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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 23841/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 828/2018 [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale èrappres. e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atti, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] ARNEO, in persona del commissariop.t., elett.te domic. i n Roma, presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE Conordinanza depositata in data 11.4.16, la Corte d’appello di Lecce dichiarò improcedibile l’opposizione alla stima -2- dell’indennità d’esproprio, proposta da D olores Marra nei confrontidel C onsorzio speciale per la bonifica di Arneo, relativa adun ter reno di proprietà di sua proprietà , in quanto non era stato emesso il decreto d’espropriazione, e dichiarando l’incompetenza funzionale della stessa Corte in ordine alla domanda di mancato godim ento dell’indennità, trattandosi di domanda risarcitoria e d’occupazione d’u rgenza illegittima riguardante un terreno non oggetto della procedura espropriativa,essendo al riguardo competente il Tribunale.

DoloresMarra, con ricorso de l 10.5.2016, propose regolamento necessario di competenza avverso la suddetta ordinanza, dinanzialla Corte di Cassazione in relazione alle due domande percui la Corte territoriale si era dichiarata incompetente; nelle moredel giudizio in Cassa zione, la ricorrente depositò memorie rilevandoche il Consorzio aveva emesso il decreto di espropri o indata 20.9.2016 e deducendo, pertanto, che non vi erano più ipresupposti per la improcedibilità della domanda di opposizione allastima.

Conordinanza del 2017, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso, osservandoche: a) la sopravvenienza del decreto di esproprio non aveva alcuna incidenza nel giudizio, trattandosi di regolamentonecessario di competenza proposto avverso le due domande distinte da quella di opposizione alla sti ma dell’indennità di espropriazione , relativamente alla quale la Corted’appello aveva emesso una statuizione di improcedibilità non impugnata con il regol amento di competenza, che invece avrebbedovuto essere impugnata in via ordinaria; b) sussisteva lacompetenza del Tribunale di Lecce in relazione alle altre due domande. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanzadella Corte territoriale del 2016, relativamente alla -3- statuizionedi improcedibilità della domanda di opposizione alla stimadell’indennità di esproprio, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] speciale per la Bonifica di Arneo r esiste con controricorso,illustrato da memoria.

RITENUTOCHE L’unico motivo denunzia v iolazione degli artt . 54 del d.p.r. 327/2001 e 29 d.l gs.vo 150/2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p. c., per aver la Corte d’appello dichiarato l’improcedibilità della domanda di opposizione alla stima dell’indennitàdi esproprio, essendo stato emanato nel corso del giudizio,ed in seguito all’ordinan za della Cassazione del 2017, il decreto di espr oprio la cui sopravvenienza (che rappresenta condizionedella domanda) è rilevabile in ogni stato e grado del processo, compreso quello di legittimità (sul punto, Cass. n. 14080/2009;n. 3817/2016).

Inrelazione al merito della controversia, la ricorrente sostiene, inoltre,che il Consorzio ha disapplicato: a) i valori agricoli della Provincia di Lecce - Regione Agraria n.3; b) il criterio di stima dato dal potenziale valore intermedio dell’immobile tra quello agricoloe quello edificatorio; c) i valori di quantità e prezzo dei manufatti; d) gli interessi di legge; e) la maggiorazione dell’indennitàprevista per la cessione volontaria dell’immobile.

Il ricorso è ina mmissibile, poiché dallo stesso si evince che la Cassazione: aveva rilevato che la sopravvenienza del decreto d’espropriazione non avesse inciso sulla propria cognizione, avente ad oggetto il regolamento necessario di competenza avverso la pronuncia sulla competenza r elativa alle due domande distinte da quella d’oppos izione alla stima (limitatamentea quest’ultima la Corte d’appello avev a dichiarato l’improcedibilità con provvedimento non impugnato con regolamentodi competenza ). -4- Al riguardo, la ricorrente, pur premess o quanto sopra, assume cheil giudizio d’opposizione alla stima sarebbe stato sospeso, ex art. 48 c . p . c . per la proposizione del suddetto regolamento di competenza, e perta nto invoca la rilevanza dell’adozione del decreto d’esproprio quale condizione dell ’azione, sopravvenuta nelpredetto procedimento, di cui la Corte d’appello non avrebbe tenutoconto.

Va premessa l’infondatezza dell’eccezione di tardività del giudizio d’opposizione alla stima, in quanto, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, postulando che l’indennità definitiva sia stata determinata, in seno al decreto d’esproprioo con l’eventuale s tima peritale a questo successiva, nonpuò operare per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell’indennità ove non sia intervenuta, invece, alcunastima definitiva (Cass., n. 3074/18).

Dettociò, la doglianza è infondata in quanto, come rilevato dalla Cassazionenell’ordinanza del 2017 , il regolamento necessario di competenzariguardava solo le altre domande della ricorrente, mentreil provvedime nto sulla stima non era stato impugnato.

Ne consegue l’irrilevanza della questione sulla sospensione ex art. 48 c . p . c . ; il provvedimento della Corte d’appello avrebbe dovuto, pertanto, essere impugnato nei 30 gg . dal decreto d’esproprio,essendo comunque possibile riproporre la domanda.

Lespese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale -5- rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 828/2018 [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale èrappres. e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atti, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] ARNEO, in persona del commissariop.t., elett.te domic. i n Roma, presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE Conordinanza depositata in data 11.4.16, la Corte d’appello di Lecce dichiarò improcedibile l’opposizione alla stima -2- dell’indennità d’esproprio, proposta da D olores Marra nei confrontidel C onsorzio speciale per la bonifica di Arneo, relativa adun ter reno di proprietà di sua proprietà , in quanto non era stato emesso il decreto d’espropriazione, e dichiarando l’incompetenza funzionale della stessa Corte in ordine alla domanda di mancato godim ento dell’indennità, trattandosi di domanda risarcitoria e d’occupazione d’u rgenza illegittima riguardante un terreno non oggetto della procedura espropriativa,essendo al riguardo competente il Tribunale. DoloresMarra, con ricorso de l 10.5.2016, propose regolamento necessario di competenza avverso la suddetta ordinanza, dinanzialla Corte di Cassazione in relazione alle due domande percui la Corte territoriale si era dichiarata incompetente; nelle moredel giudizio in Cassa zione, la ricorrente depositò memorie rilevandoche il Consorzio aveva emesso il decreto di espropri o indata 20.9.2016 e deducendo, pertanto, che non vi erano più ipresupposti per la improcedibilità della domanda di opposizione allastima. Conordinanza del 2017, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso, osservandoche: a) la sopravvenienza del decreto di esproprio non aveva alcuna incidenza nel giudizio, trattandosi di regolamentonecessario di competenza proposto avverso le due domande distinte da quella di opposizione alla sti ma dell’indennità di espropriazione , relativamente alla quale la Corted’appello aveva emesso una statuizione di improcedibilità non impugnata con il regol amento di competenza, che invece avrebbedovuto essere impugnata in via ordinaria; b) sussisteva lacompetenza del Tribunale di Lecce in relazione alle altre due domande. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanzadella Corte territoriale del 2016, relativamente alla -3- statuizionedi improcedibilità della domanda di opposizione alla stimadell’indennità di esproprio, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] speciale per la Bonifica di Arneo r esiste con controricorso,illustrato da memoria. RITENUTOCHE L’unico motivo denunzia v iolazione degli artt . 54 del d.p.r. 327/2001 e 29 d.l gs.vo 150/2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p. c., per aver la Corte d’appello dichiarato l’improcedibilità della domanda di opposizione alla stima dell’indennitàdi esproprio, essendo stato emanato nel corso del giudizio,ed in seguito all’ordinan za della Cassazione del 2017, il decreto di espr oprio la cui sopravvenienza (che rappresenta condizionedella domanda) è rilevabile in ogni stato e grado del processo, compreso quello di legittimità (sul punto, Cass. n. 14080/2009;n. 3817/2016). Inrelazione al merito della controversia, la ricorrente sostiene, inoltre,che il Consorzio ha disapplicato: a) i valori agricoli della Provincia di Lecce - Regione Agraria n.3; b) il criterio di stima dato dal potenziale valore intermedio dell’immobile tra quello agricoloe quello edificatorio; c) i valori di quantità e prezzo dei manufatti; d) gli interessi di legge; e) la maggiorazione dell’indennitàprevista per la cessione volontaria dell’immobile. Il ricorso è ina mmissibile, poiché dallo stesso si evince che la Cassazione: aveva rilevato che la sopravvenienza del decreto d’espropriazione non avesse inciso sulla propria cognizione, avente ad oggetto il regolamento necessario di competenza avverso la pronuncia sulla competenza r elativa alle due domande distinte da quella d’oppos izione alla stima (limitatamentea quest’ultima la Corte d’appello avev a dichiarato l’improcedibilità con provvedimento non impugnato con regolamentodi competenza ). -4- Al riguardo, la ricorrente, pur premess o quanto sopra, assume cheil giudizio d’opposizione alla stima sarebbe stato sospeso, ex art. 48 c . p . c . per la proposizione del suddetto regolamento di competenza, e perta nto invoca la rilevanza dell’adozione del decreto d’esproprio quale condizione dell ’azione, sopravvenuta nelpredetto procedimento, di cui la Corte d’appello non avrebbe tenutoconto. Va premessa l’infondatezza dell’eccezione di tardività del giudizio d’opposizione alla stima, in quanto, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, postulando che l’indennità definitiva sia stata determinata, in seno al decreto d’esproprioo con l’eventuale s tima peritale a questo successiva, nonpuò operare per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell’indennità ove non sia intervenuta, invece, alcunastima definitiva (Cass., n. 3074/18). Dettociò, la doglianza è infondata in quanto, come rilevato dalla Cassazionenell’ordinanza del 2017 , il regolamento necessario di competenzariguardava solo le altre domande della ricorrente, mentreil provvedime nto sulla stima non era stato impugnato. Ne consegue l’irrilevanza della questione sulla sospensione ex art. 48 c . p . c . ; il provvedimento della Corte d’appello avrebbe dovuto, pertanto, essere impugnato nei 30 gg . dal decreto d’esproprio,essendo comunque possibile riproporre la domanda. Lespese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale -5- rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell
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