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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44089/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/11/2021, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648- bis cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e persuasivi argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 sull'attività di sostituzione del numero di telaio dell'autovettura, della quale l'imputato non possedeva le chiavi originali, e sull'assenza di credibili spiegazioni della provenienza dell'auto, quali elementi idonei a integrare il dolo generico del delitto di riciclaggio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/11/2021, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648- bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e persuasivi argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 sull'attività di sostituzione del numero di telaio dell'autovettura, della quale l'imputato non possedeva le chiavi originali, e sull'assenza di credibili spiegazioni della provenienza dell'auto, quali elementi idonei a integrare il dolo generico del delitto di riciclaggio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'dente
Sentenza Cassazione n. 44089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris