CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (già F.M. IMPIANTI di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria di questa CORTE DI CASSAZIONE, ROMA, PIAZZA C. BECCARIA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, Oggetto: contributi l.n.233/91 art.8 RGN Cron. Rep. Ud.7.2.23 PU presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.4127/17, depositata il 25.5.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 7.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso alcune cartelle esattoriali emesse dall’Inps e aventi ad oggetto il pagamento di contributi non versati facendo indebito ricorso ai benefici previsti all’art.8, co.4 legge n.223/91. Riteneva la Corte che tra la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che aveva proceduto ai licenziamenti dei lavoratori poi iscritti alle liste di mobilità e la [OSCURATO:SOCIETA], che tali lavoratori aveva assunto, vi fosse una sostanziale coincidenza di assetti proprietari, posto che Fummo era anchesocio della [OSCURATO:SOCIETA] e gli altri soci della stessa erano suoi stretti parenti, ovvero i genitori, la sorella e il cognato. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per un motivo. Inps, in proprio e quale mandatario speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] spa ([OSCURATO:SOCIETA]) si è limitato a conferire procura speciale in calce al ricorso notificato. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, co.4 e 4 bis legge n.233/91 in connessione con gli artt.2112, 2555, 2697 c.c., e con l’art.15 legge n.264/40, nonché vizio di motivazione della sentenza, per non avere la Corte considerato che la ditta Fummo era impresa del tutto distinta dalla [OSCURATO:SOCIETA], nella quale Fummo figurava solo come socio accomandante. La [OSCURATO:SOCIETA] aveva risorse economiche proprie, beni propri, insegna e locali assolutamente diversi da quelli della ditta Fummo. Il motivo è manifestamente infondato. Il beneficio contributivo previsto all’art.8, co.4 legge n.223/91 è escluso quando, in base al comma 4 bis della stessa disposizione, i lavoratori siano stati assunti “da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”. Nell’esegesi di tale norma, questa Corte ha più volte affermato che la sostanziale coincidenza di assetti proprietari suppone la presenza di un comune nucleo proprietario delle due imprese, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cass.9532/02, Cass.20499/08, Cass.16288/11, Cass.9662/19). Si è precisato che gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass.8988/08, Cass.20499/08). Deve aggiungersi che non è necessario, ai fini della sostanziale coincidenza di assetti proprietari, che entro le due imprese figurino uno o più soggetti comuni a entrambe. Questa Corte ha infatti dato rilevo anche a legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci (così Cass.20499/08, Cass.9224/06), tali per cui tra le due imprese si instauri una collaborazione e un comune agire sul mercato capaci di realizzare un’operazione unitaria e coordinata comportante il licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte dell’altra. Ciò posto, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’art.8, co.4 bis legge n.223/91, come interpretato da questa Corte, laddove ha ritenuto che il legame familiare tra Fummo, socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA] al 20%, e gli altri soci della stessa, ovvero i genitori, la sorella e il cognato, fosse sufficiente ad integrare la sostanziale coincidenza di assetti proprietari, permettendo al medesimo nucleo familiare di organizzare un’operazione coordinata tra le due imprese di licenziamento e successiva assunzione dei medesimi lavoratori. Il fatto poi che Fummo fosse socio di capitali senza poteri gestionali nella [OSCURATO:SOCIETA] non esclude la ricorrenza di un unitario nucleo familiare in grado di decidere una strategia unitaria che coinvolgesse le due imprese e volta al passaggio dei lavoratori dall’una all’altra mediante licenziamento e successiva riassunzione. Per il resto, la Corte d’appello ha correttamente rilevato che la diversità di attività tra le due imprese, non esclude la sostanziale coincidenza di assetti proprietari. Invero, l’art.8, co.4 bis legge n.223/91 ammette che la coincidenza sostanziale di assetti proprietari possa darsi tra imprese che operano in un “diverso settore di attività”. Allo stesso modo, come ancora rilevato dalla Corte d’appello, la norma in questione non presuppone una cessione d’azienda (art.2112 c.c.) tra le due imprese, sicché non sono conducenti le circostanze di fatto addotte in ricorso sull’autonomia e diversità del complesso aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] da quello della ditta Fummo.Il motivo è poi inammissibile laddove adduce vizio di motivazione, posto che il vizio di motivazione non è più denunciabile in cassazione a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta con l’art. 54 d.l. n.83/12, convertito, con modificazioni, dalla legge n.134/12, applicabile nella specie ratione temporis (fra le tante: Cass.12355/20, Cass.17470/18, Cass.13641/16). Conclusivamente, il ricorso va respinto, senza alcuna statuizione sulle spese non avendo l’Inps svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese; Così deciso in Roma, all