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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 17864/2026

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: [OSCURATO:PERSONA] 49A04 G855K)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LBNNGL 64C54 E289K)-ricorrenti (in via principale) – controricorrenti-nei confronti diRAMPAZZO Raffaella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54D67 G224D)[OSCURATO:PERSONA] Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S28 H501F)avvocati personalmente costituiti in giudizio ai sensi dell’art. 86c.p.c. e rappresentati e difesi, altresì, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H53 H501J)-ricorrenti (in via incidentale) – controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Vene-zia n. 2387/2023, pubblicata in data 7 dicembre 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza indata 16 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];uditi:il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-nerale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentoRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 1 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026del terzo motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri mo-Numero di raccolta generale 17864/2026tivi dello stesso, nonché del ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA];l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA].I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agitoin giudizio nei confronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni che assu-mono di avere subito in conseguenza dell’inesatto adempi-mento alle obbligazioni da questi ultimi assunte, in relazione adun incarico professionale avente ad oggetto la proposizione diuna domanda giudiziale volta a conseguire l’equa riparazioneper i danni subiti a causa dell’irragionevole durata di un pro-cesso amministrativo (iniziato nel 1991 e definito solo nel2013), ai sensi della legge n. 89 del 2001.I professionisti convenuti, nel contestare la domanda propostanei loro confronti, hanno chiesto, in via riconvenzionale, la con-danna degli attori al pagamento dei propri compensi, per l’in-carico espletato.Il Tribunale di Padova ha accolto solo parzialmente la domandaprincipale, con condanna dei convenuti al pagamento dell’im-porto di € 635,69, oltre accessori, in favore degli attori; ha,invece, rigettato la domanda riconvenzionale.La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha condannato i convenuti al pagamento delmaggiore importo di € 1.727,78, oltre accessori, in favore degliRicorrono sia i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente sulla base di quattro e tre motivi.Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026Gli stessi ricorrenti resistono, con distinti controricorsi, ai ri-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]spettivi ricorsi avversari.È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-nerale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..Ragioni della decisione1.

Va, in primo luogo, dato atto che il ricorso che risulta notifi-cato per primo è quello dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde tale ricorso va qualificato come ricorsoprincipale, mentre va qualificato come ricorso incidentale quellodegli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Ricorso principale (proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])2.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «exart. 360, 1° comma, nn. 3 e 4: violazione dell’art. 132 c.p.c. enullità della sentenza per motivazione apparente e/o contrad-dittoria».2.1.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto dei primidue motivi del loro appello.Premettono che tale statuizione era stata fondata, dalla Corted’appello, «su una prognosi infausta all’esito del giudizio diequo indennizzo» perché, nell’ambito del procedimento presup-posto, non era stata avanzata istanza di prelievo.Sostengono che «la motivazione addotta dalla Corte territo-riale, appare contraddittoria e non consente di identificare ilpercorso logico giuridico della ratio decidendi», in quanto «laquestione dell’istanza di prelievo… … non solo non costituiva “laragione più liquida” della sentenza emessa in primo grado, manon avrebbe dovuto avere alcun effetto esimente dalla respon-sabilità, atteso che era pacifico che tale onere informativo nonfosse stato assolto dai resistenti nei confronti dei loro clienti(valutazione questa confermata dalla Corte d’Appello)».Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Il motivo è infondato.Numero di raccolta generale 17864/20262.1.2 La ratio decidendi alla base della statuizione impugnata [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]è chiara, logica e perfettamente comprensibile, oltre che con-forme a diritto.La Corte d’appello ha escluso il nesso di causa tra il dedottoinadempimento dei convenuti alle loro obbligazioni professio-nali e il pregiudizio lamentato dagli attori, con riguardo al dannocostituito dal mancato esito vittorioso del giudizio promosso e,cioè, dal mancato conseguimento dell’equa riparazione richie-sta.Ha ritenuto assorbente, in proposito, il rilievo per cui la do-manda degli attori sarebbe stata comunque rigettata (per altreragioni), anche se non vi fosse stato l’inesatto adempimentoalla propria obbligazione professionale da parte dei convenuti.Il principio di diritto applicato dalla Corte territoriale è, almenoin astratto, conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte,che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare,ed al quale va data continuità, secondo il quale «la responsabi-lità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi enon di risultato, presuppone la violazione del dovere di dili-genza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio ge-nerale della diligenza del buon padre di famiglia, quello delladiligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176,comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell’attività eserci-tata; inoltre, non potendo il professionista garantire l’esito co-munque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante daeventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sullabase di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che,senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, se-condo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di me-rito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamentemotivata ed immune da vizi logici e giuridici» (ex multis: Cass.,Sez. 2, n. 6967 del 27/3/2006; Sez. 3, n. 25234 delRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/202614/12/2010; Sez. 3, n. 3355 del 13/2/2014; Sez. 3, n. 25112Numero di raccolta generale 17864/2026del 24/10/2017; Sez. 3, n. 8516 del 6/5/2020; Sez. 3, n. 2109 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del 19/1/2024; Sez. 3, n. 21045 del 27/7/2024; Sez. 3, n.24007 del 6/9/2024; Sez. 3, n. 24670 del 13/9/2024; Sez. 2,n. 15526 del 10/6/2025).2.1.3 Nella specie, la Corte territoriale ha effettuato un giudizioprognostico in ordine all’esito della domanda proposta dai ricor-renti con il patrocinio dei professionisti convenuti ed ha ritenutoche la stessa sarebbe stata, con ogni probabilità, comunque ri-gettata nel merito.Di conseguenza, ha escluso la sussistenza di un danno risarci-bile in nesso di causa con l’inadempimento all’obbligazione pro-fessionale, quanto meno sotto il profilo del mancato consegui-mento del risultato favorevole atteso dal processo.La motivazione, sotto tale ultimo profilo, risulta del tutto ade-guata, non meramente apparente né insanabilmente contrad-dittoria sul piano logico.2.1.4 Occorre solo precisare – sul punto – che, fermo quantosin qui esposto, con riguardo ai principi di diritto applicabili inastratto alla fattispecie e alla coerenza logica della motivazionedella sentenza impugnata, la correttezza, in concreto, del giu-dizio prognostico sull’esito del procedimento promosso con ilpatrocinio dei professionisti convenuto è oggetto dei successivimotivi del ricorso e, quindi, in tale sede sarà esaminata la rela-tiva questione.2.2 Con il secondo motivo si denunzia «ex art. 360, 1° comma,n. 3 e 1° comma n. 5: violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nonché travisamento di fatto».2.2.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del terzomotivo del loro appello, motivata come segue dalla Corte terri-toriale: «non è fondato il terzo motivo di gravame: riesaminatii verbali di interrogatorio formale degli appellati, il Collegio nonritiene che le indicazioni date dai due professionisti agliRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026appellanti – i quali di fatto risultano aver prospettato ai loroNumero di raccolta generale 17864/2026clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possibilità di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ricavo variabile a titolo di risarcimento – potessero ingenerareaffidamento incolpevole suscettibile di giustificare una rivaluta-zione in aumento della quantificazione del danno così come ri-sulta essere stata adeguatamente giustificata da parte delprimo giudice con riferimento alle sole spese di soccombenzacorrisposte all’amministrazione convenuta in primo grado».Sostengono che le risultanze dell’interrogatorio avrebbero do-vuto condurre i giudici di secondo grado a riconoscere che nonera loro stata fornita, dai professionisti officiati, alcuna infor-mativa sull’asserita inevitabile improponibilità del ricorso per lamancata presentazione dell’istanza di prelievo.Il motivo è inammissibile.2.2.2 In primo luogo, le censure di violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità,in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenzadi questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, n. 16598 del 5/8/2016; Sez.3, n. 11892 del 10/6/2016; Sez.

U, n. 1785 del 24/1/2018;Sez.

U, n. 20867 del 30/9/2020: «in tema di ricorso per cassa-zione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è am-missibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – inassenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “pru-dente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e di-verso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore diprova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una spe-cifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo neiRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legitti-Numero di raccolta generale 17864/2026mità sui vizi di motivazione»). [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Inoltre, questa Corte ha pure affermato che «per dedurre laviolazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non in-trodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inam-missibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convinci-mento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass., Sez.

U, n.20867 del 30/9/2020).2.2.3 Deve, d’altronde, certamente escludersi la sussistenza diuna ipotesi di cd. travisamento delle prove da parte dei giudicidi merito, tale da costituire violazione dell’art. 115 c.p.c.: nonè, infatti, dedotta dal ricorrente una svista concernente il fattoprobatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verificalogica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360,comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez.

U, n.5792 del 5/3/2024).2.2.4 Ancor prima, la censura, in realtà, non coglie adeguata-mente la effettiva ratio decidendi alla base della statuizione im-pugnata.La Corte d’appello non solo non ha negato, ma ha anzi espres-samente riconosciuto (confermando la valutazione del giudicedi primo grado) che i professionisti officiati non avevano corret-tamente assolto gli obblighi informativi, su di loro gravanti, inmerito alle prospettive di esito positivo della domanda di equariparazione; a pag. 6 della sentenza impugnata si afferma, in-fatti: «anche ad avviso di questo Collegio, in ordine a taleRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026circostanza subentrava quindi un onere di adeguata informa-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]zione dei difensori nei confronti dei ricorrenti che è stato giu-stamente censurato dal giudice di primo grado, e il cui completoassolvimento non può ritenersi dimostrato né in ragione di spe-cifiche comunicazioni scritte dei difensori ricevute dai clienti ea ciò dedicate, né tramite le dichiarazioni rilasciate dagli appel-lati in sede di interpello (a ben vedere non integranti dichiara-zioni a sé sfavorevoli), non potendosi conciliare l’omissione diuna formalità a tutt’oggi considerata funzionale all’esigenza dicelerità dei processi (Corte Cost. 107/2023), con una eventualeprognosi favorevole sull’esito di un giudizio di equo indennizzoper l’irragionevole durata del processo mancante della suddettaformalità».Ha, però, tenuto conto del fatto che tale inadempimento agliobblighi informativi non poteva, di per sé, avere alcuna inci-denza causale sull’esito del giudizio, che ha ritenuto inevitabil-mente destinato all’insuccesso.Coerentemente, sul piano logico, ha, quindi, escluso che il sud-detto inadempimento agli obblighi informativi potesse compor-tare un maggior risarcimento, sotto il profilo del danno patri-moniale conseguente all’esito sfavorevole del giudizio.Altrettanto coerentemente, ha escluso che tale danno patrimo-niale potesse comprendere, quanto meno in parte, il mancatoconseguimento dell’equa riparazione e, come già ritenuto dalTribunale in primo grado (sebbene con liquidazione ritenuta ef-fettuata in misura non corretta), ha limitato il risarcimento aglioneri inutilmente sostenuti per il giudizio stesso.2.3 Con il terzo motivo si denunzia «ex art. 360, 1° comma, n.3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226c.c. erroneità della sentenza impugnata».2.3.1 I ricorrenti contestano il giudizio prognostico operatodalla Corte territoriale con riguardo alle probabilità di accogli-mento nel merito della loro domanda di equa riparazione, inRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026assenza dell’errore professionale commesso dai professionistiNumero di raccolta generale 17864/2026convenuti, i quali avevano proposto tale domanda nei confronti [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di una amministrazione sfornita di legittimazione passiva, pro-filo ritenuto assorbente di ogni altra questione, nella decisioneche l’aveva rigettata.Sostengono che la loro domanda di equa riparazione aveva, in-vece, rilevanti probabilità di accoglimento.In particolare, a loro avviso, l’impedimento all’esito favorevoledel giudizio promosso con il patrocinio dei professionisti conve-nuti (e, cioè, la mancata presentazione dell’istanza di prelievonel giudizio amministrativo di durata irragionevole) era oggettodi discussioni e interpretazioni contrastanti, all’epoca di propo-sizione della domanda di equa riparazione (avvenuta nel 2013,in relazione ad un processo amministrativo iniziato nel 1991 edefinito solo nello stesso 2013).

Solo anni dopo, nel 2023 (conla sentenza n. 107 del 2023 della Corte Costituzionale, peraltrorelativa a una disposizione normativa introdotta successiva-mente e, quindi, non applicabile nel giudizio oggetto della pre-sente controversia), la questione era stata risolta nel senso so-stenuto dai convenuti stessi.Deducono, anzi, che, all’epoca della presentazione della do-manda di equa riparazione, le decisioni di merito dell’ufficio giu-diziario adìto (Corte d’appello di Trento) erano favorevoli allaloro tesi.Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.2.3.2 La Corte d’appello ha affermato quanto segue, sul puntoin discussione: «anche volendo superare il dibattito sulla legit-timità della norma preclusiva dell’art. 54 comma 2 (cfr.

CorteCost. n. 34/2019, la quale ha comunque ribadito che la man-cata proposizione dell’istanza ex art. 71 C.p.a. se non può con-dizionare la proponibilità della domanda di equa riparazione re-sta elemento rilevante ai fini della quantificazione dell’inden-nizzo), andava opportunamente considerato che a partire dalRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 9 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/20262008 in avanti, subentrava per i ricorrenti odierni appellanti ilNumero di raccolta generale 17864/2026rischio effettivo che la mancata proposizione di un’istanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]prelievo (restando ininfluente il deposito dell’istanza di fissa-zione d’udienza, dato per assolto dagli appellati), venisse con-siderata nel giudizio pendente fatto decisivo ai fini della nonproponibilità della domanda di equo indennizzo, ovvero fattoprobabilmente rilevante (e solo in negativo) ai fini della quan-tificazione del diritto al risarcimento di cui si discute».In altri termini, la stessa Corte d’appello ha riconosciuto che ilmancato deposito dell’istanza di prelievo nel giudizio ammini-strativo non poteva ritenersi una condizione in assoluto ostativaall’accoglimento della domanda di equa riparazione, come san-cito, del resto, dalla sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costi-tuzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Di-sposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e laperequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nellalegge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3,comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009,n. 69, recante delega al governo per il riordino del processoamministrativo) e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6,del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizionicorrettive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante codice del processo amministrativo a normadell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69),pronuncia alla quale, come è noto, vanno riconosciuti effetti di-chiarativi e non costitutivi (onde non potrebbe attribuirsi rilievo,ai fini della ricostruzione del quadro normativo applicabile allafattispecie, alla mera circostanza che tale pronuncia di illegitti-mità costituzionale sia sopravvenuta anni dopo la definizionedel giudizio di cui si discute).Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 10 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026La Corte territoriale, dopo aver prospettato la semplice, ma delNumero di raccolta generale 17864/2026tutto generica, sussistenza di un mero “rischio” che il mancato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]deposito dell’istanza di prelievo venisse considerato elementoostativo alla proponibilità della domanda di equa riparazione, insostanza, riconosce, correttamente, che ciò, al più, potevaavere rilievo, secondo la corretta ricostruzione giuridica dellafattispecie sul piano sistematico, ai soli fini «della quantifica-zione del diritto al risarcimento».Sulla base di questa premessa logica e giuridica, peraltro, laradicale e completa esclusione del nesso di causa tra l’inadem-pimento dei professionisti officiati (per avere proposto la do-manda nei confronti di ente sfornito di legittimazione passiva)e il danno costituito dal mancato conseguimento dell’equa ripa-razione, risulta certamente erronea in diritto e, comunque, nonconforme ai principi logici che regolano la ricostruzionedell’eziologia del danno.Una volta ammesso che il mancato deposito dell’istanza di pre-lievo nel giudizio amministrativo può avere rilievo, non tanto aifini della stessa proponibilità della domanda di equa ripara-zione, ma ai soli fini «della quantificazione del diritto al risarci-mento», non può, né logicamente, né giuridicamente, esclu-dersi – almeno in mancanza di ulteriori elementi certi, rilevantie decisivi, in proposito – che il mancato esame nel merito delladomanda (certamente imputabile all’inadempimento dei pro-fessionisti officiati, secondo la stessa Corte territoriale) abbiadeterminato la perdita del diritto a quel risarcimento, sia purenei ridotti termini ricollegabili alla mancata presentazionedell’istanza di prelievo.D’altra parte, secondo lo stesso consolidato indirizzo di questaCorte, «in relazione all’irragionevole durata dei processi ammi-nistrativi già pendenti alla data del 16 settembre 2010 e nonsoggetti all’art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella for-mulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 11 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della CorteNumero di raccolta generale 17864/2026Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellatodal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell’istanza di pre-lievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condi-zione di proponibilità della domanda di equa riparazione, mapuò costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenzao di non serietà dell’interesse della parte alla decisione del ri-corso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazionedell’indennizzo» (Cass., Sez. 6 - 2, n. 31329 del 3/11/2021;Sez. 2, n. 25831 del 14/10/2019; Sez. 2, n. 21709 del26/8/2019); ciò senza neanche considerare che, sempre se-condo l’indirizzo di questa Corte, «in tema di equa ripara-zione ai sensi della l. n. 89 del 2001, l’innovazione introdottadall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n.133 del 2008, secondo cui la domanda non è proponibile se nelgiudizio davanti al giudice amministrativo, nel quale si assumeessersi verificata la violazione, non sia stata presentatal’istanza “di prelievo” ex art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, deter-mina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irra-gionevole durata del processo con riferimento al periodo suc-cessivo alla sua entrata in vigore (avvenuta il 25 giugno 2008),mentre lascia sussistere la irragionevole durata del processopresupposto, qualora ricorra la violazione delle norme della ci-tata l. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore» (Cass.,Sez. 2, n. 11149 del 9/5/2018; Sez. 6 - 2, n. 9727 del5/4/2019).Sotto tale aspetto, sussiste un evidente vizio logico, oltre chegiuridico, della decisione impugnata, nella valutazione delnesso di causa tra inadempimento e danno: tale vizio deve ri-tenersi sindacabile nella presente sede, essendo il giudizio pro-gnostico circa il probabile esito dell’azione giudiziale compro-messa dall’errore professionale fondato su un presuppostoRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 12 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026manifestamente errato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 28903 delNumero di raccolta generale 17864/202611/11/2024; Sez. 3, n. 32000 del 9/12/2025). [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Si impone, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza im-pugnata, affinché la suddetta valutazione sia rinnovata, sullabase di adeguata motivazione, che dia conto della effettiva econcreta incidenza che avrebbe potuto avere il mancato depo-sito dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo,sull’esito del giudizio di equa riparazione, tenuto conto del cor-retto contesto normativo in cui tale giudizio si colloca.2.4 Con il quarto motivo si denunzia «ex art. 360, 1° comma,n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.erroneità della sentenza impugnata».I ricorrenti contestano la statuizione sulle spese processualicontenuta nella sentenza impugnata.Deducono che «la Corte territoriale respingeva il motivo di gra-vame formulato dagli odierni ricorrenti, avverso la sentenza diprimo grado, ove il Tribunale aveva liquidato i compensi di litesolo sul “decisum”, non valorizzando il rigetto della domandariconvenzionale, con la quale gli avv.ti Rampazzo e [OSCURATO:PERSONA] richiesto, entrambi, la condanna degli attori al paga-mento dei compensi per i procedimenti “Pinto” improcedibili,quantificati nell’importo di €. 5.999,50= oltre il 15% per spesegenerali e accessori di legge».Il motivo, avente ad oggetto la liquidazione delle spese proces-suali, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del pre-cedente, che imporrà una nuova regolamentazione delle spesedell’intero processo, all’esito del giudizio di rinvio, sulla basedell’esito complessivo dell’intera controversia.3.

Ricorso incidentale (proposto da [OSCURATO:PERSONA])3.1 Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia «vio-lazione di norme di diritto (artt. 1175, 2697, 2702 e 2708 c.c.)in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; nullità per violazione diRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 13 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026norme del procedimento (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 04/06/2026360 n. 4 c.p.c.».3.1.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del primomotivo del loro appello incidentale.Corte territoriale: a) avrebbe travisato il senso del motivo digravame, dando rilievo ad una circostanza del tutto irrilevante(relativa alla possibile sanatoria del vizio di instaurazione delcontraddittorio nel giudizio di equa riparazione), in quanto nonoggetto del gravame stesso; b) avrebbe, comunque, erronea-mente considerato irrilevante l’avvenuta sottoscrizione dellaprocura in calce all’atto introduttivo del giudizio da parte deglirico con riguardo alle prospettive di accoglimento nel meritodella domanda di equa riparazione.Il motivo è inammissibile.3.1.2 Con riguardo alla prima censura, gli stessi ricorrenti rico-noscono espressamente che, in realtà, essa ha ad oggetto unaquestione affrontata dalla Corte d’appello ma irrilevante ai finidella decisione.Come viene precisato nello stesso ricorso, nella sentenza impu-gnata si «assume che l’erronea indicazione del Ministero legit-timato passivamente all’azione di equa riparazione non avrebbepotuto essere sanata», ma tale questione (oggetto di decisione,quanto meno implicita, da parte del giudice di primo grado) nonera stata affatto posta dai convenuti a fondamento del loro ap-pello incidentale, in quanto la decisione di primo grado era statacensurata sotto altri e diversi profili.La censura è, perciò, inammissibile per difetto di interesse.3.1.3 Anche la seconda censura ha ad oggetto una questioneirrilevante ai fini dell’esito della controversia e, comunque, so-stanzialmente assorbita.Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 14 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026Come emerge dalla stessa sentenza impugnata e anche sullaData pubblicazione 04/06/2026base di quanto osservato in relazione al ricorso principale, varibadito che gli attori hanno allegato e chiesto il risarcimentodel danno derivante dal mancato accoglimento, nel merito,della domanda di equa riparazione.A loro dire, il rigetto di detta domanda sarebbe, infatti, impu-tabile esclusivamente all’errore compiuto dai professionisti con-venuti nell’individuazione dell’ente legittimato passivo, que-stione che era stata, in effetti, l’unica ragione della decisionenegativa in ordine a detta domanda.Hanno prospettato l’eventuale inadempimento agli obblighi dipreventiva informazione, da parte dei professionisti convenuti,solo per rafforzare la loro complessiva prospettazione, secondola quale la domanda di equa riparazione era stata avanzata sulpresupposto, condiviso tanto da essi clienti quanto dai legaliofficiati, della sua fondatezza nel merito (negando, cioè, chefosse stato loro prospettato il probabile insuccesso dell’azione),con la conseguenza che il suo mancato accoglimento, dovutosolo all’erronea individuazione dell’ente legittimato passivo, neaveva impedito l’esito vittorioso.Non risulta, invece, richiesto il risarcimento di altri possibili pro-fili di danno, come la lesione del loro diritto all’autodetermina-zione, quale conseguenza della violazione, in sé e per sé consi-derata, di detti obblighi informativi.In relazione alla domanda effettivamente proposta, pertanto,rileva esclusivamente l’esito oggettivo del giudizio prognosticosulle prospettive di accoglimento della domanda di equa ripa-razione, non l’eventuale violazione degli obblighi informativi, daparte dei professionisti officiati, in ordine a tali prospettive.3.1.4 In ogni caso, le censure formulate con il motivo di ricorsoin esame risultano inammissibili anche sotto un diverso profilo.La Corte d’appello ha ritenuto che i professionisti convenuti nonavessero adeguatamente dimostrato di avere adempiuto agliRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 15 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026obblighi informativi, certamente sussistenti a loro carico in or-Numero di raccolta generale 17864/2026dine alle prospettive sull’esito del giudizio (sui quali cfr. Cass., [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sez. 3, n. 19520 del 19/7/2019; Sez. 3, n. 8494 del 6/5/2020:«nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’ob-bligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato dispostodi cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocatodi assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nelcorso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di solleci-tazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo te-nuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto edi diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento delrisultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; disconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudiziodall’esito probabilmente sfavorevole»; cfr., anche, sotto vari ediversi profili sempre connessi all’obbligo di informazione: Sez.3, n. 25699 del 25/9/2024; Sez. 2, n. 25889 del 22/9/2025),in particolare per non avere adeguatamente rappresentato aiclienti la (pretesa) radicale improponibilità della domanda, perl’omessa presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio am-ministrativo di irragionevole durata, che ne avrebbe determi-nato con elevata probabilità, se non con quasi assoluta cer-tezza, l’esito negativo.In tale ottica, ha ritenuto che non fosse sufficiente il fatto chedel mancato deposito dell’istanza di prelievo fosse dato attonello stesso atto introduttivo del giudizio, peraltro nell’ambitodello svolgimento di considerazioni ed argomentazioni, in fattoe in diritto, volte a sostenere che detta omissione fosse, inrealtà, irrilevante ai fini della proponibilità della domanda.È, d’altra parte, evidente che non basta la mera segnalazionedell’esistenza di una questione in diritto potenzialmente osta-tiva, per ritenere che sia stata adeguatamente prospettata agliassistiti la probabile (o, addirittura, quasi certa) infondatezzaRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 16 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026della loro domanda per tale ragione e, tanto meno, che gli stessiData pubblicazione 04/06/2026siano stati sconsigliati dall’intraprendere il relativo giudizio, acausa della scarsa probabilità di successo, o che siano statichiaramente e adeguatamente avvisati di tale scarsa probabi-lità di successo.La questione della consapevolezza del contenuto dell’atto intro-duttivo della domanda, in calce alla quale gli attori avevano ap-posto la sottoscrizione del mandato difensivo, è da ritenere, intale ottica, del tutto irrilevante.Ciò che conta è che la Corte territoriale abbia correttamenteescluso che fosse stata fornita la prova di una corretta e com-pleta informazione sulle (pretese) prospettive del tutto nega-tive dell’esito del ricorso.Sotto tale aspetto, il motivo di ricorso in esame, in sostanza, sirisolve nella contestazione di un accertamento di fatto in ordineall’adempimento degli obblighi informativi gravanti sui profes-sionisti officiati, accertamento sostenuto, nel suo complesso, daadeguata motivazione, non meramente apparente, né insana-bilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sin-dacabile nella presente sede.3.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione di norme didiritto (artt. 1223 e 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.».3.2.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del se-condo motivo del loro appello incidentale.Deducono che la Corte d’appello avrebbe «rigettato anche il se-condo motivo dell’appello incidentale, dedotto dagli appellatiper denunciare che gli attori non avevano provato, ma mera-mente affermato che, se avessero saputo dell’improponibilitàdell’azione di equa riparazione, non l’avrebbero proposta».Sostengono che «l’asserita mancata informazione che gli attorihanno assunto a fondamento della loro pretesa risarcitoria nonera da sola sufficiente a cagionare il danno, perché conditio sineRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 17 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026qua non del danno in questione era che gli attori avessero pro-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]posto un’azione contraria alla loro volontà, che in tesi era dinon proporre l’azione».3.2.2 Il motivo resta assorbito, in conseguenza dell’accogli-mento del terzo motivo del ricorso principale, che impone, insede di rinvio, la rivalutazione del giudizio prognostico sull’ac-coglimento della domanda, il cui esito negativo costituisce, ineffetti, il presupposto della censura.I ricorrenti, infatti, assumono che, non avendo la domanda diequa riparazione concrete ed effettive prospettive di accogli-mento nel merito, l’unico danno prospettabile sarebbe quelloricollegabile alla sua stessa proposizione pur in mancanza dipossibilità di successo; e sostengono che, a tal fine, gli attoriavrebbero dovuto dimostrare che, se fossero stati informati ditali scarse probabilità di successo, non avrebbero deciso di agirein giudizio, prova che, a loro dire, non sarebbe stata fornita.Il giudizio prognostico negativo sulla possibilità di successodella domanda di equa riparazione dovrà, peraltro, essere rin-novato in sede di rinvio, in virtù dell’accoglimento del terzo mo-tivo del ricorso principale.Di conseguenza, dovrà essere eventualmente rivalutata,all’esito, anche la questione della prova del danno derivantedalla eventuale avvenuta proposizione di una domanda comun-que destinata inevitabilmente all’insuccesso, senza una ade-guata preventiva informazione e dissuasione dei clienti, daparte dei legali officiati: tale rivalutazione sarà, peraltro, soloeventuale, perché, se l’esito del giudizio prognostico fosse di-verso, la questione stessa sarebbe del tutto irrilevante.3.3 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione di norme di di-ritto (artt. 1453, 1455, 1460 e 2233 c.c.; art. 13 L. 31/12/2012n. 247; art. 4 D.M. 10/3/2014 n. 55) in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.».Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 18 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026I ricorrenti contestano il rigetto dell’appello incidentale in rela-Numero di raccolta generale 17864/2026zione alla domanda riconvenzionale di pagamento dei loro com- [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pensi professionali.Il motivo è infondato.L’inadempimento dei professionisti officiati ai loro obblighi pro-fessionali, che ha causato il rigetto della domanda di equa ripa-razione, è stato definitivamente accertato dai giudici di merito,con doppia decisione conforme, non solo sotto il profilo dellaviolazione degli obblighi informativi e di dissuasione sugli stessigravanti, in relazione alle prospettive di esito favorevole delgiudizio, ma, soprattutto, per essere stata avanzata la do-manda nei confronti di un ente privo di legittimazione passiva,ciò che ha costituito l’unica ragione posta dal giudice adìto afondamento della pronuncia di rigetto della domanda stessa.L’inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto diopera professionale ha, in altri termini, reso del tutto inutilel’attività difensiva svolta dai professionisti, anche precedente-mente.Sotto tali profili, l’inadempimento è stato, del tutto corretta-mente, considerato dagli stessi giudici di merito di gravità taleda giustificare l’esclusione dell’obbligo dei clienti di pagare ilrelativo compenso.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorsonon offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, «il pro-fessionista, nell’espletamento della prestazione promessa, èobbligato ai sensi dell’art. 1176 c.c. ad usare la diligenza delbuon padre di famiglia; la violazione di tale dovere com-porta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde an-che per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso» (Cass.,Sez. 2, n. 9063 del 31/3/2023; Sez. 2, n. 5928 del 23/4/2002;cfr. anche, in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 15526 del10/6/2025; Sez. 1, n. 35489 del 19/12/2023 Sez. 3, n. 4781del 26/2/2013).Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 19 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026La decisione impugnata risulta conforme a tale principio di di-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ritto e, di conseguenza, si sottrae alle censure formulate con ilmotivo di ricorso in esame.4.

È accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbito ilquarto, disattesi gli altri.

È rigettato il ricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo del ri-corso principale accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Vene-zia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(nella specie: rigetto) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228, in relazione al solo ricorso in-cidentale.per questi motiviLa Corte:- disattesi i primi due motivi del ricorso principale, accoglieil terzo e dichiara assorbito il quarto; rigetta il ricorso in-cidentale;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo delricorso principale accolto, con rinvio alla Corte d’appellodi Venezia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(nella specie: rigetto) di cui all’art. 13, comma 1 quater,del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per ilversamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lostesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13.Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 20 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]vile della Corte di Cassazione, in data 16 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAugusto TATANGELO Antonietta SCRIMARic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 21 di 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] 49A04 G855K)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LBNNGL 64C54 E289K)-ricorrenti (in via principale) – controricorrenti-nei confronti diRAMPAZZO Raffaella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54D67 G224D)[OSCURATO:PERSONA] Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S28 H501F)avvocati personalmente costituiti in giudizio ai sensi dell’art. 86c.p.c. e rappresentati e difesi, altresì, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H53 H501J)-ricorrenti (in via incidentale) – controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Vene-zia n. 2387/2023, pubblicata in data 7 dicembre 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza indata 16 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];uditi:il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-nerale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentoRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 1 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026del terzo motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri mo-Numero di raccolta generale 17864/2026tivi dello stesso, nonché del ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA];l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA].I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agitoin giudizio nei confronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni che assu-mono di avere subito in conseguenza dell’inesatto adempi-mento alle obbligazioni da questi ultimi assunte, in relazione adun incarico professionale avente ad oggetto la proposizione diuna domanda giudiziale volta a conseguire l’equa riparazioneper i danni subiti a causa dell’irragionevole durata di un pro-cesso amministrativo (iniziato nel 1991 e definito solo nel2013), ai sensi della legge n. 89 del 2001.I professionisti convenuti, nel contestare la domanda propostanei loro confronti, hanno chiesto, in via riconvenzionale, la con-danna degli attori al pagamento dei propri compensi, per l’in-carico espletato.Il Tribunale di Padova ha accolto solo parzialmente la domandaprincipale, con condanna dei convenuti al pagamento dell’im-porto di € 635,69, oltre accessori, in favore degli attori; ha,invece, rigettato la domanda riconvenzionale.La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha condannato i convenuti al pagamento delmaggiore importo di € 1.727,78, oltre accessori, in favore degliRicorrono sia i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente sulla base di quattro e tre motivi.Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026Gli stessi ricorrenti resistono, con distinti controricorsi, ai ri-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]spettivi ricorsi avversari.È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-nerale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..Ragioni della decisione1. Va, in primo luogo, dato atto che il ricorso che risulta notifi-cato per primo è quello dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde tale ricorso va qualificato come ricorsoprincipale, mentre va qualificato come ricorso incidentale quellodegli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorso principale (proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])2.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «exart. 360, 1° comma, nn. 3 e 4: violazione dell’art. 132 c.p.c. enullità della sentenza per motivazione apparente e/o contrad-dittoria».2.1.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto dei primidue motivi del loro appello.Premettono che tale statuizione era stata fondata, dalla Corted’appello, «su una prognosi infausta all’esito del giudizio diequo indennizzo» perché, nell’ambito del procedimento presup-posto, non era stata avanzata istanza di prelievo.Sostengono che «la motivazione addotta dalla Corte territo-riale, appare contraddittoria e non consente di identificare ilpercorso logico giuridico della ratio decidendi», in quanto «laquestione dell’istanza di prelievo… … non solo non costituiva “laragione più liquida” della sentenza emessa in primo grado, manon avrebbe dovuto avere alcun effetto esimente dalla respon-sabilità, atteso che era pacifico che tale onere informativo nonfosse stato assolto dai resistenti nei confronti dei loro clienti(valutazione questa confermata dalla Corte d’Appello)».Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Il motivo è infondato.Numero di raccolta generale 17864/20262.1.2 La ratio decidendi alla base della statuizione impugnata [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]è chiara, logica e perfettamente comprensibile, oltre che con-forme a diritto.La Corte d’appello ha escluso il nesso di causa tra il dedottoinadempimento dei convenuti alle loro obbligazioni professio-nali e il pregiudizio lamentato dagli attori, con riguardo al dannocostituito dal mancato esito vittorioso del giudizio promosso e,cioè, dal mancato conseguimento dell’equa riparazione richie-sta.Ha ritenuto assorbente, in proposito, il rilievo per cui la do-manda degli attori sarebbe stata comunque rigettata (per altreragioni), anche se non vi fosse stato l’inesatto adempimentoalla propria obbligazione professionale da parte dei convenuti.Il principio di diritto applicato dalla Corte territoriale è, almenoin astratto, conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte,che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare,ed al quale va data continuità, secondo il quale «la responsabi-lità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi enon di risultato, presuppone la violazione del dovere di dili-genza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio ge-nerale della diligenza del buon padre di famiglia, quello delladiligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176,comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell’attività eserci-tata; inoltre, non potendo il professionista garantire l’esito co-munque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante daeventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sullabase di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che,senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, se-condo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di me-rito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamentemotivata ed immune da vizi logici e giuridici» (ex multis: Cass.,Sez. 2, n. 6967 del 27/3/2006; Sez. 3, n. 25234 delRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/202614/12/2010; Sez. 3, n. 3355 del 13/2/2014; Sez. 3, n. 25112Numero di raccolta generale 17864/2026del 24/10/2017; Sez. 3, n. 8516 del 6/5/2020; Sez. 3, n. 2109 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del 19/1/2024; Sez. 3, n. 21045 del 27/7/2024; Sez. 3, n.24007 del 6/9/2024; Sez. 3, n. 24670 del 13/9/2024; Sez. 2,n. 15526 del 10/6/2025).2.1.3 Nella specie, la Corte territoriale ha effettuato un giudizioprognostico in ordine all’esito della domanda proposta dai ricor-renti con il patrocinio dei professionisti convenuti ed ha ritenutoche la stessa sarebbe stata, con ogni probabilità, comunque ri-gettata nel merito.Di conseguenza, ha escluso la sussistenza di un danno risarci-bile in nesso di causa con l’inadempimento all’obbligazione pro-fessionale, quanto meno sotto il profilo del mancato consegui-mento del risultato favorevole atteso dal processo.La motivazione, sotto tale ultimo profilo, risulta del tutto ade-guata, non meramente apparente né insanabilmente contrad-dittoria sul piano logico.2.1.4 Occorre solo precisare – sul punto – che, fermo quantosin qui esposto, con riguardo ai principi di diritto applicabili inastratto alla fattispecie e alla coerenza logica della motivazionedella sentenza impugnata, la correttezza, in concreto, del giu-dizio prognostico sull’esito del procedimento promosso con ilpatrocinio dei professionisti convenuto è oggetto dei successivimotivi del ricorso e, quindi, in tale sede sarà esaminata la rela-tiva questione.2.2 Con il secondo motivo si denunzia «ex art. 360, 1° comma,n. 3 e 1° comma n. 5: violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nonché travisamento di fatto».2.2.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del terzomotivo del loro appello, motivata come segue dalla Corte terri-toriale: «non è fondato il terzo motivo di gravame: riesaminatii verbali di interrogatorio formale degli appellati, il Collegio nonritiene che le indicazioni date dai due professionisti agliRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026appellanti – i quali di fatto risultano aver prospettato ai loroNumero di raccolta generale 17864/2026clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possibilità di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ricavo variabile a titolo di risarcimento – potessero ingenerareaffidamento incolpevole suscettibile di giustificare una rivaluta-zione in aumento della quantificazione del danno così come ri-sulta essere stata adeguatamente giustificata da parte delprimo giudice con riferimento alle sole spese di soccombenzacorrisposte all’amministrazione convenuta in primo grado».Sostengono che le risultanze dell’interrogatorio avrebbero do-vuto condurre i giudici di secondo grado a riconoscere che nonera loro stata fornita, dai professionisti officiati, alcuna infor-mativa sull’asserita inevitabile improponibilità del ricorso per lamancata presentazione dell’istanza di prelievo.Il motivo è inammissibile.2.2.2 In primo luogo, le censure di violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità,in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenzadi questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 16598 del 5/8/2016; Sez.3, n. 11892 del 10/6/2016; Sez. U, n. 1785 del 24/1/2018;Sez. U, n. 20867 del 30/9/2020: «in tema di ricorso per cassa-zione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è am-missibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – inassenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “pru-dente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e di-verso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore diprova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una spe-cifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo neiRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legitti-Numero di raccolta generale 17864/2026mità sui vizi di motivazione»). [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Inoltre, questa Corte ha pure affermato che «per dedurre laviolazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non in-trodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inam-missibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convinci-mento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass., Sez. U, n.20867 del 30/9/2020).2.2.3 Deve, d’altronde, certamente escludersi la sussistenza diuna ipotesi di cd. travisamento delle prove da parte dei giudicidi merito, tale da costituire violazione dell’art. 115 c.p.c.: nonè, infatti, dedotta dal ricorrente una svista concernente il fattoprobatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verificalogica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360,comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, n.5792 del 5/3/2024).2.2.4 Ancor prima, la censura, in realtà, non coglie adeguata-mente la effettiva ratio decidendi alla base della statuizione im-pugnata.La Corte d’appello non solo non ha negato, ma ha anzi espres-samente riconosciuto (confermando la valutazione del giudicedi primo grado) che i professionisti officiati non avevano corret-tamente assolto gli obblighi informativi, su di loro gravanti, inmerito alle prospettive di esito positivo della domanda di equariparazione; a pag. 6 della sentenza impugnata si afferma, in-fatti: «anche ad avviso di questo Collegio, in ordine a taleRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026circostanza subentrava quindi un onere di adeguata informa-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]zione dei difensori nei confronti dei ricorrenti che è stato giu-stamente censurato dal giudice di primo grado, e il cui completoassolvimento non può ritenersi dimostrato né in ragione di spe-cifiche comunicazioni scritte dei difensori ricevute dai clienti ea ciò dedicate, né tramite le dichiarazioni rilasciate dagli appel-lati in sede di interpello (a ben vedere non integranti dichiara-zioni a sé sfavorevoli), non potendosi conciliare l’omissione diuna formalità a tutt’oggi considerata funzionale all’esigenza dicelerità dei processi (Corte Cost. 107/2023), con una eventualeprognosi favorevole sull’esito di un giudizio di equo indennizzoper l’irragionevole durata del processo mancante della suddettaformalità».Ha, però, tenuto conto del fatto che tale inadempimento agliobblighi informativi non poteva, di per sé, avere alcuna inci-denza causale sull’esito del giudizio, che ha ritenuto inevitabil-mente destinato all’insuccesso.Coerentemente, sul piano logico, ha, quindi, escluso che il sud-detto inadempimento agli obblighi informativi potesse compor-tare un maggior risarcimento, sotto il profilo del danno patri-moniale conseguente all’esito sfavorevole del giudizio.Altrettanto coerentemente, ha escluso che tale danno patrimo-niale potesse comprendere, quanto meno in parte, il mancatoconseguimento dell’equa riparazione e, come già ritenuto dalTribunale in primo grado (sebbene con liquidazione ritenuta ef-fettuata in misura non corretta), ha limitato il risarcimento aglioneri inutilmente sostenuti per il giudizio stesso.2.3 Con il terzo motivo si denunzia «ex art. 360, 1° comma, n.3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226c.c. erroneità della sentenza impugnata».2.3.1 I ricorrenti contestano il giudizio prognostico operatodalla Corte territoriale con riguardo alle probabilità di accogli-mento nel merito della loro domanda di equa riparazione, inRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026assenza dell’errore professionale commesso dai professionistiNumero di raccolta generale 17864/2026convenuti, i quali avevano proposto tale domanda nei confronti [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di una amministrazione sfornita di legittimazione passiva, pro-filo ritenuto assorbente di ogni altra questione, nella decisioneche l’aveva rigettata.Sostengono che la loro domanda di equa riparazione aveva, in-vece, rilevanti probabilità di accoglimento.In particolare, a loro avviso, l’impedimento all’esito favorevoledel giudizio promosso con il patrocinio dei professionisti conve-nuti (e, cioè, la mancata presentazione dell’istanza di prelievonel giudizio amministrativo di durata irragionevole) era oggettodi discussioni e interpretazioni contrastanti, all’epoca di propo-sizione della domanda di equa riparazione (avvenuta nel 2013,in relazione ad un processo amministrativo iniziato nel 1991 edefinito solo nello stesso 2013). Solo anni dopo, nel 2023 (conla sentenza n. 107 del 2023 della Corte Costituzionale, peraltrorelativa a una disposizione normativa introdotta successiva-mente e, quindi, non applicabile nel giudizio oggetto della pre-sente controversia), la questione era stata risolta nel senso so-stenuto dai convenuti stessi.Deducono, anzi, che, all’epoca della presentazione della do-manda di equa riparazione, le decisioni di merito dell’ufficio giu-diziario adìto (Corte d’appello di Trento) erano favorevoli allaloro tesi.Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.2.3.2 La Corte d’appello ha affermato quanto segue, sul puntoin discussione: «anche volendo superare il dibattito sulla legit-timità della norma preclusiva dell’art. 54 comma 2 (cfr. CorteCost. n. 34/2019, la quale ha comunque ribadito che la man-cata proposizione dell’istanza ex art. 71 C.p.a. se non può con-dizionare la proponibilità della domanda di equa riparazione re-sta elemento rilevante ai fini della quantificazione dell’inden-nizzo), andava opportunamente considerato che a partire dalRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 9 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/20262008 in avanti, subentrava per i ricorrenti odierni appellanti ilNumero di raccolta generale 17864/2026rischio effettivo che la mancata proposizione di un’istanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]prelievo (restando ininfluente il deposito dell’istanza di fissa-zione d’udienza, dato per assolto dagli appellati), venisse con-siderata nel giudizio pendente fatto decisivo ai fini della nonproponibilità della domanda di equo indennizzo, ovvero fattoprobabilmente rilevante (e solo in negativo) ai fini della quan-tificazione del diritto al risarcimento di cui si discute».In altri termini, la stessa Corte d’appello ha riconosciuto che ilmancato deposito dell’istanza di prelievo nel giudizio ammini-strativo non poteva ritenersi una condizione in assoluto ostativaall’accoglimento della domanda di equa riparazione, come san-cito, del resto, dalla sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costi-tuzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Di-sposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e laperequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nellalegge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3,comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009,n. 69, recante delega al governo per il riordino del processoamministrativo) e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6,del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizionicorrettive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante codice del processo amministrativo a normadell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69),pronuncia alla quale, come è noto, vanno riconosciuti effetti di-chiarativi e non costitutivi (onde non potrebbe attribuirsi rilievo,ai fini della ricostruzione del quadro normativo applicabile allafattispecie, alla mera circostanza che tale pronuncia di illegitti-mità costituzionale sia sopravvenuta anni dopo la definizionedel giudizio di cui si discute).Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 10 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026La Corte territoriale, dopo aver prospettato la semplice, ma delNumero di raccolta generale 17864/2026tutto generica, sussistenza di un mero “rischio” che il mancato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]deposito dell’istanza di prelievo venisse considerato elementoostativo alla proponibilità della domanda di equa riparazione, insostanza, riconosce, correttamente, che ciò, al più, potevaavere rilievo, secondo la corretta ricostruzione giuridica dellafattispecie sul piano sistematico, ai soli fini «della quantifica-zione del diritto al risarcimento».Sulla base di questa premessa logica e giuridica, peraltro, laradicale e completa esclusione del nesso di causa tra l’inadem-pimento dei professionisti officiati (per avere proposto la do-manda nei confronti di ente sfornito di legittimazione passiva)e il danno costituito dal mancato conseguimento dell’equa ripa-razione, risulta certamente erronea in diritto e, comunque, nonconforme ai principi logici che regolano la ricostruzionedell’eziologia del danno.Una volta ammesso che il mancato deposito dell’istanza di pre-lievo nel giudizio amministrativo può avere rilievo, non tanto aifini della stessa proponibilità della domanda di equa ripara-zione, ma ai soli fini «della quantificazione del diritto al risarci-mento», non può, né logicamente, né giuridicamente, esclu-dersi – almeno in mancanza di ulteriori elementi certi, rilevantie decisivi, in proposito – che il mancato esame nel merito delladomanda (certamente imputabile all’inadempimento dei pro-fessionisti officiati, secondo la stessa Corte territoriale) abbiadeterminato la perdita del diritto a quel risarcimento, sia purenei ridotti termini ricollegabili alla mancata presentazionedell’istanza di prelievo.D’altra parte, secondo lo stesso consolidato indirizzo di questaCorte, «in relazione all’irragionevole durata dei processi ammi-nistrativi già pendenti alla data del 16 settembre 2010 e nonsoggetti all’art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella for-mulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 11 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della CorteNumero di raccolta generale 17864/2026Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellatodal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell’istanza di pre-lievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condi-zione di proponibilità della domanda di equa riparazione, mapuò costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenzao di non serietà dell’interesse della parte alla decisione del ri-corso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazionedell’indennizzo» (Cass., Sez. 6 - 2, n. 31329 del 3/11/2021;Sez. 2, n. 25831 del 14/10/2019; Sez. 2, n. 21709 del26/8/2019); ciò senza neanche considerare che, sempre se-condo l’indirizzo di questa Corte, «in tema di equa ripara-zione ai sensi della l. n. 89 del 2001, l’innovazione introdottadall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n.133 del 2008, secondo cui la domanda non è proponibile se nelgiudizio davanti al giudice amministrativo, nel quale si assumeessersi verificata la violazione, non sia stata presentatal’istanza “di prelievo” ex art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, deter-mina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irra-gionevole durata del processo con riferimento al periodo suc-cessivo alla sua entrata in vigore (avvenuta il 25 giugno 2008),mentre lascia sussistere la irragionevole durata del processopresupposto, qualora ricorra la violazione delle norme della ci-tata l. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore» (Cass.,Sez. 2, n. 11149 del 9/5/2018; Sez. 6 - 2, n. 9727 del5/4/2019).Sotto tale aspetto, sussiste un evidente vizio logico, oltre chegiuridico, della decisione impugnata, nella valutazione delnesso di causa tra inadempimento e danno: tale vizio deve ri-tenersi sindacabile nella presente sede, essendo il giudizio pro-gnostico circa il probabile esito dell’azione giudiziale compro-messa dall’errore professionale fondato su un presuppostoRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 12 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026manifestamente errato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 28903 delNumero di raccolta generale 17864/202611/11/2024; Sez. 3, n. 32000 del 9/12/2025). [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Si impone, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza im-pugnata, affinché la suddetta valutazione sia rinnovata, sullabase di adeguata motivazione, che dia conto della effettiva econcreta incidenza che avrebbe potuto avere il mancato depo-sito dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo,sull’esito del giudizio di equa riparazione, tenuto conto del cor-retto contesto normativo in cui tale giudizio si colloca.2.4 Con il quarto motivo si denunzia «ex art. 360, 1° comma,n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.erroneità della sentenza impugnata».I ricorrenti contestano la statuizione sulle spese processualicontenuta nella sentenza impugnata.Deducono che «la Corte territoriale respingeva il motivo di gra-vame formulato dagli odierni ricorrenti, avverso la sentenza diprimo grado, ove il Tribunale aveva liquidato i compensi di litesolo sul “decisum”, non valorizzando il rigetto della domandariconvenzionale, con la quale gli avv.ti Rampazzo e [OSCURATO:PERSONA] richiesto, entrambi, la condanna degli attori al paga-mento dei compensi per i procedimenti “Pinto” improcedibili,quantificati nell’importo di €. 5.999,50= oltre il 15% per spesegenerali e accessori di legge».Il motivo, avente ad oggetto la liquidazione delle spese proces-suali, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del pre-cedente, che imporrà una nuova regolamentazione delle spesedell’intero processo, all’esito del giudizio di rinvio, sulla basedell’esito complessivo dell’intera controversia.3. Ricorso incidentale (proposto da [OSCURATO:PERSONA])3.1 Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia «vio-lazione di norme di diritto (artt. 1175, 2697, 2702 e 2708 c.c.)in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; nullità per violazione diRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 13 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026norme del procedimento (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 04/06/2026360 n. 4 c.p.c.».3.1.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del primomotivo del loro appello incidentale.Corte territoriale: a) avrebbe travisato il senso del motivo digravame, dando rilievo ad una circostanza del tutto irrilevante(relativa alla possibile sanatoria del vizio di instaurazione delcontraddittorio nel giudizio di equa riparazione), in quanto nonoggetto del gravame stesso; b) avrebbe, comunque, erronea-mente considerato irrilevante l’avvenuta sottoscrizione dellaprocura in calce all’atto introduttivo del giudizio da parte deglirico con riguardo alle prospettive di accoglimento nel meritodella domanda di equa riparazione.Il motivo è inammissibile.3.1.2 Con riguardo alla prima censura, gli stessi ricorrenti rico-noscono espressamente che, in realtà, essa ha ad oggetto unaquestione affrontata dalla Corte d’appello ma irrilevante ai finidella decisione.Come viene precisato nello stesso ricorso, nella sentenza impu-gnata si «assume che l’erronea indicazione del Ministero legit-timato passivamente all’azione di equa riparazione non avrebbepotuto essere sanata», ma tale questione (oggetto di decisione,quanto meno implicita, da parte del giudice di primo grado) nonera stata affatto posta dai convenuti a fondamento del loro ap-pello incidentale, in quanto la decisione di primo grado era statacensurata sotto altri e diversi profili.La censura è, perciò, inammissibile per difetto di interesse.3.1.3 Anche la seconda censura ha ad oggetto una questioneirrilevante ai fini dell’esito della controversia e, comunque, so-stanzialmente assorbita.Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 14 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026Come emerge dalla stessa sentenza impugnata e anche sullaData pubblicazione 04/06/2026base di quanto osservato in relazione al ricorso principale, varibadito che gli attori hanno allegato e chiesto il risarcimentodel danno derivante dal mancato accoglimento, nel merito,della domanda di equa riparazione.A loro dire, il rigetto di detta domanda sarebbe, infatti, impu-tabile esclusivamente all’errore compiuto dai professionisti con-venuti nell’individuazione dell’ente legittimato passivo, que-stione che era stata, in effetti, l’unica ragione della decisionenegativa in ordine a detta domanda.Hanno prospettato l’eventuale inadempimento agli obblighi dipreventiva informazione, da parte dei professionisti convenuti,solo per rafforzare la loro complessiva prospettazione, secondola quale la domanda di equa riparazione era stata avanzata sulpresupposto, condiviso tanto da essi clienti quanto dai legaliofficiati, della sua fondatezza nel merito (negando, cioè, chefosse stato loro prospettato il probabile insuccesso dell’azione),con la conseguenza che il suo mancato accoglimento, dovutosolo all’erronea individuazione dell’ente legittimato passivo, neaveva impedito l’esito vittorioso.Non risulta, invece, richiesto il risarcimento di altri possibili pro-fili di danno, come la lesione del loro diritto all’autodetermina-zione, quale conseguenza della violazione, in sé e per sé consi-derata, di detti obblighi informativi.In relazione alla domanda effettivamente proposta, pertanto,rileva esclusivamente l’esito oggettivo del giudizio prognosticosulle prospettive di accoglimento della domanda di equa ripa-razione, non l’eventuale violazione degli obblighi informativi, daparte dei professionisti officiati, in ordine a tali prospettive.3.1.4 In ogni caso, le censure formulate con il motivo di ricorsoin esame risultano inammissibili anche sotto un diverso profilo.La Corte d’appello ha ritenuto che i professionisti convenuti nonavessero adeguatamente dimostrato di avere adempiuto agliRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 15 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026obblighi informativi, certamente sussistenti a loro carico in or-Numero di raccolta generale 17864/2026dine alle prospettive sull’esito del giudizio (sui quali cfr. Cass., [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sez. 3, n. 19520 del 19/7/2019; Sez. 3, n. 8494 del 6/5/2020:«nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’ob-bligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato dispostodi cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocatodi assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nelcorso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di solleci-tazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo te-nuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto edi diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento delrisultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; disconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudiziodall’esito probabilmente sfavorevole»; cfr., anche, sotto vari ediversi profili sempre connessi all’obbligo di informazione: Sez.3, n. 25699 del 25/9/2024; Sez. 2, n. 25889 del 22/9/2025),in particolare per non avere adeguatamente rappresentato aiclienti la (pretesa) radicale improponibilità della domanda, perl’omessa presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio am-ministrativo di irragionevole durata, che ne avrebbe determi-nato con elevata probabilità, se non con quasi assoluta cer-tezza, l’esito negativo.In tale ottica, ha ritenuto che non fosse sufficiente il fatto chedel mancato deposito dell’istanza di prelievo fosse dato attonello stesso atto introduttivo del giudizio, peraltro nell’ambitodello svolgimento di considerazioni ed argomentazioni, in fattoe in diritto, volte a sostenere che detta omissione fosse, inrealtà, irrilevante ai fini della proponibilità della domanda.È, d’altra parte, evidente che non basta la mera segnalazionedell’esistenza di una questione in diritto potenzialmente osta-tiva, per ritenere che sia stata adeguatamente prospettata agliassistiti la probabile (o, addirittura, quasi certa) infondatezzaRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 16 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026della loro domanda per tale ragione e, tanto meno, che gli stessiData pubblicazione 04/06/2026siano stati sconsigliati dall’intraprendere il relativo giudizio, acausa della scarsa probabilità di successo, o che siano statichiaramente e adeguatamente avvisati di tale scarsa probabi-lità di successo.La questione della consapevolezza del contenuto dell’atto intro-duttivo della domanda, in calce alla quale gli attori avevano ap-posto la sottoscrizione del mandato difensivo, è da ritenere, intale ottica, del tutto irrilevante.Ciò che conta è che la Corte territoriale abbia correttamenteescluso che fosse stata fornita la prova di una corretta e com-pleta informazione sulle (pretese) prospettive del tutto nega-tive dell’esito del ricorso.Sotto tale aspetto, il motivo di ricorso in esame, in sostanza, sirisolve nella contestazione di un accertamento di fatto in ordineall’adempimento degli obblighi informativi gravanti sui profes-sionisti officiati, accertamento sostenuto, nel suo complesso, daadeguata motivazione, non meramente apparente, né insana-bilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sin-dacabile nella presente sede.3.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione di norme didiritto (artt. 1223 e 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.».3.2.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del se-condo motivo del loro appello incidentale.Deducono che la Corte d’appello avrebbe «rigettato anche il se-condo motivo dell’appello incidentale, dedotto dagli appellatiper denunciare che gli attori non avevano provato, ma mera-mente affermato che, se avessero saputo dell’improponibilitàdell’azione di equa riparazione, non l’avrebbero proposta».Sostengono che «l’asserita mancata informazione che gli attorihanno assunto a fondamento della loro pretesa risarcitoria nonera da sola sufficiente a cagionare il danno, perché conditio sineRic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 17 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026qua non del danno in questione era che gli attori avessero pro-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]posto un’azione contraria alla loro volontà, che in tesi era dinon proporre l’azione».3.2.2 Il motivo resta assorbito, in conseguenza dell’accogli-mento del terzo motivo del ricorso principale, che impone, insede di rinvio, la rivalutazione del giudizio prognostico sull’ac-coglimento della domanda, il cui esito negativo costituisce, ineffetti, il presupposto della censura.I ricorrenti, infatti, assumono che, non avendo la domanda diequa riparazione concrete ed effettive prospettive di accogli-mento nel merito, l’unico danno prospettabile sarebbe quelloricollegabile alla sua stessa proposizione pur in mancanza dipossibilità di successo; e sostengono che, a tal fine, gli attoriavrebbero dovuto dimostrare che, se fossero stati informati ditali scarse probabilità di successo, non avrebbero deciso di agirein giudizio, prova che, a loro dire, non sarebbe stata fornita.Il giudizio prognostico negativo sulla possibilità di successodella domanda di equa riparazione dovrà, peraltro, essere rin-novato in sede di rinvio, in virtù dell’accoglimento del terzo mo-tivo del ricorso principale.Di conseguenza, dovrà essere eventualmente rivalutata,all’esito, anche la questione della prova del danno derivantedalla eventuale avvenuta proposizione di una domanda comun-que destinata inevitabilmente all’insuccesso, senza una ade-guata preventiva informazione e dissuasione dei clienti, daparte dei legali officiati: tale rivalutazione sarà, peraltro, soloeventuale, perché, se l’esito del giudizio prognostico fosse di-verso, la questione stessa sarebbe del tutto irrilevante.3.3 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione di norme di di-ritto (artt. 1453, 1455, 1460 e 2233 c.c.; art. 13 L. 31/12/2012n. 247; art. 4 D.M. 10/3/2014 n. 55) in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.».Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 18 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026I ricorrenti contestano il rigetto dell’appello incidentale in rela-Numero di raccolta generale 17864/2026zione alla domanda riconvenzionale di pagamento dei loro com- [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pensi professionali.Il motivo è infondato.L’inadempimento dei professionisti officiati ai loro obblighi pro-fessionali, che ha causato il rigetto della domanda di equa ripa-razione, è stato definitivamente accertato dai giudici di merito,con doppia decisione conforme, non solo sotto il profilo dellaviolazione degli obblighi informativi e di dissuasione sugli stessigravanti, in relazione alle prospettive di esito favorevole delgiudizio, ma, soprattutto, per essere stata avanzata la do-manda nei confronti di un ente privo di legittimazione passiva,ciò che ha costituito l’unica ragione posta dal giudice adìto afondamento della pronuncia di rigetto della domanda stessa.L’inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto diopera professionale ha, in altri termini, reso del tutto inutilel’attività difensiva svolta dai professionisti, anche precedente-mente.Sotto tali profili, l’inadempimento è stato, del tutto corretta-mente, considerato dagli stessi giudici di merito di gravità taleda giustificare l’esclusione dell’obbligo dei clienti di pagare ilrelativo compenso.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorsonon offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, «il pro-fessionista, nell’espletamento della prestazione promessa, èobbligato ai sensi dell’art. 1176 c.c. ad usare la diligenza delbuon padre di famiglia; la violazione di tale dovere com-porta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde an-che per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso» (Cass.,Sez. 2, n. 9063 del 31/3/2023; Sez. 2, n. 5928 del 23/4/2002;cfr. anche, in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 15526 del10/6/2025; Sez. 1, n. 35489 del 19/12/2023 Sez. 3, n. 4781del 26/2/2013).Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 19 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026La decisione impugnata risulta conforme a tale principio di di-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ritto e, di conseguenza, si sottrae alle censure formulate con ilmotivo di ricorso in esame.4. È accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbito ilquarto, disattesi gli altri. È rigettato il ricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo del ri-corso principale accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Vene-zia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(nella specie: rigetto) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228, in relazione al solo ricorso in-cidentale.per questi motiviLa Corte:- disattesi i primi due motivi del ricorso principale, accoglieil terzo e dichiara assorbito il quarto; rigetta il ricorso in-cidentale;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo delricorso principale accolto, con rinvio alla Corte d’appellodi Venezia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(nella specie: rigetto) di cui all’art. 13, comma 1 quater,del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per ilversamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lostesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13.Ric. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 20 di 21Numero registro generale 13892/2024Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 17864/2026Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]vile della Corte di Cassazione, in data 16 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAugusto TATANGELO Antonietta SCRIMARic. n. 13892/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 aprile 2026 – Sentenza – Pagina 21 di 21
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