CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 17387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Filippi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 18 settembre 2023, la Corte di appello di Roma, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse dalla Corte di appello di Roma, il 9 ottobre 2009, per il reato di ricettazione commesso in Roma in epoca anteriore e prossima al 3 maggio 2001, nonché dalla Corte di appello di Napoli, in data 11 ottobre 2013, per i reati di ricettazione continuata in concorso, commessi in Roma e Napoli fino a gennaio 2001, rideterminando la pena complessiva da applicare a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni tre di reclusione ed euro 3250 di multa. 2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, eccependo la nullità del provvedimento per violazione di legge in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione. Con l'istanza originaria veniva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 11 ottobre 2013 e i fatti di cui alle sentenze già ricomprese nel provvedimento di cumulo del 28 novembre 2011, emesso dalla Procura generale di Roma. La Corte distrettuale, pur accogliendo la richiesta, ha ritenuto la continuazione unicamente tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 9 ottobre 2009 e quelli di cui alla Corte di appello di Napoli, emessa in data 11 ottobre 2013, in tal modo completamente omettendo di tenere in considerazione che quella sentenza era già stata ritenuta ,avvinta dal vincolo della continuazione con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 11 marzo 2013, n. 882/2012. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, P. Filippi, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Si osserva che l'esame degli atti doveroso per la qualità dell'eccezione formulata, ha consentito di verificare che la Corte di appello in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena ritenuta la continuazione tra i reati di cui all'istanza, senza considerare, nonostante l'indicazione in tal senso contenuta nella richiesta del 17 aprile 2023, che, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma n. 882 del 2012, la continuazione era già stata ritenuta con riferimento, tra gli altri al reato, di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 9 ottobre 2009, con conseguente rideterminazione della pena, con riferimento al reato di quella richiamata sentenza, dell'aumento di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, e non di mesi 9 di reclusione ed euro 250 di multa che è l'aumento determinato, ex art. 81 cod. pen., con il provvedimento oggetto di impugnazione. 4.2.Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per nuovo esame dell'originaria richiesta di continuazione depositata dalla difesa il 17 aprile 2023. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Così deciso in data 8 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]