CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge, per essere stata applicata una pena illegale (nella specie), avendo la Corte territoriale irrogato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.2.50 di multa, pur trattandosi di un reato contravvenzionale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sulla scorta del condivisibile principio per cui il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile, e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a correggere l'erronea indicazione, nel dispositivo, della pena pecuniaria, dovuta a mero errore materiale, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019, Rv. 278036 - 01; cfr., sulla stessa linea, Sez. 4, n. 4114 del 10/01/2014, Rv. 258187 - 01; Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014, Rv. 259281 - 01; Sez. 6, n. 12597 del 20/02/2004, Rv. 229216 - 01). 2. Nel caso che occupa, infatti, il ricorrente ha denunciato essenzialmente un errore materiale riguardante la specie (e non l'entità) della pena irrogata dal giudice di merito, trattandosi di condanna riferita ad un reato contravvenzionale, per cui la (corretta) pena da indicare in dispositivo doveva fare riferimento all'arresto (per la pena detentiva) e all'ammenda (per la pena pecuniaria), come del resto già specificato nella parte motiva della sentenza impugnata. Tuttavia, in casi del genere, il rimedio esperibile è l'istanza di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen., norma che esplicitamente esclude che alla correzione possa provvedere il giudice dinanzi al quale sia impugnato il provvedimento da correggere, qualora l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, come nel caso. 3. Non si ritiene, quindi, condivisibile il diverso (e minoritario) orientamento, di recente ribadito da Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Rv. 283650 - 01 nella seguente massima: "Il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art.130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile". In proposito, mette conto osservare che la disciplina di cui all'art. 130 cod. proc. pen. ha carattere generale, trovando applicazione in tutti i casi di correzione di errori materiali, ivi compresi quelli disciplinati dalla specifica disposizione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che non può essere considerata derogatoria rispetto alla prima, non soccorrendo al riguardo alcun decisivo argomento letterale né sistematico idoneo a differenziare la disciplina dell'emenda dell'errore materiale dinanzi alla Corte di legittimità, il cui presupposto resta la presentazione di un ricorso che sia (anche) pertinente a vizi di legittimità. Sotto questo profilo, il diverso orientamento dianzi indicato si limita ad ipotizzare un carattere di specialità della disposizione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. rispetto all'art. 130 cod. proc. pen. (che appunto contempla la previa "ammissibilità" dell'eventuale "impugnazione" del provvedimento affetto da errore), piuttosto che fondarsi su una analisi strutturale del vizio di violazione di legge per errore di diritto e della sua latitudine concettuale. È indubbio, del resto, che il ricorso per cassazione costituisca un ordinario mezzo di impugnazione, sicché la disposizione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che esclude il potere di rettifica del giudice dell'impugnazione qualora la stessa sia dichiarata inammissibile, non può che trovare applicazione anche al giudizio di legittimità, posto che altrimenti tale disposizione non avrebbe ragione di essere. In tale prospettiva, dunque, la norma di cui all'art. 619 cod. proc. pen. va interpretata nel senso che la rettifica (del provvedimento impugnato) è sempre possibile, nei termini indicati dalla specifica disposizione in questione, a condizione che il ricorso sia stato proposto per motivi che lo rendano ammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 4. Nella specie, come già accennato, l'inammissibilità dell'impugnazione è tanto più evidente, se si considera che l'unico motivo di ricorso proposto attiene proprio ad una istanza di correzione di errore materiale, che avrebbe potuto e dovuto essere veicolata nell'unico rimedio possibile, vale a dire quello previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., e non certo mediante il ricorso per cassazione; sicché nella specie non vi è spazio alcuno per l'applicabilità della disposizione di cui all'art.619 cod. proc. pen., norma che presuppone la (corretta) instaurazione di un giudizio di legittimità nelle forme e con le modalità previste dall'art. 606 cod. proc. pen. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i