CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 33094/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15280/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1246/2021depositata il 29/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società rumena [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., otteneva il riconoscimento della spettanza di un rimborso Iva per l’anno 2013 pari a euro 464.673,00, giusta sentenza della CTR della Lombardia n. 215/6/2019, depositata 16 maggio 2019 e successivamente passata in giudicato. La predetta contribuente notificava all’Amministrazione richiesta di esecuzione del rimborso; l’Amministrazione disponeva, con provvedimento prot. 344066 del 4 dicembre 2019, la compensazione, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997, fra il rimborso Iva invocato e i carichi pendenti definitivi a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, con ricorso in ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, notificato il 25 febbraio 2020, insisteva per l’esecuzione del rimborso contemplato dalla sentenza su richiamata n. 2115/6/2019. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 1246/6/21, depositata il 29 marzo 2021, accoglieva il ricorso della contribuente, nominando un commissario ad acta per l’esecuzione del rimborso. La CTR ha accolto il ricorso in ragione dell’inopponibilità della compensazione in sede di ottemperanza. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. P.G. dott. S. Pepe ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 70, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto di non poter procedere all’accertamento della sussistenza di un controcredito dell’Amministrazione, suscettibile d’essere compensato nel perimetro del giudizio di ottemperanza. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1241 e ss. c.c., dell’art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR trascurato di valorizzare la legittimità della compensazione opposta dall’Amministrazione. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la CTR perlomeno disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza, onde consentire l’accertamento in sede di merito della legittimità del provvedimento di compensazione adottato dall’Amministrazione. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento degli altri due mezzi di ricorso. Il primo motivo è teso a stigmatizzare l’error in procedendo nel quale è incorso il giudice di primo grado nell’aver affermato di non poter procedere all’accertamento della sussistenza di un controcredito dell’Amministrazione, suscettibile d’essere compensato nel perimetro del giudizio di ottemperanza La CTR ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza, pur a fronte dell’avvenuto pagamento del credito del contribuente, sia pure a mezzo compensazione, da parte dell’erario. Il provvedimento di compensazione non è stato effettuato in sede di ottemperanza, ma in anticipo sulla proposizione del relativo ricorso. In tal senso, la società non disponeva della prerogativa di proporre il ricorso obliterando il ricevuto pagamento, benché lo stesso fosse stato eseguito a mezzo compensazione. Per converso, la società contribuente avrebbe dovuto, se del caso, limitarsi ad impugnare detto provvedimento finalizzato alla compensazione (come peraltro è stato fatto nella specie sortendo il rigetto da parte della CTP). Ne consegue che nessun accertamento la CTR sarebbe stata chiamata a compiere, al netto di quello – ben possibile – attinent e all’effettuazione o meno di un pagamento, lato Agenzia, prima della proposizione del ricorso, dal momento che la sussistenza del pagamento avrebbe neutralizzato il fondamento stesso dell’ottemperanza invocata, in quanto il relativo ricorso avrebbe duplicato un versamento già eseguito. In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate non eccepisce la compensazione in sede di ottemperanza, in quanto addirittura opera compensazione prima del ricorso in ottemperanza, così provvedendo ad effettuare il pagamento. La CTR avrebbe dovuto, pertanto, valutare se quella compensazione costituiva effettivamente un pagamento o per qualche specifica ragione non potesse qualificarsi tale. Non rileva, pertanto, avuto riguardo alla datazione cronologica dell’asserito pagamento a mezzo compensazione, invero anteriore all’apertura del perimetro dell’ottemperanza, il principio sedimentato e condivisibile, a tenore del quale “In sede diottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice può dichiarare l'estinzione, per compensa zione, del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, ove sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva, in quanto la compensazione sia accettata da entrambe le parti con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il controcredito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza passata in giudicato” (Cass. n. 26253 del 2023; v. anche Cass. n. 19346 del 2018). La fondatezza del primo motivo implica l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo. Il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento del secondo e del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributari