CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 15425 del 5 marzo 2024 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza di questa Corte n. 15425 del 5 marzo 2024, depositata il 1.5 aprile successivo, con la quale è stato rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 maggio 2023, che ne aveva confermato la condanna per il delitto di estorsione aggravata dall'impiego dei "metodo mafioso". Deduce la difesa ricorrente che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo: a) sulla presenza di un precedente giudicato, emesso nell'ambito di un diverso processo, all'esito del quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], recependo le conclusioni della perizia disposta nel corso del medesimo, aveva concluso per l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; b) sulla configurabilità del delitto di estorsione oggetto della sentenza; c) sul diniego delle attenuanti generiche, per aver reputato corretta la motivazione resa sul punto dalla Corte d'appello, che lo aveva giustificato in ragione della tendenza del Gentile a simulare la sua condizione d'incapacità di stare in giudizio, tuttavia ritenuta da quei giudici in assenza di qualsiasi riscontro probatorio. 2. Si procede a norma dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto proposto fuori dall'ipotesi prevista dal comma 1 del medesimo articolo e, comunque, per motivi manifestamente infondati. 3. In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (così, per tutte, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Nello specifico, nessun errore percettivo vizia la decisione impugnata, avendo la Corte di cassazione rettamente inteso il ricorso propostole ed avendo compiutamente esaminato i motivi rassegnatile, rilevando come la Corte d'appello avesse, con valutazione specifica, meditata ed ampiamente motivata, valutato l'anzidetta sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e l'indagine tecnica alla stessa sottesa. Egualmente, nella sentenza oggetto di ricorso, si rinviene una compiuta valutazione delle ulteriori doglianze reiterate dall'interessato in questa sede, nella quale la Corte di cassazione si deve arrestare a tale vaglio, non potendo sindacare la correttezza o meno del decisum. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom