CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 16271/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Ancona lo ha condannato per i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R.309/1990 e 629 cod. pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con il secondo motivo, lamenta l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, con il terzo motivo, deduce la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato il ruolo certamente non marginale del ricorrente nella cessione della sostanza stupefacente contestata, fungendo da intermediario e fornendo la propria utenza telefonica al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e si occupava anche della riscossione dei crediti non onorati dagli acquirente, sebbene egli si trovasse in regime di arresti domiciliari. Anche la seconda e la terza censura sono manifestamente infondate. La Corte d'appello ha infatti evidenziato le modalità minatorie e intimidatorie della condotta posta in essere dal ricorrente, che nel reclamare il pagamento dello stupefacente ha persino indirizzato minacce di morte, elementi che assumono rilievo ai fini dell'intensità del dolo e che impediscono di qualificare il fatto in termini di minore gravità a prescindere dalla significatività del dato ponderale. Anche la doglianza inerente all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. è manifestamente infondata, risultando dalla motivazione del provvedimento impugnato che trattavasi di vendita di stupefacenti con consegna in tre distinte occasioni della somma di euro cinquanta alla volta, profitto che non può ritenersi talmente esiguo da integrare gli estremi dell'attenuante in esame. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 ,p Consigliere esten