CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 15660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Vorwerk & Co. Interholding GmbH nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro, appellata dal pubblico ministero e dalla parte civile, la quale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 517-ter, comma 2, cod. pen. - così diversamente qualificato il fatto di cui al capo A), originariamente contestato come violazione dell'art. 474, commi 1 e 2, cod. pen. - e 648 cod. pen., contestato al capo B), perché il fatto non sussiste, con riferimento alla detenzione per la vendita di 206 pezzi di ricambio compatibili o adattabili, riproducenti pedissequamente brevetti registrati per scope elettriche di marca "[OSCURATO:PERSONA]"; fatto accertato in Cesena il 24 giugno 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile Vorwerk & Co. Interholding GmbH, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Il difensore censura la motivazione, laddove si limita a richiamare la pendenza di una controversia civile presso il Tribunale di Roma tra la Vorwerk e la Micromic per affermare che sussiste incertezza in ordine alla conoscibilità e alla conoscenza in ordine al fatto che si tratti di prodotti realizzati in violazione di privative industriali della Vorwek, non essendo stato verificato quali siano i brevetti oggetto della causa civile, peraltro sorta in epoca di quattro anni successiva rispetto al presente procedimento. Aggiunge il difensore che l'imputato è commerciante operante nel settore e che la conoscenza dei brevetti è facilmente accessibile tramite banche data italiane ed europee; pertanto, stante il sistema di pubblicità legale in materia, il Bardeggia ha consapevolmente messo in commercio prodotti che violano le particolarità tecniche e inventive, tutelate da brevetto, che caratterizzano l'aspirapolvere "Folletto". Nel caso in esame, ribadisce il difensore, l'imputato non solo poteva conoscere, ma aveva il dovere di conoscere l'esistenza di titoli di privativa che tutelano i prodotti essenziali per il funzionamento dell'aspirapolvere "Folletto". 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato. Lamenta il difensore che la Corte di merito ha omesso di confrontarsi con i motivi di appello, con cui si censurava la motivazione della ===r sentenza di primo grado in ordine alle considerazioni tecniche svolte dal consulente tecnico del gruppo Vorwerk, Ing. Ciallié, le cui dichiarazioni hanno pieno valore probatorio e, in caso di dubbio, si sarebbe dovuto disporre d'ufficio una perizia. 3. In data 2 febbraio 2022 il difensore della parte civile ricorrente ha depositato "note di udienza" nelle quali, richiamati i motivi del ricorso, a sostegno delle proprie argomentazioni indica talune sentenze di questa Corte im materia (in particolare, Cass. III, 13 luglio 2021 n. 40312). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, come emerge dalla lettura congiunta delle sentenze, i giudici di merito, pur ravvisando l'elemento oggettivo del delitto in esame - ciò che rende inammissibile, per carenza di interesse, il secondo motivo -, hanno escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo, sicché la formula assolutoria della sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere "perché il fatto non costituisce reato", anziché "perché il fatto non sussiste". 3. Ciò chiarito, va messo in luce che la fattispecie di cui si discute, quanto all'elemento soggettivo, reclama, anzitutto, il dolo generico: l'agente deve deliberatamente tenere una delle condotte in essa descritte - nel caso in esame, porre in vendita - essendo consapevole che si tratta di beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Oltre a ciò, l'elemento soggettivo del reato è arricchito del dolo specifico, incarnato dal fine di profitto che deve animare l'agente. Va evidenziato, inoltre, che la fattispecie del comma 2 dell'art. 517-ter cod. pen., qui in esame, non prevede né richiama l'inciso contenuto nel precedente comma 1, secondo cui l'agente è punito "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale": locuzione muta dall'art. 473, comma 1, cod. pen. e che designa una responsabilità ,tipo colposo quanto all'esistenza di un presupposto della condotta, la quale si affianca a una responsabilità di tipo doloso relativamente alla condotta in essa descritta; tale locuzione, che, sul piano dell'elemento soggettivo, richiede "di meno" essendo sufficiente la colpa, anziché il dolo - , non può estendersi analogicamente alla fattispecie di cui al comma 2, pena la violazione del principio di tassatività delle norme incriminatrici sancito dall'art. 25, comma 2, Cost. Del resto, la scelta di distinguere, quanto al contenuto dell'elemento soggettivo, le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 dell'art. 517- ter cod. pen. appare ragionevole, essendo plausibile che il Legislatore, proprio valutando la diversità e l'ambito delle condotte - una riferita alla produzione su scala industriale dei prodotti, l'altra alla loro distruzione nel circuito commerciale - abbia voluto imporre un preventivo dovere di controllo circa l'esistenza del titolo di proprietà industriale solo in capo al fabbricante e a chi utilizzi industrialmente oggetti realizzati con usurpazione o in violazione del titolo di proprietà industriale, e non già anche con riferimento al mero commerciante, nei cui confronti, peraltro, occorre accertare anche il dolo specifico. 3. In relazione al dolo generico, è certamente prefigurabile il dolo eventuale. 4. A tal proposito, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in Caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105) Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, Espenhahn, Rv. 261104). Di conseguenza, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo eventuale ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa sia basata su un dato "quantitativo" della violazione del dovere di diligenza, piuttosto che su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo: ossia attribuire o meno al soggetto attivo un atteggiamento di volizione della condotta. 5. Con riferimento alla fattispecie in esame, l'agente versa perciò in dolo eventuale quando, pur rappresentandosi come seriamente possibile che il bene, oggetto della condotta, sia realizzato in violazione del diritto di monopolio e di sfruttamento economico del titolare del brevetto, ponga comunque in essere in maniera deliberata una delle condotte incriminate, accettando così che detto bene possa, appunto, essere stato realizzato usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione delle stesso. 6. Nella vicenda che ci occupa, la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo, è esente da profili di illogicità manifesta denunciati con il primo motivo. 7. Richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - escluso la sussistenza del dolo in capo al Bardeggia - evidentemente anche in relazione al dolo eventuale - valorizzando un dato decisivo, in relazione al quale la parte civile ricorrente non prende posizione, ossia che l'imputato aveva acquistato i 206 pezzi di ricambio compatibili o adattabili, riproducenti pedissequamente brevetti registrati per scope elettriche di marca "[OSCURATO:PERSONA]", dall'importatore Micromic s.r.I., società leader nel settore, con l'emissione di regolari fatture.In particolare, la qualità del venditore, definito un "colosso" dell'industria degli elettrodomestici, evidentemente ritenuto un soggetto affidabile sul mercato, e il fatto che la transazione ad oggetto di beni per cui è processo sia avvenuta alla luce del sole, mediante l'emissione di regolari fatture, sono elementi chiaramente indicativi del contesto lecito in cui l'azione si è svolta, il che esclude la sussistenza del dolo non solo diretto ma anche eventuale. L'argomentazione difensiva secondo cui l'imputato, in quanto venditore professionale del settore, non solo poteva conoscere, ma aveva il dovere di conoscere l'esistenza di titoli di privativa che tutelano i prodotti essenziali per il funzionamento dell'aspirapolvere "Folletto" non è pertinente, perché prefigura, semmai, profili di eventuale responsabilità che attengono propriamente alla dimensione della colpa, e non certo del dolo, neppure nella forma eventuale. 8. Parimenti, la circostanza, riferita dalla parte civile ricorrente, che il contenzioso civile tra la Vorwerk e la Micromic sia sorto quattro anni dopo il sequestro dei prodotti in esame è un elemento rafforzativo delle conclusioni dinanzi indicate, posto che al momento dell'acquisto dei beni in esame da parte del Bardeggia non via era nemmeno alcun "campanello d'allarme" circa la liceità dei prodotti venduti da Micromic. 9. Non pertinente, infine, è il richiamo a Cass. III, 13 luglio 2021 n.40312, che si riferisce a un caso del tutto differente, relativo alla responsabilità del legale rappresentante di una società, la quale aveva importato dalla Cina 337 colli di parti di aspirapolvere, di cui 36 colli di micropoor bag, per un totale di 6.048 pezzi, contenenti sacchetti filtro recanti marcatura "mondo" e dicitura "n. 6 pacchetti filtro in microfibra" risultati non originali, adattabili per [OSCURATO:PERSONA], destinati al modello di aspirapolvere VK 140, nonché 30 colli di micropoor bag, per un totale di 3.600 pezzi, contenenti sacchetti filtro recanti marcatura "mondo" e dicitura "n. 6 pacchetti filtro in microfibra con carbone attivo", risultati non originali, adattabili per [OSCURATO:PERSONA], destinati al modello di aspirapolvere VK 135, materiale tutto protetto da brevetto Europeo in capo alle società "Vorwerk & Co. Interholding GmbH" e "[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG", dovendosi evidenziare, inoltre, che, in quella vicenda, si era appurato che sulla confezione esterna dei sacchetti filtro vi erano indicazioni chiaramente apposte su richiesta dell'imputato, essendo stati stampati, oltre ai riferimenti a Vorwerk, anche il marchio della società dell'imputato, da ciò desumendosi che l'imputato stesso avesse la piena consapevolezza che quelle confezioni contenevano i sacchetti filtro coperti da brevetto.10. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dalla ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso