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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 134/1980

ECLI:IT:COST:1980:134
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di due contravvenzioni in materia urbanistica, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, con ordinanza in data 10 dicembre 1974 (n. 347 r.o. 1975), sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 81 cpv. del codice penale nella parte in cui non limita l'applicabilità della normativa della continuazione ai soli delitti, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

All'uopo il giudice a quo osserva che l'eventuale applicazione della disciplina della continuazione ai reati contravvenzionali comporterebbe una "assurda ed ingiustificata" sperequazione a favore di quelli aventi "carattere doloso", che potrebbero usufruirne, rispetto a quelli colposi che, non potendosi nei reati commessi per colpa ravvisare alcun disegno criminoso e perciò tanto meno una unicità di disegno, non potrebbero a tale disciplina essere assoggettati.

Mentre per i delitti l'impossibilità di fare ricorso all'istituto della continuazione nel caso di fattispecie punite a titolo di colpa troverebbe giustificazione nella misura della pena edittale, che è minore di quella prevista per i delitti dolosi, nelle contravvenzioni non vi è tale differenziazione, atteso che la pena comminata per esse sarebbe "in genere" la stessa, quale che sia l'elemento soggettivo (dolo o colpa) che le ha sorrette.

Tale trattamento normativo sarebbe perciò irragionevole e sperequativo, si da ledere l'art. 3 della Costituzione.

Per quanto riguarda la rilevanza, il giudice a quo si limita ad asserire che "la questione della costituzionalità dell'art. 81 cpv. cod. pen., nei limiti sopra indicati, appare rilevante ai fini del decidere ".

Il processo, nel corso del quale la questione è stata sollevata, concerne due contravvenzioni edilizie (per ampliamento senza licenza di fabbricati esistenti), addebitate al medesimo imputato.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocato Generale dello Stato, mentre non si è avuta costituzione di parti.

Nell'atto di intervento l'Avvocatura osserva che la questione sollevata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] di Piave muove dal postulato che la continuazione non si applicherebbe alle contravvenzioni colpose; tale postulato, sempre secondo l'Avvocatura, sarebbe erroneo, atteso che (e all'uopo vengono citate dottrina e giurisprudenza della Corte di Cassazione) anche al responsabile di più contravvenzioni "colpose" sarebbe applicabile la continuazione, quale ritenuta conseguenza "di quel principio fondamentale, dettato dalla Corte di Cassazione, che quando ricorre la continuazione la pena definitiva deve essere meno grave di quella che risulterebbe dal cumulo materiale delle pene".

Si chiede pertanto che la proposta questione venga dichiarata, ove non fosse ritenuta inammissibile, infondata. : La Corte deve preliminarmente rilevare che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo, senza esporre alcun elemento di identificazione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, non adduce nessuna motivazione sulla rilevanza, limitandosi egli a dichiarare che la questione "appare rilevante ai fini del decidere".

Tanto premesso, la questione, così come proposta, è manifestamente inammissibile per la mancata osservanza dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che prescrive come l'autorità giurisdizionale remittente debba riferire "i termini ed i motivi" posti a base della ordinanza con cui la questione viene sollevata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 cpv. del codice penale proposta dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] di Piave con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

-[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di due contravvenzioni in materia urbanistica, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, con ordinanza in data 10 dicembre 1974 (n. 347 r.o. 1975), sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 81 cpv. del codice penale nella parte in cui non limita l'applicabilità della normativa della continuazione ai soli delitti, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione. All'uopo il giudice a quo osserva che l'eventuale applicazione della disciplina della continuazione ai reati contravvenzionali comporterebbe una "assurda ed ingiustificata" sperequazione a favore di quelli aventi "carattere doloso", che potrebbero usufruirne, rispetto a quelli colposi che, non potendosi nei reati commessi per colpa ravvisare alcun disegno criminoso e perciò tanto meno una unicità di disegno, non potrebbero a tale disciplina essere assoggettati. Mentre per i delitti l'impossibilità di fare ricorso all'istituto della continuazione nel caso di fattispecie punite a titolo di colpa troverebbe giustificazione nella misura della pena edittale, che è minore di quella prevista per i delitti dolosi, nelle contravvenzioni non vi è tale differenziazione, atteso che la pena comminata per esse sarebbe "in genere" la stessa, quale che sia l'elemento soggettivo (dolo o colpa) che le ha sorrette. Tale trattamento normativo sarebbe perciò irragionevole e sperequativo, si da ledere l'art. 3 della Costituzione. Per quanto riguarda la rilevanza, il giudice a quo si limita ad asserire che "la questione della costituzionalità dell'art. 81 cpv. cod. pen., nei limiti sopra indicati, appare rilevante ai fini del decidere ". Il processo, nel corso del quale la questione è stata sollevata, concerne due contravvenzioni edilizie (per ampliamento senza licenza di fabbricati esistenti), addebitate al medesimo imputato. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocato Generale dello Stato, mentre non si è avuta costituzione di parti. Nell'atto di intervento l'Avvocatura osserva che la questione sollevata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] di Piave muove dal postulato che la continuazione non si applicherebbe alle contravvenzioni colpose; tale postulato, sempre secondo l'Avvocatura, sarebbe erroneo, atteso che (e all'uopo vengono citate dottrina e giurisprudenza della Corte di Cassazione) anche al responsabile di più contravvenzioni "colpose" sarebbe applicabile la continuazione, quale ritenuta conseguenza "di quel principio fondamentale, dettato dalla Corte di Cassazione, che quando ricorre la continuazione la pena definitiva deve essere meno grave di quella che risulterebbe dal cumulo materiale delle pene". Si chiede pertanto che la proposta questione venga dichiarata, ove non fosse ritenuta inammissibile, infondata. : La Corte deve preliminarmente rilevare che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo, senza esporre alcun elemento di identificazione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, non adduce nessuna motivazione sulla rilevanza, limitandosi egli a dichiarare che la questione "appare rilevante ai fini del decidere". Tanto premesso, la questione, così come proposta, è manifestamente inammissibile per la mancata osservanza dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che prescrive come l'autorità giurisdizionale remittente debba riferire "i termini ed i motivi" posti a base della ordinanza con cui la questione viene sollevata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 cpv. del codice penale proposta dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] di Piave con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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