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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 35240/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso elnsiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, emessa il 16.6.2021, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città, in data 12.12.2019, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto per insussistenza del fatto, nonché dichiarato lo stesso colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto al punto 1) del capo di imputazione (art. 216, comma 1, n. 2),

I. fall.), e, ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena principale di anni tre e mesi sei di reclusione, applicando le pene accessorie fallimentari per pari durata.

Il giudice di primo grado aveva, in particolare, condannato Maisetti poiché, in qualità di amministratore di fatto della società 4RENT S.r.l. - dichiarata fallita in data 13 luglio 2012 - e di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta socia della 4RENT), allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto vantaggio, in concorso, sottraeva e distruggeva i libri e le scritture contabili della società e comunque li teneva in guisa tale da non consentire la ricostruzione degli affari della società.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, prospettando due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. per avere, la Corte di Appello, introdotto una preclusione processuale non prevista dalla legge, nonché la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia quale la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Con l'atto di appello si era contestata l'affermazione di responsabilità "per non aver commesso il fatto", quindi il punto devoluto alla cognizione del giudice d'appello era quello relativo all'affermazione della responsabilità penale rappresentata dalla combinazione dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, laddove nella pronuncia impugnata nulla si dice in ordine all'aspetto soggettivo del reato, e ciò pur prevedendo la fattispecie di bancarotta documentale due ipotesi alternative assistite da diverso dolo, generico o specifico; sicchè essendo contestate entrambe tali ipotesi al Maisetti, la corte territoriale avrebbe dovuto argomentare in ordine a entrambi tali profili di dolo.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen. per avere, la Corte di Appello, con una motivazione laconica oltre che mal impostata in diritto, confermato l'incremento sanzionatorio per la recidiva ragionando in maniera del tutto slegata dalla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte "Calibè" (n. 35738/2010) secondo cui occorre verificare - in concreto - se la reiterazione dell'illecito sia da ritenere sinonimo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

In particolare, a fronte della segnalazione della difesa per cui le precedenti condanne in capo al ricorrente erano risalenti agli anni 2007 e 2010 e che era stata riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto di queste pronunce, riferibili addirittura all'anno 2004, ed aventi caratteristiche diverse e differenti finalità, la Corte, a pag. 8, attua un giudizio prognostico in relazione al pericolo di ricaduta attinente a profilo del tutto estraneo alla valutazione della ricorrenza in concreto della recidiva, senza prendere atto della profonda diversità dei precedenti episodi rispetto al fatto per cui si procede, né del consistente intervallo temporale esistente tra essi.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Posto che secondo i principi di questa Corte (Sez.

Un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. il 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, la rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione che servono a circoscrivere l'ambito di esercizio dei poteri di piena cognitio del giudice di secondo grado, si osserva che, nel caso di specie, dall'esame del corrispondente motivo di appello sul punto (alle pag. 1 - 9 dell'atto di impugnazione) non risulta enunciato né argomentato alcun rilievo critico rispetto all'elemento soggettivo del reato ed è evidente come la doglianza si incentri esclusivamente sull'insussistenza dell'elemento oggettivo o meglio, ancor più specificamente, sulla qualità di amministratore di fatto attribuita al Maisetti; con l'appello si era inteso rappresentare che è, a monte, mancata un'attività decisoria-gestoria riferibile al ricorrente, che difettasse la prova di un coinvolgimento del Maisetti nella vicenda, evidenziando tra l'altro l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che, pur avendo definito la sua posizione col patteggiamento ammettendo anche la distrazione, avrebbe avuto interesse a mentire per discolparsi) e l'inconferenza delle altre testimonianze poste a base della ricostruzione accusatoria nella parte in cui delinea il Maisetti come amministratore di fatto della società; tant'è che con lo stesso atto si concludeva per l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..Di talché, difettando la contestazione dell'elemento soggettivo, nel caso di specie, correttamente la Corte di appello ha motivato sul punto devoluto relativo al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, ribadendo la statuizione già raggiunta in primo grado (alle pag. 12 - 14 della sentenza del Tribunale), ritenendo le prove raccolte significative e concludenti dello svolgimento con continuità di attività decisionale da parte del ricorrente.

E' solo il caso di precisare che, peraltro, secondola giurisprudenza dì questa Corte "in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata" (v.

Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e al., Rv. 271753 - 01).

3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta affatto con la pronuncia impugnata, né con le argomentazioni già affermate dal giudice di primo grado e nemmeno con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia.

Ed invero, si rammenta che, una volta contestata la recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e dì pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato rìscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (v.

Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Alla stregua del principio appena esposto, manifestamente infondato si appalesa il motivo articolato dal ricorrente, avendo la Corte di appello ritenuto condivisibile l'aumento di pena per la recidiva reiterata contestata verificando che la ricaduta nel reato fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggìore pericolosità del prevenuto tale da rappresentare una circostanza rilevante ai fini dell'aggravamento della pena.

Tale motivazione, che rileva nella reiterazione precisi accorgimenti - l'uso di paraventi, quali la propria compagna e l'amico Marino - adottati scientemente dal ricorrente per evitare di esser formalmente coinvolto nella gestione di altre società, onde non incorrere nuovamente nella commissione di ulteriori reati fallimentari, si integra e si salda senza alcun vizio con quella della sentenza di primo grado, nella quale è stato dato atto della sussistenza di due precedenti specifici in capo al Maísetti per condanne per fatti di bancarotta fraudolenta, risalenti al 2004,, divenute irrevocabili nel 2007 e nel 20/0.

D'altronde, a nulla potrebbe rilevare l'eventuale unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione dal momento che non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296 - 01).

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria dì inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso elnsiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 16.6.2021, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città, in data 12.12.2019, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto per insussistenza del fatto, nonché dichiarato lo stesso colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto al punto 1) del capo di imputazione (art. 216, comma 1, n. 2), I. fall.), e, ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena principale di anni tre e mesi sei di reclusione, applicando le pene accessorie fallimentari per pari durata. Il giudice di primo grado aveva, in particolare, condannato Maisetti poiché, in qualità di amministratore di fatto della società 4RENT S.r.l. - dichiarata fallita in data 13 luglio 2012 - e di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta socia della 4RENT), allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto vantaggio, in concorso, sottraeva e distruggeva i libri e le scritture contabili della società e comunque li teneva in guisa tale da non consentire la ricostruzione degli affari della società. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, prospettando due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. per avere, la Corte di Appello, introdotto una preclusione processuale non prevista dalla legge, nonché la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia quale la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Con l'atto di appello si era contestata l'affermazione di responsabilità "per non aver commesso il fatto", quindi il punto devoluto alla cognizione del giudice d'appello era quello relativo all'affermazione della responsabilità penale rappresentata dalla combinazione dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, laddove nella pronuncia impugnata nulla si dice in ordine all'aspetto soggettivo del reato, e ciò pur prevedendo la fattispecie di bancarotta documentale due ipotesi alternative assistite da diverso dolo, generico o specifico; sicchè essendo contestate entrambe tali ipotesi al Maisetti, la corte territoriale avrebbe dovuto argomentare in ordine a entrambi tali profili di dolo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen. per avere, la Corte di Appello, con una motivazione laconica oltre che mal impostata in diritto, confermato l'incremento sanzionatorio per la recidiva ragionando in maniera del tutto slegata dalla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte "Calibè" (n. 35738/2010) secondo cui occorre verificare - in concreto - se la reiterazione dell'illecito sia da ritenere sinonimo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. In particolare, a fronte della segnalazione della difesa per cui le precedenti condanne in capo al ricorrente erano risalenti agli anni 2007 e 2010 e che era stata riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto di queste pronunce, riferibili addirittura all'anno 2004, ed aventi caratteristiche diverse e differenti finalità, la Corte, a pag. 8, attua un giudizio prognostico in relazione al pericolo di ricaduta attinente a profilo del tutto estraneo alla valutazione della ricorrenza in concreto della recidiva, senza prendere atto della profonda diversità dei precedenti episodi rispetto al fatto per cui si procede, né del consistente intervallo temporale esistente tra essi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Posto che secondo i principi di questa Corte (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. il 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, la rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione che servono a circoscrivere l'ambito di esercizio dei poteri di piena cognitio del giudice di secondo grado, si osserva che, nel caso di specie, dall'esame del corrispondente motivo di appello sul punto (alle pag. 1 - 9 dell'atto di impugnazione) non risulta enunciato né argomentato alcun rilievo critico rispetto all'elemento soggettivo del reato ed è evidente come la doglianza si incentri esclusivamente sull'insussistenza dell'elemento oggettivo o meglio, ancor più specificamente, sulla qualità di amministratore di fatto attribuita al Maisetti; con l'appello si era inteso rappresentare che è, a monte, mancata un'attività decisoria-gestoria riferibile al ricorrente, che difettasse la prova di un coinvolgimento del Maisetti nella vicenda, evidenziando tra l'altro l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che, pur avendo definito la sua posizione col patteggiamento ammettendo anche la distrazione, avrebbe avuto interesse a mentire per discolparsi) e l'inconferenza delle altre testimonianze poste a base della ricostruzione accusatoria nella parte in cui delinea il Maisetti come amministratore di fatto della società; tant'è che con lo stesso atto si concludeva per l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..Di talché, difettando la contestazione dell'elemento soggettivo, nel caso di specie, correttamente la Corte di appello ha motivato sul punto devoluto relativo al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, ribadendo la statuizione già raggiunta in primo grado (alle pag. 12 - 14 della sentenza del Tribunale), ritenendo le prove raccolte significative e concludenti dello svolgimento con continuità di attività decisionale da parte del ricorrente. E' solo il caso di precisare che, peraltro, secondola giurisprudenza dì questa Corte "in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata" (v. Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e al., Rv. 271753 - 01). 3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta affatto con la pronuncia impugnata, né con le argomentazioni già affermate dal giudice di primo grado e nemmeno con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia. Ed invero, si rammenta che, una volta contestata la recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e dì pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato rìscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (v. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Alla stregua del principio appena esposto, manifestamente infondato si appalesa il motivo articolato dal ricorrente, avendo la Corte di appello ritenuto condivisibile l'aumento di pena per la recidiva reiterata contestata verificando che la ricaduta nel reato fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggìore pericolosità del prevenuto tale da rappresentare una circostanza rilevante ai fini dell'aggravamento della pena. Tale motivazione, che rileva nella reiterazione precisi accorgimenti - l'uso di paraventi, quali la propria compagna e l'amico Marino - adottati scientemente dal ricorrente per evitare di esser formalmente coinvolto nella gestione di altre società, onde non incorrere nuovamente nella commissione di ulteriori reati fallimentari, si integra e si salda senza alcun vizio con quella della sentenza di primo grado, nella quale è stato dato atto della sussistenza di due precedenti specifici in capo al Maísetti per condanne per fatti di bancarotta fraudolenta, risalenti al 2004,, divenute irrevocabili nel 2007 e nel 20/0. D'altronde, a nulla potrebbe rilevare l'eventuale unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione dal momento che non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296 - 01). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria dì inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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