CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 43600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza applicativa della detenzione domiciliare e rigettato altresì l'istanza di misure alternative alla detenzione; ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché deduce vizi di motivazione del tutto insussistenti; rilevato, invero, che il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta il ricorrente - non contraddittoria ed ha, in primo luogo, fondato il rigetto dell'opposizione sul dato, non avversato neppure con il ricorso, della assenza di attività lavorativa e/o risocializzate; quanto, poi, all'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione ha correttamente preso atto che il ricorrente si era reso irreperibile presso il domicilio che egli stesso aveva indicato, come attestato dalla nota dei militari della locale Arma dei Carabinieri in data 6 marzo 2023; ritenuto che, a tale motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]