno contribuito a comporre il giudizio di responsabilità, invece che in una critica alla motivazione che a quel giudizio ha dato sostanza, secondo i criteri dettati dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Infatti, a prescindere dall’erroneoriferimento alla violazione dell’art. 192 in relazione all’art. 606, lett. b cod. proc. pen. (operazione concettualmente non consentita -Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 –04 – poiché il risultato del la valutazione dei fatti può essere contestato solamente nei casi tassativi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione), risulta evidente la carenza, nell’intero tessuto espositivo del motivo, dell’enucleazione di vizi utilmente scrutinabili in sede di legittimità, suscettibili di incidere sulla tenuta logica della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente affrontato il tema sollevato, in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato, con l’atto di appello, sottolineando(pg.3), a fronte delle contestazioni incentrate sulla plausibilità del collegamento tra un reperto rinvenuto (cartone, porzione di un pacco) e l’imputato, che la versione difensiva, secondo la quale il pacco con impresso l'indirizzo era rimasto presso l'abitazione diDi Maro,avendo Migliaccio preso solo uno dei cartoni presenti all'interno di una confezione più grande, risultasse smentita dalla deposizione della Migliaccio stessa che, a sua volta aveva dichiar ato di aver consegnato il cartone al marito per lo smaltimento riconoscendolo poi in quello recuperato sulla scena del crimine.

A delineare ulteriormente il quadro probatorio, la Corte ha adeguatamente valorizzatol’elemento indiziario rappresentato dalla analisi delle celle telefoniche che coprono il luogo del delitto, per desumerne, in due occasioni, la presenza di una utenza riferibile direttamente all’[OSCURATO:PERSONA]: i n una delle due occasioni, tre giorni prima della commissione della rapina, venneriscontrata la presenza, sul luogo medesimo ed alla stessa ora, della vettura nella disponibilità dell’imputato, a conferma della effettuazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un sopralluogo; nella seconda occasione la stessa utenza fu registrata nel giorno e nell’ora in cui la rapina ebbeluogo.

In definitiva, quellafornita dalla Corte d’appello costituisce una risposta del tutto adeguata alle contestazioni dell’atto di appello, fornendo, nell’opportuna sintesi, una spiegazione completa (anche per relationem alla motivazione di primo grado) delle ragioni della decisione.

Esula dal perimetro della decisione che oggi si contesta, per contro, quanto ulteriormente dedotto e lamentato in questa sede ma che non aveva costituito oggetto di doglianza nell’atto di appello.

Ci si riferisce alle contestazioni relative al contenuto dei CD con registrazioni video ed al travisamento degli imputati ed alla dedotta conseguente impossibilità di un loro riconoscimento: si tratta di profili non oggetto di appello, e quindi non trattati dalla sentenza che ha concluso tale fase sebbene implichino valutazioni fattuali riservate in via esclusiva al giudice di merito, sicchéla mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).

4. Il terzo motivo è generico.

Il tema relativo all’assorbimento del reato di sequestro di personanella fattispecie di rapina è stato ampiamente affrontato tanto dalla sentenza di primo che da quella di secondo grado che, sulla scorta di corrett i riferimenti giurisprudenziali, ha osservatoche nel caso specifico l’assorbimento non può aver luogo perché la condotta privativa della libertà ai danni di [OSCURATO:PERSONA] eccedeva il perimetro di stretta finalizzazione alla commissione della rapina.

La guardia giurata, infatti, è stata prelevata, confinata in un furgone, forzosamente sottratta al proprio lavoro ed alla propria funzione per un tempo contenuto ma significativo, e sufficiente, secondo l’insindacabile valutazione fattuale della Corte d’appello, per ritenere autonomamente violata la sua libertà personale.La difesa, lungi dal portare una critica argomentata alla motivazione resa dalla sentenza impugnata, reitera le doglianze già proposte in sede d’appello ed adeguatamente scrutinate, così incorrendo in genericità e aspecificità delle censure formulate(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01).

Occorrein proposito ribadire che il discrimine tra assorbimento e concorso tra i due reati in contestazione sta proprio nell’immediatezza (da intendersi anche come continenza e contestualità) della privazione della libertà rispetto alla condotta ed al fine predatorio realizzati attraverso la rapina, essendo per contro indifferente la durata, quand’anche limitata, dell’azione costrittiva (Sez. 5, n. 43713 del 22/11/2002.

Malatesta,Rv. 223503 – 01 ; Sez. 5, n. 6488 del 24/01/2005 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231422 – 01).

5. I motivi attinenti al trattamento sanzionatorio , in quanto interdipendenti, possono essere trattati unitariamente.

In linea generale, va ribadito il principio ermeneutico secondo il quale il giudizio sul trattamento sanzionatorio, in ogni suo aspetto, dalla quantificazione al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, come per ogni altro profilo trattamentale, è riservato in via esclusiva a i giudici di merito, sicchè il sindacato di questa Corte non può spingersi oltre la rilevazione delle violazioni di leggee di rilevanti e decisivi vizi di motivazione.

Nel caso concreto, la Corte di merito ha disatteso con adeguata motivazione sia le doglianze che contestavano la sussistenza della recidiva qualificata che quelle intese al riconoscimento delle attenuanti generiche evidenziando, da un lato, l’attitudine dei reati contestati a dimostrare l’ingravescen te pericolosità del ricorrente alla luce della continuità del percorso criminale denotato dai precedenti a suo carico; dall’altro, richiamando le gravi modalità dell’azione posta in essere a fondamento del rig etto della richiesta di riconoscimento delle generiche, esprimendo delle valutazioni incensurabili in questa sede a fronte della congrua motivazione esposta.

Infine, deve rilevarsi la carenza di interesse in relazione all’ ultimo motivo concernente la mancata motivazione dei singoli aumenti per i reati satellite, alla luce del fatto che l’applicazione corretta dell’art. 81, ultimo comma, cod. pen. (disposizione non applicata dal primo giudice) avrebbe comportato un aumento per la continuazione, in presenza della recidiva qualificata, come riconosciuta, non inferiore aun terzo terzo, e quindi ben superiore rispetto a quello in concreto irrogato.

6. Per le predette ragioni, il ricorso va rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in cui sono parti civili ORLANDO LUIGIAe [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni dieci,mesi sette, gg. sedici di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per un episodio criminoso dal quale erano scaturite le contestazioni di rapina esequestro di personaaggravati , porto d’armi, minaccia e furto aggravato di un telefono cellulare. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha formulato i seguentimotivi. 2.1 Violazione dell'art 24 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 178 , lett.c, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 , lett . b , cod . proc . pen . poiché non è statoconsentito all'imputato di estrarre copie o visionare gli atti del processo. Successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, non è stato consento alla difesa dell’imputato di estrare copia di due CD contenenti tabulati telefonici, tracciati GPS e copia delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza che hanno consentito l’individuazione dell’imputato come presunto autore dei reati, né è stato consentito all’imputato di prendere visione della documentazione medesima. Da ciò la violazione del diritto di difesa dell’imputato. 2.2 Violazione dell'art. 530 cod.proc. pen ., in combinato disposto con l'art . 192 cod.proc. pen . , vizio censurabile ex art . 606 lett . b ed e , cod . proc . pen . , poiché la Corte non ha correttamente applicato la legge penale ed ha emesso una motivazione viziata in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per i fatti oggetto dell'imputazione. 2.3 Violazione dell'art.605 cod.pen., in combinato disposto con l'art . 192 cod . proc. pen.,vizio censurabile ex art. 606 , lett . b ed e , cod. proc . pen ., poiché la Corte ha errato nell'applicazione della legge penale ed ha offerto una motivazione viziata in ordine al mancato assorbimento del capo a)della rubrica in quello di cui al capo e). 2.4 violazione dell'art 99 cod.pen., in combinato disposto con l'art . 133 cod . pen ., vizio censurabile ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., poiché la Corte ha violato la legge penale edha offerto una motivazione viziat a in ordine al la mancata disapplicazione della contestata recidiva. 2.4 violazione dell'art. 62 biscod. pen ., vizio censurabile ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., poiché la Corte ha errato nell’applicazione della legge penale ed h a offertouna motivazione viziata in ordine al mancat o riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4 violazione dell'art. 81 e 133cod. pen., vizio censurabile ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., poiché la Corte non ha correttamente applicatala legge penale ed ha omesso di motivarein ordine al trattamento sanzionatorio e all’aumento applicato per la ritenuta continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso va rigettato perché adduce motivi che sono nel complesso infondati, talora ai limiti dell’inammissibilità. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Innanzi tutto, non è dato comprendere, né la difesa dell’imputato lo esplica, in cosa la violazione del diritto di difesa che si lamenta, si sarebbe sostanziata. Infatti, la semplice scansione cronologica dei successivi passaggi (istanze, risposte, accessi, verifiche) contenuta nel ricorso, non attesta alcun pregiudizio alle prerogative difensionali dell’imputato. Occorre sottolineare che , nel momento in cui l ’asserita violazione si sarebbe consumata, [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato dalla Corte d’appello con sentenza che confermava la pronuncia di primo grado, sicché risulta errato il riferimento giurisprudenziale al precedente (Sez. 2, n. 16134 del 17/04/2025, Venosa,Rv. 287854 –01) ove si riconosceva il diritto de l nuovo difensore , nominato dopo la proposizione del gravame,a prendere visione degli atti processuali e la conseguente violazione del diritto al contradditorio ( ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. ), con pregiudizio al la predisposizione di un'efficace difesa,quando si verifichi l'omessa risposta, da parte della cancelleria, alla richiesta di accesso agli atti o la trasmissione tardiva o incompleta delle copie degli attirichieste. Nel caso odierno, innanzi tutto, il difensore istante non era né subentrante, né si affiancava ad un precedente difensore, risultando officiato della difesa dell’imputato fin dall’origine del procedimento. Pertanto, il patrimonio di facoltà professionali da esercitare nel corso dell’intero processo (tra le quali rientra sicuramente l’accesso agli atti e la richiesta di copie – facoltà, quest’ultima, eventualmente condizionata ad un onere selettivo da parte del difensore: Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Caruso, Rv. 287381 –01) era rimasto inconcusso e d aveva consentito, a pieno, l’esercizio del diritto al contraddittorio, che certamente includeva la visionee l’esame degli atti nel rispetto del canone di diligenza proprio del difensore. E, soprattutto, nel caso citato dalla difesa, a differenza dall’odierno, la mancata risposta, o la parziale o ritardata risposta, era anteriore, e non posteriore alla pronuncia della sentenza di appello, così che, coniugandosi la impossibilità o difficoltà nella acquisizione ed esame degli atti, da parte del professionista, alla novità dell’incarico professionale, il difensore era stato effettivamente posto nella condizione di giungere alla discussione del caso in appello defedato nella conoscenza dei fatti, anche sul piano processuale,e deprivato dell’unico strumento per acquisirne la conoscenza. Nel caso concreto, tutto ciò non si è verificato, né si è chiarito, come detto, quale pregiudizio concreto si sianei fatti prodotto, tenuto conto del già avvenuto esaurimento della fase di merito con la pronuncia della Corte d’appello e dei limiti alla deduzione del travisamento della provanel giudizio di legittimità in caso di ‘doppia conforme’ ( Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 –01). 3. Il secondo motivo, innanzi tutto, nonostante la sua formale intestazione e la considerazione iniziale sui limiti dell’indagine sul fatto in Cassazione(pg. 5), si risolve nellarichiesta di rivalutazione degli elementi che hanno contribuito a comporre il giudizio di responsabilità, invece che in una critica alla motivazione che a quel giudizio ha dato sostanza, secondo i criteri dettati dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Infatti, a prescindere dall’erroneoriferimento alla violazione dell’art. 192 in relazione all’art. 606, lett. b cod. proc. pen. (operazione concettualmente non consentita -Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 –04 – poiché il risultato del la valutazione dei fatti può essere contestato solamente nei casi tassativi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione), risulta evidente la carenza, nell’intero tessuto espositivo del motivo, dell’enucleazione di vizi utilmente scrutinabili in sede di legittimità, suscettibili di incidere sulla tenuta logica della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente affrontato il tema sollevato, in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato, con l’atto di appello, sottolineando(pg.3), a fronte delle contestazioni incentrate sulla plausibilità del collegamento tra un reperto rinvenuto (cartone, porzione di un pacco) e l’imputato, che la versione difensiva, secondo la quale il pacco con impresso l'indirizzo era rimasto presso l'abitazione diDi Maro,avendo Migliaccio preso solo uno dei cartoni presenti all'interno di una confezione più grande, risultasse smentita dalla deposizione della Migliaccio stessa che, a sua volta aveva dichiar ato di aver consegnato il cartone al marito per lo smaltimento riconoscendolo poi in quello recuperato sulla scena del crimine. A delineare ulteriormente il quadro probatorio, la Corte ha adeguatamente valorizzatol’elemento indiziario rappresentato dalla analisi delle celle telefoniche che coprono il luogo del delitto, per desumerne, in due occasioni, la presenza di una utenza riferibile direttamente all’[OSCURATO:PERSONA]: i n una delle due occasioni, tre giorni prima della commissione della rapina, venneriscontrata la presenza, sul luogo medesimo ed alla stessa ora, della vettura nella disponibilità dell’imputato, a conferma della effettuazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un sopralluogo; nella seconda occasione la stessa utenza fu registrata nel giorno e nell’ora in cui la rapina ebbeluogo. In definitiva, quellafornita dalla Corte d’appello costituisce una risposta del tutto adeguata alle contestazioni dell’atto di appello, fornendo, nell’opportuna sintesi, una spiegazione completa (anche per relationem alla motivazione di primo grado) delle ragioni della decisione. Esula dal perimetro della decisione che oggi si contesta, per contro, quanto ulteriormente dedotto e lamentato in questa sede ma che non aveva costituito oggetto di doglianza nell’atto di appello. Ci si riferisce alle contestazioni relative al contenuto dei CD con registrazioni video ed al travisamento degli imputati ed alla dedotta conseguente impossibilità di un loro riconoscimento: si tratta di profili non oggetto di appello, e quindi non trattati dalla sentenza che ha concluso tale fase sebbene implichino valutazioni fattuali riservate in via esclusiva al giudice di merito, sicchéla mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). 4. Il terzo motivo è generico. Il tema relativo all’assorbimento del reato di sequestro di personanella fattispecie di rapina è stato ampiamente affrontato tanto dalla sentenza di primo che da quella di secondo grado che, sulla scorta di corrett i riferimenti giurisprudenziali, ha osservatoche nel caso specifico l’assorbimento non può aver luogo perché la condotta privativa della libertà ai danni di [OSCURATO:PERSONA] eccedeva il perimetro di stretta finalizzazione alla commissione della rapina. La guardia giurata, infatti, è stata prelevata, confinata in un furgone, forzosamente sottratta al proprio lavoro ed alla propria funzione per un tempo contenuto ma significativo, e sufficiente, secondo l’insindacabile valutazione fattuale della Corte d’appello, per ritenere autonomamente violata la sua libertà personale.La difesa, lungi dal portare una critica argomentata alla motivazione resa dalla sentenza impugnata, reitera le doglianze già proposte in sede d’appello ed adeguatamente scrutinate, così incorrendo in genericità e aspecificità delle censure formulate(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01). Occorrein proposito ribadire che il discrimine tra assorbimento e concorso tra i due reati in contestazione sta proprio nell’immediatezza (da intendersi anche come continenza e contestualità) della privazione della libertà rispetto alla condotta ed al fine predatorio realizzati attraverso la rapina, essendo per contro indifferente la durata, quand’anche limitata, dell’azione costrittiva (Sez. 5, n. 43713 del 22/11/2002. Malatesta,Rv. 223503 – 01 ; Sez. 5, n. 6488 del 24/01/2005 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231422 – 01). 5. I motivi attinenti al trattamento sanzionatorio , in quanto interdipendenti, possono essere trattati unitariamente. In linea generale, va ribadito il principio ermeneutico secondo il quale il giudizio sul trattamento sanzionatorio, in ogni suo aspetto, dalla quantificazione al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, come per ogni altro profilo trattamentale, è riservato in via esclusiva a i giudici di merito, sicchè il sindacato di questa Corte non può spingersi oltre la rilevazione delle violazioni di leggee di rilevanti e decisivi vizi di motivazione. Nel caso concreto, la Corte di merito ha disatteso con adeguata motivazione sia le doglianze che contestavano la sussistenza della recidiva qualificata che quelle intese al riconoscimento delle attenuanti generiche evidenziando, da un lato, l’attitudine dei reati contestati a dimostrare l’ingravescen te pericolosità del ricorrente alla luce della continuità del percorso criminale denotato dai precedenti a suo carico; dall’altro, richiamando le gravi modalità dell’azione posta in essere a fondamento del rig etto della richiesta di riconoscimento delle generiche, esprimendo delle valutazioni incensurabili in questa sede a fronte della congrua motivazione esposta. Infine, deve rilevarsi la carenza di interesse in relazione all’ ultimo motivo concernente la mancata motivazione dei singoli aumenti per i reati satellite, alla luce del fatto che l’applicazione corretta dell’art. 81, ultimo comma, cod. pen. (disposizione non applicata dal primo giudice) avrebbe comportato un aumento per la continuazione, in presenza della recidiva qualificata, come riconosciuta, non inferiore aun terzo terzo, e quindi ben superiore rispetto a quello in concreto irrogato. 6. Per le predette ragioni, il ricorso va rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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