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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04726/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1.948 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale aggravato ai sensi dell'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 e dalla recidiva reiterata e specifica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata esclusione delia recidiva reiterata e specifica, è fondato, poiché nel caso di specie il reato ascritto è stato accertato nella sua forma colposa (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), mentre la recidiva può essere applicata solo con riferimento ai delitti dolosi (Sez F, n. 26556 del 25/07/2006, Leonardini, Rv. 234377); - che pertanto, dovendo essere esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei ed è già interamente decorso, considerato che il reato è stato commesso il 2 maggio 2013 e non sono intervenute cause di sospensione del termine, e, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1.948 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale aggravato ai sensi dell'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 e dalla recidiva reiterata e specifica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata esclusione delia recidiva reiterata e specifica, è fondato, poiché nel caso di specie il reato ascritto è stato accertato nella sua forma colposa (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), mentre la recidiva può essere applicata solo con riferimento ai delitti dolosi (Sez F, n. 26556 del 25/07/2006, Leonardini, Rv. 234377); - che pertanto, dovendo essere esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei ed è già interamente decorso, considerato che il reato è stato commesso il 2 maggio 2013 e non sono intervenute cause di sospensione del termine, e, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
Sentenza Cassazione n. 04726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris