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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25896/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la Corte di appello, in sede di rinvio, al fine di motivare in ordine alla contestata recidiva ed al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento all'aumento per la continuazione, ha reso motivazione adeguata ponendo l'accento sulla specifica condotta realizzata nella medesima giornata tesa a rapinare due istituti bancari, circostanze che, unitamente ai plurimi e gravi precedenti penali ed alla commissione dei reati con violazione del regime detentivo, deponevano per la conferma di rilevante e specifica pericolosità già ampiamente dimostrata in passato e persistente nonostante le numerose condanne prive di alcun effetto dissuasivo; che la determinazione della pena, appena al di sopra del minimo edittale, e l'eseguo aumento per la continuazione, sono stati correttamente motivati sulla base della pessima personalità dell'imputato e delle modalità delle condotte di reato; osservato che i motivi di presentano generici nella parte in cui ignorano il contenuto della decisione della Corte di merito su detti profili solo formalmente censurato di carenze argomentative; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la Corte di appello, in sede di rinvio, al fine di motivare in ordine alla contestata recidiva ed al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento all'aumento per la continuazione, ha reso motivazione adeguata ponendo l'accento sulla specifica condotta realizzata nella medesima giornata tesa a rapinare due istituti bancari, circostanze che, unitamente ai plurimi e gravi precedenti penali ed alla commissione dei reati con violazione del regime detentivo, deponevano per la conferma di rilevante e specifica pericolosità già ampiamente dimostrata in passato e persistente nonostante le numerose condanne prive di alcun effetto dissuasivo; che la determinazione della pena, appena al di sopra del minimo edittale, e l'eseguo aumento per la continuazione, sono stati correttamente motivati sulla base della pessima personalità dell'imputato e delle modalità delle condotte di reato; osservato che i motivi di presentano generici nella parte in cui ignorano il contenuto della decisione della Corte di merito su detti profili solo formalmente censurato di carenze argomentative; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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