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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19022/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti-;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in veste di persona offesa, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Arezzo il 14 maggio - 26 maggio 2021 ha dichiarato ex art. 410-bis cod. proc. pen. inammissibile il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione adottata dal G.i.p. del Tribunale di Arezzo del 6 aprile 2021, all'esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],viindagato per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, ergo l'esame della stessa persona offesa sulla esatta dinamica dell'incidente stradale. 3.11 ricorso è inammissibile poiché è stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277433).

4. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e della manifesta infondatezza del motivo dedotto.

5. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021.

Il Consiglio e estensore [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. v)EPOS%TTO t4 C NCELL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti-;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in veste di persona offesa, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Arezzo il 14 maggio - 26 maggio 2021 ha dichiarato ex art. 410-bis cod. proc. pen. inammissibile il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione adottata dal G.i.p. del Tribunale di Arezzo del 6 aprile 2021, all'esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],viindagato per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, ergo l'esame della stessa persona offesa sulla esatta dinamica dell'incidente stradale. 3.11 ricorso è inammissibile poiché è stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277433). 4. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e della manifesta infondatezza del motivo dedotto. 5. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consiglio e estensore [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. v)EPOS%TTO t4 C NCELL
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