CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 16213/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16811-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendeunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -intimato - avverso il decreto n. 2924/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositatoil 05/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di citazione notificato il 23.06.2008 ad [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’odierno ricorrente , deceduta in data 01.10.2017, aveva inizio un processo svoltosi in primo g rado dinanzi al Tribunale di Napoli, in grado di appello dinanzi alla Ric. 2022 n. 16811 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -2- Corte di appello di Napoli ed in sede di rimessione ex art. 354 cod. proc. civ. nuovamente dinanzi al Tribunale di Napoli, che ha deciso con sentenza del 23.03.2021. Giudizio presuppostoallo stato integralmente sfavorevole alla de cuius, in quanto la pretesa della convenuta in via riconvenzionale è stata rigettata anche nel giudizio di rinvio. 2. In data 17.01.2022 SalvatoreCastaldi, erede di [OSCURATO:PERSONA], depositava ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Napoli per ottenere il risarcimento del danno per irragionevole durata del processo presupposto. 2.1. Il giudice monocratico accoglieva il ricorso per equa riparazione e condannava il Ministero al pagamento della somma di €266,00 a favore del Castaldi, pari alla quota spettante iure successionis al ricorrente , così calcolata: €400,00 per ciascun anno, per un ammontare complessivo di euro 1.200,00, detratta la riduzione di 1/3 prevista ex ar t. 2 - bis comma 1 - ter legge 24 marzo 2001, n. 89, per un importo complessivopari ad €800,00; con condanna del Ministero a pagare al procuratore del Castaldi, dichiaratosi antistatario, l'importo di €225,00 per onorari, oltre ad €27,00 per spese le spese ge nerali nella misura del 15% (oltre I.V.A. e C . P . A . ). 3. Il decreto monitorio veniva impugnato dal Castaldi innanzi alla Corte d’Appello di Napoli in composizione collegiale, che con decreto n. 2924/2021 accoglieva parzialmente l’opposizione , osservando, per quel che qui ancora rileva: - non può essere riconosciuto all'opponente l’i ntegrale indennizzo liquidato, in quanto ha proposto il ricorso ex «legge Pinto» per ottenere il pagamento esclusivamente in proprio favore, nonostante la presenza di altri coeredi. Nell’ipotesi di pluralità di eredi, infatti, il singolo coerede può agire singolarmente, ma deve chiedere il pagamento in favore della Ric. 2022 n. 16811 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -3- comunione ereditaria. Nel caso di specie, innanzitutto deve ritenersi che non è questa la sede per accertare, senza il contraddittorio degli altri coeredi cointeressati, se essi abbiano effettivamente rinunziato all'eredità. Non è questa neanche la sede per accertare, in ogni caso, se si sia verificato l'effetto dell'accrescimento delle quote ereditarie eventualmente rinunciate in favore del coerede, odierno opponente, e cioè l'accertamento della mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 467 cod. civ. in materia di rappresentazione. Inoltre, si rileva che l'opponente non ha chiesto nell'originario ricorso il pagamento dell'indennizzo in favore della comunione ereditaria: dunque, poiché egli ha, nella presente sede , prodotto documentazione secondo la quale gli altri eredi avrebbero rinunciato alle rispettive quote ereditarie,per cui ha chiesto iure successionis il pagamento a proprio favore dell'integrale indennizzo de quo,deve ritenersi che anche in sede del suddetto originario ricorso il medesimo abbia inteso chiedere tale indennizzo soltanto nel proprio esclusivo interesse e non,invece, nell'interesse della comunione ereditaria. 4. Avverso detto decreto ricorreva per cassazione il Castaldi, affidando il ricorso a cinque motivi. Rimaneva intimato il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione - in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione e all'onere della prova dell'effettiva rinuncia all'eredità degli altri chiamati - della norma ex art. 2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Deduce il ricorrente la violazione delle norme citate avendo egli prodotto Ric. 2022 n. 16811 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -4- gli atti richiesti, ossia la rinunzia all'eredità del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso per l'autorizzazione a rinunciare all'eredità del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il decreto di accoglimento del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo il ricorrente, nessuna norma prevede - in procedimenti aventi ad oggetto risarcimento del danno proposto dai eredi - la partecipazione necessaria degli altri chiamati all'eredità. Incomprensibile è, poi, l'ulteriore motivazione del primo giudice laddove ritiene di non poter procedere alla verifica dell'accrescimento delle quote ereditarie eventualmente rinunciate in favore del coerede odierno opponente. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione - in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione e dalla valenza probatoria dei documenti prodotti nel procedimento di opposizione -della norma ex art. 2700 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Nella prospettazione del ricorrente, egli ha adempiuto al suo onere probatorio relativo ai fatti costitutivi del diritto, in quanto ha provato la sua legittimazione attiva, ed in particolare di essere unico erede della signora [OSCURATO:PERSONA], per avere gli altri chiamati all'eredità rinunciato ad essa mediante documentazione prodotta: l'atto pubblico prodotto in giudizio fa piena prova, ha efficacia di prova legale fino a querela di falso, mai proposta dal Ministero della Giustizia. 3. Con il terzo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio risultante dagli atti processuali che è stato oggetto di discussione tra le parti; omesso esame dei fatti storici - rilevanti per l'accoglimento del primo motivo di opposizione e la liquidazione a favore del ricorrente, nella indicata qualità, del danno non patrimoniale subito dalla sua dante causa, nella sua integralità, per la Ric. 2022 n. 16811 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -5- violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto - relativi alla rinuncia all'eredità da parte di tutti gli altri chiamati all'eredità (art. 360, comma 1, n.5) cod. proc. civ.). La Corte d'appello di Napoli in composizione collegiale ha omesso di esaminare fatti storici decisivi per il giudizio: ossia quelli relativi alla rinuncia all'eredità da parte di tutti gli altri chiamati all'eredità, come risultano dagli atti processuali oggetto di discussione tra le parti. Dall'esame congiunto della documentazione prodotta in giudizio risulta provato che gli altri chiamati all'eredità, e cioè i tre figli del ricorrente e della de cuius, e i tre nipoti pro filiis, hanno legittimamente rinunciato all'eredità. 4. Con il quarto motivo si lamenta nullità del decreto collegiale del procedimento; violazione - in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione e della domanda di liquidazione in favore del ricorrente, nella indicata qualità, del danno non patrimoniale subìto dalla sua dante causa, nella sua integralità, per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto - del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ultrapetizione; violazione e/o falsa applicazione della norma exart 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.). Il ricorrente precisa che sia nella fase monitoria, sia nel giudizio di opposizione egli ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalla sua dante causa nella sua integralità; il giudice del primo grado ha rigettato la relativa domanda per la diversa ragione che l'odierno ricorrente concorreva all'eredità con altri eredi:su di questa statuizione è stata proposta opposizione; tuttavia la Corte d'appello, pronunciando oltre i limiti consentiti dall'art. 112 cod. proc. civ., ha erroneamente rilevato che il ricorrente,non avendo chiesto nell'originario ricorso il pagamento dell'indennizzo in favore della Ric. 2022 n. 16811 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -6- comunione ereditaria, avesse perciò domandato la liquidazione del danno non patrimoniale solo pro quota e non nella sua integralità. 5. Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione - in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione e della domanda di liquidazione in favore del ricorrente, nella indicata qualità, del danno non patrimoniale subìto dalla sua dante causa nella sua integralità per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto - delle norme ex artt. 581, 727, 752, 757 e 760 cod . civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. c iv.). Nella prospettazione del ricorrente i crediti del de cuius, a differenza dei debiti , non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; pertanto, ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune, o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria (Cass. SU, n. 24657 del 28.11.2007, successivamente confermata da numerose pronunce). Sussiste, infat ti , un caso tipico di obbligazione solidale dal lato attivo per la quale ciascuno dei creditori è legittimato a pretendere l'intero (Cass. n. 4658 del 09.03.2015) 6. I cinque mezzi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, poiché tutti affrontano la medesima questione della liquidazione a favore delcoerede del credito ereditario nella sua integralità, e sono fondat i. C ome rilevato dal ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di affermare che icrediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i Ric. 2022 n. 16811 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -7- debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuiused altri soggetti, e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007 - Rv. 600532 – 01, conferm ata da numerose altre pronunce: v. di recente Cass. Sez. 2, n. 14858 del 2022, non massimata). 7. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2022 n. 16811 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -8- La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricors