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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 novembre 2023

Cassazione n. 14821/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24017/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA (SA) VIA F.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.30771/2023depositata il 06/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de i ricorrent i e l ’ accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente ed in disparte la tardività del deposito del controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 25/05/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24017/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA (SA) VIA F.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.30771/2023depositata il 06/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de i ricorrent i e l ’ accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente ed in disparte la tardività del deposito del controricorso. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/05/2024. [OSCURATO:PERSONA]