CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14210/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in [OSCURATO:PERSONA]Argon, rappresenta e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli, 43, presso il primo, il tutto come da procura a margine del ricorso; –ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 897/2016,depositata il 18 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la sospensione. SOSPENSIONE L.[OSCURATO:PERSONA]: 1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento degli avvisi con cui venivano ripresi a tassazione (a fini IRES e IRAP, anno d’imposta 2007) ricavi non dichiarati per € 3.242.681,80 relativi a cessioni di beni effettuati nei confronti delle consolidate estere, oltre € 35.062,78 per la riserva in esenzione da imposta ed € 2.870.319,00 per indebita deduzione di costi. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, accoglieva quest’ultimo parzialmente rideterminando in € 858.340,00 il maggior reddito imponibile, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, spiegando a sua volta ricorso incidentale fondato su due motivi. La contribuente, a seguito del ricorso incidentale, ha depositato controricorso. In data 23 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112, cod. proc. civ., 111, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; con il terzo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; con il quarto motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 110, comma 7, TUIR e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; con il quinto motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, cod. civ., 110, comma 7, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 2. Con il proprio ricorso incidentale l’Agenzia deduce, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110, comma 7, 5, d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., e col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione. 3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la cau