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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09253/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza della validità per l'espatrio del documento di identificazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, nella misura in cui gli accertamenti tecnici emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale hanno comprovato, mediante comparazione con gli specimen genuini della medesima tipologia del documento reperito in possesso all'imputato, che la carta d'identità trovata in possesso del prevenuto riproduceva un documento che, ove genuino, sarebbe stato pacificamente valido per l'espatrio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza della validità per l'espatrio del documento di identificazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, nella misura in cui gli accertamenti tecnici emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale hanno comprovato, mediante comparazione con gli specimen genuini della medesima tipologia del documento reperito in possesso all'imputato, che la carta d'identità trovata in possesso del prevenuto riproduceva un documento che, ove genuino, sarebbe stato pacificamente valido per l'espatrio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09253/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris