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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21195/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/7/2022 del Tribunale di Vercelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vercelli dichiarava Ermir e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli delle contravvenzioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152, 674 cod. pen, e li condannava ciascuno alla pena di 2538 euro di ammenda.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen., con riguardo al reato di cui al capo A).

Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità dei ricorrenti in presenza di meri indizi, peraltro privi dei c:aratteri di gravità, precisione e concordanza; la decisione, inoltre, non terrebbe conto di elementi oggettivi, e favorevoli, emersi nel corso del giudizio, come la sentenza del Tribunale civile di Vercelli che avrebbe attestato la mancanza di prova quanto all'utilizzo di olio - ad opera degli imputati - nelle annualità dal 2014 al 2017.

Ancora, il Giudice non avrebbe valorizzato la consegna al personale ARPA dei formulari di identificazione rifiuti, relativi allo smaltimento dei rifiuti oleari dal 28/2/2016 al 4/4/2019; ciò, peraltro, escluderebbe anche il profilo soggettivo del reato, non emergendo alcun vantaggio dall'eventuale attività illecita, dato il contratto in corso.

La sentenza, inoltre, non avrebbe esaminato la tesi alternativa proposta dai ricorrenti, ossia lo sversamento dell'olio esausto da parte di altri ed ignoti soggetti interni al condominio.

Conclusivamente, nessun elemento testimoniale o documentale condurrebbe la massa solida rinvenuta all'attività degli imputati, che, dunque, avrebbero dovuto essere assolti, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; - le stesse censure, insieme alla contraddittorietà della motivazione, sono poi mosse quanto alla contravvenzione di cui al capo B). li Tribunale avrebbe riconosciuto il reato di cui all'art. 674 cod. pen. soltanto sulla base di alcune prove testimoniali, peraltro rese da soggetti che la stessa sentenza riferisce essere in situazione di conflittualità con i ricorrenti.

Queste dichiarazioni, inoltre, non avrebbero ricevuto alcuna conferma, dato che nessun altro avrebbe sostenuto che le esalazioni si sarebbero propagate negli appartamenti delle parti civili, e non solo nell'androne o sotto il porticato.

Nessun elemento, dunque, proverebbe la consumazione del reato, e la motivazione al riguardo sarebbe palesemente viziata; - erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., omessa motivazione.

La sentenza avrebbe addebitato i fatti indistintamente ad entrambi i ricorrenti, a titolo di concorso, senza alcun elemento di riscontro e a titolo di responsabilità oggettiva; non avrebbe considerato, inoltre, i differenti ruoli che i coniugi avrebbero ricoperto nel ristorante.

Alle stesse condotte, peraltro, potrebbe al più essere assegnata una connotazione colposa e, dunque, il vincolo tra i ricorrenti potrebbe essere riconosciuto soltanto a norma dell'art. 113 cod. pen., con limitazione di responsabilità; - inosservanza degli artt. 82, 523 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accolto le conclusioni della parte civile sebbene "frettolose e defatigatorie", oltre che oggetto di "una mera ed estemporanea formulazione".

Nelle stesse conclusioni, inoltre, non sarebbe stato indicato l'ammontare del risarcimento richiesto, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen., così che la costituzione di parte civile avrebbe dovuto intendersi revocata ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., come affermato anche da questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.

4. Con riguardo al primo motivo, che concerne la contravvenzione di cui al capo A), il Tribunale ha redatto una motivazione del tutto solida e adeguata, con la quale ha esaminato con rigore e precisione tutti gli elementi emersi dall'istruttoria, anche quelli sostenuti dai ricorrenti, e ne ha compiuto un'ampia e complessiva lettura, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in questa sede.

4.1. L'affermazione di responsabilità - indicata dal Giudice quale unica soluzione logica all'istruttoria compiuta - è stata infatti preceduta da plurime valutazioni in fatto, così accertandosi che: a) il condominio Arcades - dal 2015 al 2019 - aveva dovuto ricorrere molte volte a servizi di spurgo delle proprie fognature, finanche con traboccamento delle acque nere nei box di pertinenza; b) era stata rivenuta dagli operanti una consistente quantità di materiale occludente, solido e pastoso, con una significativa percentuale di olio e grasso; c) un tale effetto doveva ricondursi (pacificamente) ad un'ingente quantità di olio immessa, nello stesso momento, nella rete fognaria; d) non era verosimile che un tale effetto fosse riconducibile a comportamenti di singoli condomini, dovendosi ipotizzare, altrimenti, che tutti avessero sversato contestualmente molti litri di olio esausto proveniente da uso domestico.

Ben più verosimile, invece, era che una situazione del genere fosse addebitabille ad un'attività non domestica, come quella di ristorazione esercitata dai ricorrenti; unica attività imprenditoriale, peraltro, ad utilizzare quel tratto di rete fognaria.

4.2. La sentenza, di seguito, ha preso in esame anche la tesi difensiva dello sversamento da parte di terzi ignoti, ma l'ha respinta in quanto priva di qualunque sostegno istruttorio.

Ancora esaminando gli argomenti difensivi, ed in particolare le dichiarazioni degli imputati, il Tribunale ha poi negato fondamento alla versione secondo cui questi avrebbero iniziato a cucinare prodotti ittici soltanto nel giugno 2018; l'istruttoria, infatti, aveva dimostrato che già nel 2014 i NAS avevano registrato la mancata attuazione della procedura di raccolta e smaltimento degli olii, pur prevista nel piano di autocontrollo aziendale.4.3.

In senso contrario, peraltro, non possono valere gli argomenti di puro merito che i ricorsi evidenziano, in questa sede neppure valutabili: il riferimento è, ad esempio, alla conclusione di un'apposita convenzione - tra i ricorrenti ed una società - finalizzata allo smaltimento degli olii esausti (successiva al tempo di contestazione); alla consegna - il 7/5/2019, ad opera dei ricorrenti - dei FIR relativi al smaltimento degli olii dal 28/6/2016 al 4/4/2019 (che, contrariamente a quanto si legge nei ricorsi, non si pone affatto in contraddizione con il giudizio di responsabilità, risultando evidente comunque il risparmio di spesa derivante da un illecito smaltimento di rifiuti); alla presenza - ancora al 7/5/2019 - di un fusto di 50 litri contenente gli stessi olii (che, nuovamente, non impedisce per logica l'affermazione di colpevolezza quanto al capo A).

Il giudizio di responsabilità sul primo capo, dunque, non merita censura.

5. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. 5.1 La motivazione del Tribunale, infatti, risulta ancora del tutto congrua e solida, ed i vizi che gli imputati sollevano si traducono in una indebita richiesta di nuova e differente valutazione degli stessi esiti istruttori già esaminati nella sentenza.

Questa, in particolare, ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni rese da numerosi condomini, univoche nel riferire di odori particolarmente molesti - avvertiti in molti degli appartamenti - riferibili esclusivamente al ristorante gestito dai ricorrenti.

5.2. La sentenza, peraltro, ha dato atto del rapporto di estrema conflittualità tra questi ultimi ed i condomini, ma - con argomento niente affatto contraddittorio, come invece denunciato - ha ritenuto le dichiarazioni dei secondi comunque sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, specie considerando che le ragioni di attrito originavano proprio dagli effetti negativi del ristorante sul condominio.

Ancora, la sentenza ha richiamato ulteriori risultanze, provenienti da testimoni "neutri", i quali avevano riconosciuto la presenza di un forte odore di frittura sotto il porticato e nell'androne condominiale.

Il Tribunale, di seguito, ha richiamato anche i verbali di accesso della Asl del 2013 e del 2017, precisando peraltro che, in quelle occasioni, come nelle successive, non era stato compiuto alcun ingresso presso gli appartamenti.

Infine, il Giudice ha analiticamente descritto l'impianto di aspirazione e di abbattimento degli odori presente nel ristorante, riscontrando che i ricorrenti non avevano fatto eseguire le necessarie attività manutentive, tra le quali il controllo del generatore di ozono e la rigenerazione delle cartucce a carbone attivo.

5.3. In forza di questi obiettivi elementi, che il Collegio non può ulteriormente verificare, il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità degli imputati anche per la contravvenzione di quell'art. 674 cod. pen., con argomento logico non più sindacabile.

6. I ricorsi, ancora, risultano manifestamente infondati anche sul terzo motivo, che - contestando il concorso di cui all'art. 110 cod. pen. - evocano, al più, la cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen.; la censura non può essere accolta.

6.1. La sentenza ha precisato che entrambi i ricorrenti gestivano l'attività di ristorazione e che entrambi erano titolari della "[OSCURATO:SOCIETA]. di XHEMALI Marieta ed Ermir"; muovendo da tale dato obiettivo, la responsabilità è stata dunque correttamente affermata nei confronti di tutti e due gli imputati.

Non rileva, in questa sede, un'eventuale, differente attività svolta dai due all'interno del ristorante; la questione è di puro merito, e non è ammessa di fronte al Giudice di legittimità, né, peraltro, spiega quali effetti potrebbe produrre con riguardo ai profili contestati con le due contravvenzioni.

6.2. Quanto, poi, al richiamo all'art. 113 cod. pen., questo risulta del tutto generico: i ricorsi non indicano neppure un elemento, eventualmente offerto al Tribunale e non valutato, dal quale sia emerso il carattere colposo degli illeciti riscontrati.

Carattere, peraltro, che la sentenza ha implicitamente escluso - con argomento adeguato - in forza della reiterazione delle condotte, dunque tenute con piena coscienza e volontà.

7. Infine, in ordine alle conclusioni della parte civile, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (tra le altre, Sez. 5, n. 34922 del 29/4/2016, Borghi, Rv. 267769; Sez. 5, n. 29675 del 2/5/2016, Carbonelli, Rv. 267385).

Questo principio di diritto, peraltro, risulta contestato nei ricorsi in termini del tutto vaghi, dunque inammissibili, sul solo presupposto che "un mero e generico richiamo alla costituzione di parte civile non può in alcun modo dirsi minimamente sufficiente a rispettare il dettato normativo."

8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/7/2022 del Tribunale di Vercelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vercelli dichiarava Ermir e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli delle contravvenzioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, 674 cod. pen, e li condannava ciascuno alla pena di 2538 euro di ammenda. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen., con riguardo al reato di cui al capo A). Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità dei ricorrenti in presenza di meri indizi, peraltro privi dei c:aratteri di gravità, precisione e concordanza; la decisione, inoltre, non terrebbe conto di elementi oggettivi, e favorevoli, emersi nel corso del giudizio, come la sentenza del Tribunale civile di Vercelli che avrebbe attestato la mancanza di prova quanto all'utilizzo di olio - ad opera degli imputati - nelle annualità dal 2014 al 2017. Ancora, il Giudice non avrebbe valorizzato la consegna al personale ARPA dei formulari di identificazione rifiuti, relativi allo smaltimento dei rifiuti oleari dal 28/2/2016 al 4/4/2019; ciò, peraltro, escluderebbe anche il profilo soggettivo del reato, non emergendo alcun vantaggio dall'eventuale attività illecita, dato il contratto in corso. La sentenza, inoltre, non avrebbe esaminato la tesi alternativa proposta dai ricorrenti, ossia lo sversamento dell'olio esausto da parte di altri ed ignoti soggetti interni al condominio. Conclusivamente, nessun elemento testimoniale o documentale condurrebbe la massa solida rinvenuta all'attività degli imputati, che, dunque, avrebbero dovuto essere assolti, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; - le stesse censure, insieme alla contraddittorietà della motivazione, sono poi mosse quanto alla contravvenzione di cui al capo B). li Tribunale avrebbe riconosciuto il reato di cui all'art. 674 cod. pen. soltanto sulla base di alcune prove testimoniali, peraltro rese da soggetti che la stessa sentenza riferisce essere in situazione di conflittualità con i ricorrenti. Queste dichiarazioni, inoltre, non avrebbero ricevuto alcuna conferma, dato che nessun altro avrebbe sostenuto che le esalazioni si sarebbero propagate negli appartamenti delle parti civili, e non solo nell'androne o sotto il porticato. Nessun elemento, dunque, proverebbe la consumazione del reato, e la motivazione al riguardo sarebbe palesemente viziata; - erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., omessa motivazione. La sentenza avrebbe addebitato i fatti indistintamente ad entrambi i ricorrenti, a titolo di concorso, senza alcun elemento di riscontro e a titolo di responsabilità oggettiva; non avrebbe considerato, inoltre, i differenti ruoli che i coniugi avrebbero ricoperto nel ristorante. Alle stesse condotte, peraltro, potrebbe al più essere assegnata una connotazione colposa e, dunque, il vincolo tra i ricorrenti potrebbe essere riconosciuto soltanto a norma dell'art. 113 cod. pen., con limitazione di responsabilità; - inosservanza degli artt. 82, 523 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accolto le conclusioni della parte civile sebbene "frettolose e defatigatorie", oltre che oggetto di "una mera ed estemporanea formulazione". Nelle stesse conclusioni, inoltre, non sarebbe stato indicato l'ammontare del risarcimento richiesto, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen., così che la costituzione di parte civile avrebbe dovuto intendersi revocata ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., come affermato anche da questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, che concerne la contravvenzione di cui al capo A), il Tribunale ha redatto una motivazione del tutto solida e adeguata, con la quale ha esaminato con rigore e precisione tutti gli elementi emersi dall'istruttoria, anche quelli sostenuti dai ricorrenti, e ne ha compiuto un'ampia e complessiva lettura, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in questa sede. 4.1. L'affermazione di responsabilità - indicata dal Giudice quale unica soluzione logica all'istruttoria compiuta - è stata infatti preceduta da plurime valutazioni in fatto, così accertandosi che: a) il condominio Arcades - dal 2015 al 2019 - aveva dovuto ricorrere molte volte a servizi di spurgo delle proprie fognature, finanche con traboccamento delle acque nere nei box di pertinenza; b) era stata rivenuta dagli operanti una consistente quantità di materiale occludente, solido e pastoso, con una significativa percentuale di olio e grasso; c) un tale effetto doveva ricondursi (pacificamente) ad un'ingente quantità di olio immessa, nello stesso momento, nella rete fognaria; d) non era verosimile che un tale effetto fosse riconducibile a comportamenti di singoli condomini, dovendosi ipotizzare, altrimenti, che tutti avessero sversato contestualmente molti litri di olio esausto proveniente da uso domestico. Ben più verosimile, invece, era che una situazione del genere fosse addebitabille ad un'attività non domestica, come quella di ristorazione esercitata dai ricorrenti; unica attività imprenditoriale, peraltro, ad utilizzare quel tratto di rete fognaria. 4.2. La sentenza, di seguito, ha preso in esame anche la tesi difensiva dello sversamento da parte di terzi ignoti, ma l'ha respinta in quanto priva di qualunque sostegno istruttorio. Ancora esaminando gli argomenti difensivi, ed in particolare le dichiarazioni degli imputati, il Tribunale ha poi negato fondamento alla versione secondo cui questi avrebbero iniziato a cucinare prodotti ittici soltanto nel giugno 2018; l'istruttoria, infatti, aveva dimostrato che già nel 2014 i NAS avevano registrato la mancata attuazione della procedura di raccolta e smaltimento degli olii, pur prevista nel piano di autocontrollo aziendale.4.3. In senso contrario, peraltro, non possono valere gli argomenti di puro merito che i ricorsi evidenziano, in questa sede neppure valutabili: il riferimento è, ad esempio, alla conclusione di un'apposita convenzione - tra i ricorrenti ed una società - finalizzata allo smaltimento degli olii esausti (successiva al tempo di contestazione); alla consegna - il 7/5/2019, ad opera dei ricorrenti - dei FIR relativi al smaltimento degli olii dal 28/6/2016 al 4/4/2019 (che, contrariamente a quanto si legge nei ricorsi, non si pone affatto in contraddizione con il giudizio di responsabilità, risultando evidente comunque il risparmio di spesa derivante da un illecito smaltimento di rifiuti); alla presenza - ancora al 7/5/2019 - di un fusto di 50 litri contenente gli stessi olii (che, nuovamente, non impedisce per logica l'affermazione di colpevolezza quanto al capo A). Il giudizio di responsabilità sul primo capo, dunque, non merita censura. 5. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. 5.1 La motivazione del Tribunale, infatti, risulta ancora del tutto congrua e solida, ed i vizi che gli imputati sollevano si traducono in una indebita richiesta di nuova e differente valutazione degli stessi esiti istruttori già esaminati nella sentenza. Questa, in particolare, ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni rese da numerosi condomini, univoche nel riferire di odori particolarmente molesti - avvertiti in molti degli appartamenti - riferibili esclusivamente al ristorante gestito dai ricorrenti. 5.2. La sentenza, peraltro, ha dato atto del rapporto di estrema conflittualità tra questi ultimi ed i condomini, ma - con argomento niente affatto contraddittorio, come invece denunciato - ha ritenuto le dichiarazioni dei secondi comunque sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, specie considerando che le ragioni di attrito originavano proprio dagli effetti negativi del ristorante sul condominio. Ancora, la sentenza ha richiamato ulteriori risultanze, provenienti da testimoni "neutri", i quali avevano riconosciuto la presenza di un forte odore di frittura sotto il porticato e nell'androne condominiale. Il Tribunale, di seguito, ha richiamato anche i verbali di accesso della Asl del 2013 e del 2017, precisando peraltro che, in quelle occasioni, come nelle successive, non era stato compiuto alcun ingresso presso gli appartamenti. Infine, il Giudice ha analiticamente descritto l'impianto di aspirazione e di abbattimento degli odori presente nel ristorante, riscontrando che i ricorrenti non avevano fatto eseguire le necessarie attività manutentive, tra le quali il controllo del generatore di ozono e la rigenerazione delle cartucce a carbone attivo. 5.3. In forza di questi obiettivi elementi, che il Collegio non può ulteriormente verificare, il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità degli imputati anche per la contravvenzione di quell'art. 674 cod. pen., con argomento logico non più sindacabile. 6. I ricorsi, ancora, risultano manifestamente infondati anche sul terzo motivo, che - contestando il concorso di cui all'art. 110 cod. pen. - evocano, al più, la cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen.; la censura non può essere accolta. 6.1. La sentenza ha precisato che entrambi i ricorrenti gestivano l'attività di ristorazione e che entrambi erano titolari della "[OSCURATO:SOCIETA]. di XHEMALI Marieta ed Ermir"; muovendo da tale dato obiettivo, la responsabilità è stata dunque correttamente affermata nei confronti di tutti e due gli imputati. Non rileva, in questa sede, un'eventuale, differente attività svolta dai due all'interno del ristorante; la questione è di puro merito, e non è ammessa di fronte al Giudice di legittimità, né, peraltro, spiega quali effetti potrebbe produrre con riguardo ai profili contestati con le due contravvenzioni. 6.2. Quanto, poi, al richiamo all'art. 113 cod. pen., questo risulta del tutto generico: i ricorsi non indicano neppure un elemento, eventualmente offerto al Tribunale e non valutato, dal quale sia emerso il carattere colposo degli illeciti riscontrati. Carattere, peraltro, che la sentenza ha implicitamente escluso - con argomento adeguato - in forza della reiterazione delle condotte, dunque tenute con piena coscienza e volontà. 7. Infine, in ordine alle conclusioni della parte civile, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (tra le altre, Sez. 5, n. 34922 del 29/4/2016, Borghi, Rv. 267769; Sez. 5, n. 29675 del 2/5/2016, Carbonelli, Rv. 267385). Questo principio di diritto, peraltro, risulta contestato nei ricorsi in termini del tutto vaghi, dunque inammissibili, sul solo presupposto che "un mero e generico richiamo alla costituzione di parte civile non può in alcun modo dirsi minimamente sufficiente a rispettare il dettato normativo." 8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d
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