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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 24379/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29799/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Carinaro (CE) alla via Larga 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- econtro [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di CASERTA, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della Campania n. 3839/2021depositata il 29/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata, e dagli atti di parte, quanto segue.

Il 18 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate Riscossione quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 02820179011395369/000 dell’importo complessivo di € 149.195,44 in relazione a plurime cartelle esattoriali con le quali venne richiesto il pagamento di interessi e sanzioni per ritardato pagamento di IVA, IRAP, IRPEF per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2008, 2004, 2006, 2007. 2.Avverso tale intimazione venne proposto tempestivo ricorso il quale fu accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta. 3.L’Agenzia appellò la decisione e in data 17 marzo 2021 la C.T.R. della Campania pronunciò la sentenza n. 3839/16/21, con la quale dichiarò il parziale difetto di giurisdizione nella parte interessata dai contributi previdenziali, la parziale cessata materia del contendere quanto alle cartelle n. 02820030049935140000, 02820080030522311000; 02820060038724743000 (limitatamente al ruolo 5603/2006); 02820080044644559000 (limitatamente al ruolo n. 5941/2008); nel resto accoglie parzialmente l’appello come in motivazione e di conseguenza parzialmente riformata la sentenza di primo grado.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio. 4.Avverso tale decisione ricorre il contribuente con due motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate e formula ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente evidenzia che nel corpo della sentenza a pagina 5, la C.T.R. afferma: “Quindi, tutte le cartelle indicate alla pagina 9 del ricorso sono annullate come da richiesta, accolta, avanzata dalla Parte ricorrente.

Anche in questo caso va dichiarata la prescrizione delle specifiche pretese di cui sopra”.

Al contempo nel P.Q.M. si legge: “accoglie parzialmente l’appello come in motivazione e riforma parzialmente la sentenza di primo grado”.

Il ricorrente prosegue evidenziando la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e assoluta divergenza tra la motivazione ed il dispositivo.

Tale divergenza, si afferma ancora “incide sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

Ad oggi, infatti lo scrivente avvocato non riesce a comprendere quale sia la decisione presa nella sentenza proprio perché la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo verte su un punto decisivo della controversia”. 2.Il secondo motivo è così rubricato: violazione delle seguenti norme di diritto.

Il ricorrente prosegue affermando che “Pur condividendo le ragioni di diritto indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania nella motivazione, secondo cui per i crediti di natura erariale (Irap, Irpef, Iva e simili) la prescrizione del tributo è decennale, mentre gli interessi e le sanzioni soggiacciono al più breve termine prescrizionale quinquennale, si rappresenta che erronea è la sentenza nella parte in cui accoglie parzialmente l’appello, senza scorporare ed annullare la parte degli interessi e delle sanzioni (prescrizione quinquennale), dal tributo originario (prescrizione decennale)”.

In riferimento alla cartella n. 02820110035003337000, si rappresenta che la stessa sarebbe stata presumibilmente notificata a detta dell’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

“Orbene agli atti non vi è prova della regolarità della notifica, ma qualora l’On.le Corte verificasse la regolarità della notifica non può non scindere il tributo originario (in grassetto) per la quale si applica la prescrizione decennale, dagli interessi e sanzioni per la quale si applica la prescrizione quinquennale.

Pertanto dalla cartella n. 02820110035003337000 bisognerebbe scorporare sanzioni ed interessi”.

In relazione alle altre cartelle si evidenzia che sarebbero tutte state notificate oltre il decennio e che in assenza di prova di un atto interruttivo, il termine prescrizionale sarebbe spirato. 3.Il controricorrente eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso perché irrispettoso del principio di autosufficienza e “affidato a due mezzi cassatori palesemente inammissibili”.

Il primo motivo, in quest’ottica, veicolerebbe una censura non sussumibile nell’alveo di quelle articolabili con ricorso per cassazione mentre il secondo sarebbe aspecifico e inficiato da genericità viziante, tanto da non chiarire se trattasi di denuncia di error in procedendo o in iudicando.

Circa poi la invocata prescrizione “almeno” degli interessi si contesta la novità della questione ed il difetto di autosufficienza.

L’Agenzia propone infine ricorso incidentale affidato ad un motivo con il quale denuncia la nullità della sentenza per motivazione mancante o comunque apparente. 4.Il ricorso principale come formulato è ammissibile nella sua formulazione.

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Ciò si è verificato nel caso di specie perché, ancorché non esplicitato, e possibile comprendere a quale ragione di impugnazione si debbano ricondurre le censure.

4.1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Questa Corte ha avuto modo più volte di chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Nella specie la motivazione contiene un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

La sentenza afferma inizialmente che “il ricorso d'appello è parzialmente fondato e, quindi, è parzialmente accolto, tranne nella parte in cui è dichiarata la parziale cessata materia del contendere ed il parziale difetto di giurisdizione”.

Nella esplicitazione dell’assunto tuttavia non è dato comprendere in quali esatti termini l’appello sia parzialmente accolto.

Quali siano le cartelle annullate, totalmente, parzialmente etc.

In particolare si afferma “tutte le cartelle indicate alla pagina 9 del ricorso sono annullate come da richiesta, accolta, avanzata dalla Parte ricorrente.

Anche in questo caso va dichiarata la prescrizione delle specifiche pretese di cui sopra.” Tuttavia non è dato sapere quali siano.

A ciò si aggiunga che nella sentenza si è inoltre evidenziato in più parti la diversità di termini prescrizionali tra pretesa principale erariale, interessi e sanzioni.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo.

Il ricorso incidentale è altresì assorbito.

La sentenza, in conclusione, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale determinerà altresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29799/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Carinaro (CE) alla via Larga 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- econtro [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di CASERTA, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della Campania n. 3839/2021depositata il 29/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata, e dagli atti di parte, quanto segue. Il 18 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate Riscossione quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 02820179011395369/000 dell’importo complessivo di € 149.195,44 in relazione a plurime cartelle esattoriali con le quali venne richiesto il pagamento di interessi e sanzioni per ritardato pagamento di IVA, IRAP, IRPEF per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2008, 2004, 2006, 2007. 2.Avverso tale intimazione venne proposto tempestivo ricorso il quale fu accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta. 3.L’Agenzia appellò la decisione e in data 17 marzo 2021 la C.T.R. della Campania pronunciò la sentenza n. 3839/16/21, con la quale dichiarò il parziale difetto di giurisdizione nella parte interessata dai contributi previdenziali, la parziale cessata materia del contendere quanto alle cartelle n. 02820030049935140000, 02820080030522311000; 02820060038724743000 (limitatamente al ruolo 5603/2006); 02820080044644559000 (limitatamente al ruolo n. 5941/2008); nel resto accoglie parzialmente l’appello come in motivazione e di conseguenza parzialmente riformata la sentenza di primo grado. Compensa le spese dei due gradi di giudizio. 4.Avverso tale decisione ricorre il contribuente con due motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate e formula ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente evidenzia che nel corpo della sentenza a pagina 5, la C.T.R. afferma: “Quindi, tutte le cartelle indicate alla pagina 9 del ricorso sono annullate come da richiesta, accolta, avanzata dalla Parte ricorrente. Anche in questo caso va dichiarata la prescrizione delle specifiche pretese di cui sopra”. Al contempo nel P.Q.M. si legge: “accoglie parzialmente l’appello come in motivazione e riforma parzialmente la sentenza di primo grado”. Il ricorrente prosegue evidenziando la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e assoluta divergenza tra la motivazione ed il dispositivo. Tale divergenza, si afferma ancora “incide sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Ad oggi, infatti lo scrivente avvocato non riesce a comprendere quale sia la decisione presa nella sentenza proprio perché la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo verte su un punto decisivo della controversia”. 2.Il secondo motivo è così rubricato: violazione delle seguenti norme di diritto. Il ricorrente prosegue affermando che “Pur condividendo le ragioni di diritto indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania nella motivazione, secondo cui per i crediti di natura erariale (Irap, Irpef, Iva e simili) la prescrizione del tributo è decennale, mentre gli interessi e le sanzioni soggiacciono al più breve termine prescrizionale quinquennale, si rappresenta che erronea è la sentenza nella parte in cui accoglie parzialmente l’appello, senza scorporare ed annullare la parte degli interessi e delle sanzioni (prescrizione quinquennale), dal tributo originario (prescrizione decennale)”. In riferimento alla cartella n. 02820110035003337000, si rappresenta che la stessa sarebbe stata presumibilmente notificata a detta dell’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. “Orbene agli atti non vi è prova della regolarità della notifica, ma qualora l’On.le Corte verificasse la regolarità della notifica non può non scindere il tributo originario (in grassetto) per la quale si applica la prescrizione decennale, dagli interessi e sanzioni per la quale si applica la prescrizione quinquennale. Pertanto dalla cartella n. 02820110035003337000 bisognerebbe scorporare sanzioni ed interessi”. In relazione alle altre cartelle si evidenzia che sarebbero tutte state notificate oltre il decennio e che in assenza di prova di un atto interruttivo, il termine prescrizionale sarebbe spirato. 3.Il controricorrente eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso perché irrispettoso del principio di autosufficienza e “affidato a due mezzi cassatori palesemente inammissibili”. Il primo motivo, in quest’ottica, veicolerebbe una censura non sussumibile nell’alveo di quelle articolabili con ricorso per cassazione mentre il secondo sarebbe aspecifico e inficiato da genericità viziante, tanto da non chiarire se trattasi di denuncia di error in procedendo o in iudicando. Circa poi la invocata prescrizione “almeno” degli interessi si contesta la novità della questione ed il difetto di autosufficienza. L’Agenzia propone infine ricorso incidentale affidato ad un motivo con il quale denuncia la nullità della sentenza per motivazione mancante o comunque apparente. 4.Il ricorso principale come formulato è ammissibile nella sua formulazione. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di una delle predette ipotesi. Ciò si è verificato nel caso di specie perché, ancorché non esplicitato, e possibile comprendere a quale ragione di impugnazione si debbano ricondurre le censure. 4.1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Questa Corte ha avuto modo più volte di chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Nella specie la motivazione contiene un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La sentenza afferma inizialmente che “il ricorso d'appello è parzialmente fondato e, quindi, è parzialmente accolto, tranne nella parte in cui è dichiarata la parziale cessata materia del contendere ed il parziale difetto di giurisdizione”. Nella esplicitazione dell’assunto tuttavia non è dato comprendere in quali esatti termini l’appello sia parzialmente accolto. Quali siano le cartelle annullate, totalmente, parzialmente etc. In particolare si afferma “tutte le cartelle indicate alla pagina 9 del ricorso sono annullate come da richiesta, accolta, avanzata dalla Parte ricorrente. Anche in questo caso va dichiarata la prescrizione delle specifiche pretese di cui sopra.” Tuttavia non è dato sapere quali siano. A ciò si aggiunga che nella sentenza si è inoltre evidenziato in più parti la diversità di termini prescrizionali tra pretesa principale erariale, interessi e sanzioni. Ne deriva l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo. Il ricorso incidentale è altresì assorbito. La sentenza, in conclusione, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale determinerà altresì le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Sentenza Cassazione n. 24379/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris