CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1971
Cassazione n. 47807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1971 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13554/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. ed a quella di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., di quelle generiche, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e, dall'altra, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio