CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati con un unico atto dal difensore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la prima censura sulla sussistenza della penale responsabilità non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 372 cod. pen. Rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello. Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in considerazione del fatto che la prescrizione non era ancora maturata al momento della pronuncia della Corte d'appello, non avendo il ricorrente tenuto conto delle sospensioni causa COVID e delle astensioni delle difensore; Osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presi0Qite i Maria S na [OSCURATO:PERSONA].riScuolo [OSCURATO:PERSONA] CANCEU_MA -3 AG 2